Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1978 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1978 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 27774-2014 proposto da:
COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTA
CANNAROZZO;
– ricorrente contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE TIRRENICA SNC DI D’AMATO NICOLO’
& C.;

intimato

avverso la sentenza n. 1150/2014 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. LIANA

Data pubblicazione: 26/01/2018

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 27774/2014
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Immobiliare Tirrenica s.n.c. di D’Amato Nicolò e C. impugnava la cartella di
pagamento con la quale il Comune di Palermo aveva richiesto il pagamento della Tarsu relativa
all’anno 2008. La commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva parzialmente il
ricorso determinando la tariffa Tarsu da applicare nei confronti della contribuente in misura
uguale a quella prevista per le abitazioni private anteriormente all’anno 2006. Proponeva
appello il Comune di Palermo e la commissione tributaria regionale della Sicilia lo rigettava sul

alberghi in una categoria tariffaria diversa da quella delle abitazioni ed aver ad essa applicato
una tariffa notevolmente superiore, in violazione degli artt. 65, 68 e 69 d. Igs. 507/93, 14 del
regolamento Tarsu e 3 e 53 della Costituzione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Palermo
affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 68 del d. Igs. 507/93 nonché vizio di
motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Sostiene che il Comune
ha adottato la delibera determinativa delle tariffe differenziate per gli alberghi e per le società
rispetto a quelle per le abitazioni tenendo conto della non omogeneità nella produzione dei
rifiuti e dei costi del servizio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. La Corte di legittimità ha affermato il principio, al quale questo
collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle
relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili
abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste
ultime, in quanto la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una
civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato
dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione
quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il
carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di
speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le
tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro
della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe
applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio
discriminati in base alla loro classificazione economica ( Cass. n. 16175 del 03/08/2016; Cass.
n. 15861 del 22/06/2011; Cass. n. 302 del 12/1/2010; Cass. n. 5722 del 12/03/2007 ).
2. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
1

rilievo che la delibera comunale era illegittima per avere inserito immotivatamente gli

cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei
giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in
materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di
merito e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Palermo le spese di questo giudizio

del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 19 dicembre 2017.

che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura

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