Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1978 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., residente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato TODARO Nicola, elettivamente domiciliata presso lo

studio Todaro & Verderico Associati in Barcellona Pozzo di

Ciotto

(ME), Via T. C. Arcodarci n. 66;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza n. 33/27/08 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, Sezione Distaccata di Messina, depositata il

15 luglio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto da M.A. per la cassazione della sentenza n. 33/27/08 del 15 luglio 2008 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva in parte respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento che aveva rettificato, con accertamento induttivo, contestandole maggiori ricavi a fini Irpef, Irap ed Iva, il reddito prodotto nell’anno 2000 dalla sua impresa di produzione e vendita di pizze, rosticceria, panineria e pollame;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia” Violazione e/o falsa applicazione della disciplina normativa dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in materia di accertamento induttivo e si conclude con il seguente quesito di diritto: “Accerti l’Ecc.ma Corte adita se, in ipotesi di assenza assoluta di rilievi in ordine a profili di regolarità contabile, l’inattendibilità delle scritture tenute dal soggetto verificato possa essere desunta unicamente sulla scorta della emergente, seppur circoscritta, situazione di antieconomicità dell’esercizio dell’attività svolta ed in difetto di presunzioni assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., in ordine al conseguimento di presunti maggiori ricavi non dichiarati”;

– “il mezzo, come precisato nel quesito di diritto, appare inammissibile in quanto non investe l’effettiva ratto decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto fondato, nei limiti accolti dalla pronuncia di primo grado, l’accertamento condotto dall’Ufficio non già in forza della considerazione della supposta antieconomicità dell’attività commerciale svolta dalla contribuente, bensì in forza della ritenuta idoneità dei dati utilizzati dall’Ufficio, rappresentati dal numero dei beni utilizzati e prodotti nell’esercizio dell’impresa (contenitori per pizze, vassoi per rustici, numero dei panini, quantitativo di pane e pollo fatturati e quantitativo di farina acquistata), a dimostrare, in via presuntiva, un volume di affari maggiore di quello risultante dalla contabilità e quindi un maggior reddito”;

– “il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che denunziano vizi di motivazione della sentenza, appaiono inammissibili perchè formulati in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente, che ha depositato memoria;

rilevato che la memoria, che risulta depositata il 10.12.2010, non può essere esaminata, in quanto tardiva ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte ivi richiamato in materia di applicazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, del tutto univoco e consolidato;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla disponendosi sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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