Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1978 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 9235/2019 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Torino n. 7

presso lo studio dell’Avv.to Laura Barberio; rappresentato e difeso,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Maurizio

Veglio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova, 1931/2018,

depositata il 7/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 780/2017, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Genova che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da E.K., nato in (OMISSIS) ((OMISSIS)), il (OMISSIS);

Il richiedente asilo asseriva di provenire dalla Regione di (OMISSIS), in (OMISSIS), e riferiva alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente di essere fuggito dal proprio Paese a causa degli scontri con il gruppo terroristico di (OMISSIS).

Riferiva di essersi arruolato nel 2013 nell’esercito (OMISSIS) e di essere stato inviato, dopo l’addestramento, nella zona di (OMISSIS) unitamente alle milizie impegnate per contrastare il gruppo terroristico di (OMISSIS); che, tuttavia, avvedutosi della collusione tra militari e terroristi, disertava per riparare a (OMISSIS) dove veniva aiutato da alcune persone e, ivi, riprendeva a lavorare.

Qui veniva a sapere che il gruppo terroristico indicato voleva commettere attentati durante le elezioni presidenziali e per questo motivo lasciava il paese nel gennaio 2015 per raggiungere l’Italia il 15 febbraio 2015.

I giudici di secondo grado hanno escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 e delle protezioni maggiori, non reputando credibile la narrazione del richiedente asilo.

Escludevano poi la sussistenza dei presupposti richiesti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la concessione della protezione sussidiaria, essendo probabile che il ricorrente provenisse dalla zona sud del Paese – avendo dimostrato di non conoscere il (OMISSIS) e di non parlare alcuna delle lingue della regione – che, secondo fonti ufficiali (Easo- COI), era la zona meno conflittuale, lontana dalle aree degli scontri.

Nel contempo il collegio di merito riteneva negava – altresì la protezione umanitaria, difettando il – presupposto dell’integrazione sociale (il richiedente non prestava attività lavorativa non aveva legami in Italia nè poteva qualificarsi come soggetto vulnerabile).

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6; violazione dei criteri per l’accertamento della condizione di violenza indiscriminata nel Paese di origine del richiedente e omessa istruttoria; per avere i giudici territoriali trascurato di svolgere gli accertamenti officiosi relativamente alla sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nell’area di provenienza ((OMISSIS)) ovvero quella ritenuta di provenienza ((OMISSIS)), avendo la Corte d’appello operato un riferimento generico ai Coi e all’Easo, senza altra specificazione.

4. Con il secondo mezzo, si prospetta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 – violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione umanitaria; per essersi il decidente sottratto alla comparazione tra le prospettive di vita del ricorrente in (OMISSIS) e in Italia imposto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e per non aver valutato lo stato di vulnerabilità del richiedente asilo, verificando attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria officiosa la situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

3. La prima doglianza è fondata, assorbita la seconda.

Questa Corte ha affermato che il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062 – 01) e che la predetta fonte dev’essere aggiornata alla data della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174), purchè il ricorrente abbia assolto l’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione.

“Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. sez. II n. 923020/05/2020, Rv. 657701 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887).

Onde potersi affermare adempiuto l’onere di cooperazione è essenziale che il giudice del merito rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifichi soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto; invero senza una simile specificazione sarebbe vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato. Nel caso di specie l’accertamento non può ritenersi adeguatamente svolto, essendosi la Corte d’appello limitata all’apodittica considerazione che ” la regione di (OMISSIS) è considerata secondo le fonti ufficiali (Easo-Coi) la zona meno conflittuale, lontanissima da quella dove sono in atto scontri, considerati l’estensione territoriale della (OMISSIS), pari al triplo di quella italiana”; il riferimento a “fonti ufficiali”, senza migliore specificazione, non è sufficiente allo scopo la conseguenza che la ritenuta esclusione del conflitto generalizzato è solo genericamente enunciata, e non si capisce se tale sia l’opinione della Corte ovvero l’attestazione tradotta dalle suddette fonti; tanto comporta la manifesta fondatezza del primo motivo e il conseguente assorbimento dei profili di censura relativi alla protezione umanitaria; la sentenza va cassata e la causa rinviata, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame; la quale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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