Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19781 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 839-2011 proposto da:

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, (già MINISTERO DELLE

COMUNICAZIONI (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza e 9290/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 2/11/2010 r.g.n. 6340/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;0

udito L’AVVOCATO CORSINI ISABELLA;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha con concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di P.L., ex dipendente della Azienda Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni transitata nei ruoli del Ministero, a percepire l’assegno ad personam anche in data successiva alla stipula del contratto individuale di lavoro per l’accesso al profilo professionale di operatore amministrativo contabile Area B, posizione economica B2.

2 – La Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, e, conseguentemente, ha escluso che l’assegno pensionabile riconosciuto alla P., in quanto non riassorbibile, potesse essere revocato a seguito della progressione verticale.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero per lo Sviluppo Economico sulla base di due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. P.L. non ha svolto attività difensiva ed è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il Ministero per lo Sviluppo Economico con il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, in combinato disposto con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 226 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3”. Rileva che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la norma sopra indicata, la quale in realtà disciplina solo i passaggi di carriera nell’ambito dell’amministrazione statale. Richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che l’assegno doveva essere ritenuto riassorbibile, in quanto lo stesso trovava la sua giustificazione solo nel divieto di reformatio in peius, sicchè il riconoscimento del maggiore importo veniva ad essere privo di fondamento una volta riconosciuti alla dipendente i successivi incrementi retributivi.

1.1 – Analoghi argomenti vengono sviluppati nel secondo motivo con il quale il Ministero censura la sentenza impugnata per “insufficiente pronuncia su un fatto controverso e decisivo della controversia” ed addebita alla Corte territoriale di non avere motivato sui limiti soggettivi ed oggettivi di applicabilità del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202.

2 – Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa (Cass. 12.5.2014 n. 10219) ha richiamato il principio in forza del quale in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il Mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento.

Invero, prendendo le mosse dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo, munito all’epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubblico (vedi, per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen. 16 marzo 1992, n. 8) – questa Corte ha evidenziato che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, richiamato dalla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, dovendosi interpretare la norma nel senso che la disciplina relativa all’assegno ad personam, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purchè statale, non anche i passaggi nell’ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali o da una di esse allo Stato e viceversa.

Infatti la suddetta norma risponde alla precipua finalità di evitare che il mutamento di carriera nell’ambito dell’organizzazione burocratica dello Stato comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, ma di “regresso” può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il “dipendente statale” si sposti con le modalità previste per il “passaggio” ad altra Amministrazione o ad altra carriera, compreso il caso dell’accesso per concorso, secondo le disposizioni statutarie.

Sussistono, dunque, limiti soggettivi ed oggettivi all’applicabilità della norma, che inducono di per sè ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con tale disposizione, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazione nel cui ambito si verifica la mobilità (Cass. 16.4.2012 n. 5959 e negli stessi termini Cass. 24.11.2014 n. 24949).

E’ stato anche osservato che L. n. 537 del 1997, art. 3, comma 57, – che prevede la non riassorbibilità dell’assegno ad personam spettante nei casi di “passaggio di carriera” di cui al T.U. n. 3 del 1957, art. 202 ad altra posizione con trattamento economico inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam, già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico” (Cass. 19.11.2010 n. 23474)

Tale orientamento interpretativo, confermato da Cass. sent. nn. 7282, 15783 e 21434 del 2011, n. 480 e n. 10219 del 2014, nn. 5919, 5920, 12860 e 13123 del 2015, n. 8191 del 22.4.2016, deve essere anche in questa sede ribadito perchè le ragioni poste a fondamento del principio affermato sono condivise dal Collegio.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, potendo la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.

Considerato che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata solo in epoca successiva ad entrambi i gradi di merito, possono essere compensate integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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