Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19780 del 04/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20765-2011 proposto da:

EDISON S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata In ROMA, VIA ALESSANDRIA 208,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GIOVANNI GILDO

CASELLA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GARLATTI giusta

delega in atti;

SESTO SIDERSERVIZI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO DI DONO 3/A (Studio Avv. Paolo De Berardinis e Vincenzo

Mozzi), presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, rappresentata

e difesa dagli avvocati PIETRO ZAMBRANO e CLAUDIO ZAMBRANO giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 838/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2010, R.G. N. 1633/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato IDA CARDARELLI per delega MASSIMILIANO CARDARELLI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GARLATTI;

udito l’Avvocato VINCENZO MOZZI per delega CLAUDIO ZAMBRANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.10.08, la s.r.l. Sesto Siderservizi (già Falck Siderservizi s.r.l.) conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Milano, D.A. chiedendo la riforma della sentenza n. 379/08 del Tribunale di Milano, che aveva accolto, nei confronti della Edison s.p.a. (già Falck Nastri s.r.l.), la domanda di pagamento del risarcimento del danno biologico nella misura di Euro 2.704,00 (3%) per la malattia professionale contratta dal lavoratore, e aveva condannato la società Sesto a rifondere alla Edison quanto da questa pagato.

L’appellante sosteneva di non essere la cessionaria dello stabilimento di Falk Nastri denominato Unione, cui era stato addetto il Dipietro, ma solo del complesso consistente nell’attività di manutenzione impianti industriali; che lo stabilimento Unione era rimasto alla Falk Nastri, denominata prima Termica Sesto San Giovanni e poi incorporata in Edison s.p.a.; che, comunque, non rispondeva dei debiti del cedente datore di lavoro anteriori alla cessione, e solo per alcuni debiti successivi, in quanto fra le parti era intervenuto un accordo sindacale in data 1.7.96; che il cedente sarebbe stato liberato solo con il consenso del debitore; che il lavoratore aveva sottoscritto una transazione con Falck Siderservizi (poi denominata Sesto Siderservizi), nella quale, avendo ricevuto L. 26.216.126, aveva rinunciato ad ogni diritto relativo al rapporto di lavoro, compreso il risarcimento del danno, anche biologico; che la malattia non era stata contratta a causa della lavorazione, avendo il Dipietro svolto attività di colatore e gruista, in ambienti nei quali l’amianto non era sottoposto a frantumazione o taglio, ed avendo escluso gli accertamenti tecnici la nocività dell’ambiente, sulla base di cognizioni all’epoca esistenti e confermato l’adozione di idonee cautele; che il lavoratore non aveva subito un danno permanente, ma un’alterazione e non aveva dimostrato in concreto come si era manifestato il danno.

Lamentava che il primo giudice avesse male interpretato le deposizioni testimoniali, mentre le dichiarazioni dello stesso Dipietro non avevano confermato la sua adibizione a mansioni nocive.

Si costituiva il Dipietro, rilevando che il suo nome (n. 169) era indicato nel contratto di cessione 25.6.96, stipulato tra Falck Nastri ed Edison incorporante; che nella transazione non vi era traccia di risarcimento per malattia professionale non ancora accertata; che era stato esposto al rischio amianto come colatore nei reparti acciaieria e laminazione, senza essere dotato di strumenti e mezzi di protezione, e lavorando in ambiente polveroso.

Si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello o, in subordine il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Con sentenza depositata il 10.9.10, la Corte d’appello di Milano “assolveva Sesto Servizi dalle domande”, confermando nel resto la sentenza impugnata. Riteneva la corte di merito, in sostanza, infondata la domanda di manleva proposta dalla s.p.a. Edison.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Edison, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono la Sesto Siderservizi s.r.l. e il Dipietro con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società Edison denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che dal prodotto atto notarile di cessione d’azienda del (OMISSIS), risultava chiaramente che il contratto di lavoro del Dipietro facesse parte del ramo d’azienda ceduto (n.169 dell’elenco contenuto nell’allegato C dell’atto notarile di cessione), mentre la sentenza impugnata ritenne erroneamente che il lavoratore sarebbe stato assunto dalla Sesto (Falck Siderservizi) in forza di accordo sindacale del 13.1.96.

2.- Con il secondo ed il terzo motivo la società Edison parimenti lamenta, denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., e nuovamente una insufficiente e contraddittoria motivazione, inerente l’erronea esclusione, nella cessione del ramo d’azienda, dello stabilimento (OMISSIS) e dei relativi rapporti di lavoro subordinati, tra cui il Dipietro, da parte della sentenza impugnata.

3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati sono infondati.

Ed invero, sebbene il nominativo del Dipietro figurasse tra il personale ceduto di cui al contratto di cessione di azienda del (OMISSIS), tale circostanza non può ritenersi risolutiva, rilevando piuttosto la circostanza fattuale ed obiettiva che alla società Sesto sia stato effettivamente ceduto il ramo di azienda cui era addetto il Dipietro. La corte di merito ha motivatamente ritenuto che la Sesto (all’epoca Falck Sesto Siderservizi) avesse acquistato solo una parte dell’azienda ceduta, ed in particolare con esclusione dello stabilimento (OMISSIS), presso cui pacificamente lavorava il Dipietro, rilevando che in attuazione dell’accordo sindacale 13.1.96, con l’atto notarile del (OMISSIS) la Falck Nastri (poi Edison) cedette alla Falck Siderservizi (Sesto) il ramo di azienda diverso da quello contemplato dalla L. n. 481 del 1994 i cui impianti, macchinari ed attrezzature erano in fase di smantellamento ai sensi della stessa legge per svolgere le attività del progetto bonifica del territorio (OMISSIS); che nel contratto (OMISSIS) si specificava che la parte venditrice (Falck Nastri) accollava alla parte acquirente (Sesto) i debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta; che l’accollo riguardava unicamente i debiti dell’azienda ceduta, mentre il D. fu assunto dalla Sesto solo in attuazione dell’impegno preso ne confronti del sindacato di utilizzare nelle nuove attività il personale del gruppo Falck rimasto senza lavoro dopo lo smantellamento dello stabilimento Unione (pag. 3 dell’accordo 13.1.96 e deposizioni testimoniali indicate).

Trattasi di accertamenti di fatto congruamente motivati, e contestati dalla società Edison sulla base della sola circostanza che il Dipitero fosse indicato tra i dipendenti ceduti (per i quali non può che applicarsi, in difetto di obiettiva cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., l’art. 1406 c.c.).

Le censure della odierna ricorrente si risolvono dunque in una contestata ricostruzione dei fatti di causa, inammissibile in base al novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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