Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19779 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 17/09/2010), n.19779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso l’avvocato

GIULIANA SANGIORGI, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGIORGI

ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 16/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che A.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento n. 94/07 emesso dalla Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 16.7.07 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 7000,00 a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi in primo grado innanzi al tribunale di Palermo;

che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il decreto impugnato, rilevato che il giudizio presupposto era iniziato in primo grado il 22.10.92 e definito con sentenza del 5.10.2005, ha riconosciuto una eccessiva durata di anni sette e liquidato a titolo di equo indennizzo la somma di Euro settemila/00.

Il due motivi di ricorso, censurano sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale l’erronea determinazione del periodo di eccessiva durata del processo e conseguentemente la insufficienza della liquidazione del danno morale.

Il primo motivo e’ manifestamente fondato nei limiti di seguito indicati.

E’ noto che i parametri stabiliti dalla CEDU prevedono una durata normale di tre anni per il giudizio di primo grado, due per quello di secondo e un anno – un anno e mezzo per quello di terzo. E’ altresi’ noto che trattasi di parametri indicativi che sono suscettibili degli opportuni adattamenti al caso concreto, in ragione della particolare complessita’ della causa ovvero sommando ad essi i ritardi imputabili al comportamento delle parti. Nel caso di specie, a fronte di una durata complessiva del processo accertata in anni tredici la Corte d’appello ha determinato l’eccessiva durata in anni sette discostandosi immotivatamente dai sopraccitati parametri CEDU. Nel caso specie non si rinviene, infatti, nel decreto impugnato alcuna adeguata motivazione nel senso indicato di una particolare complessita’ della causa o di un comportamento dilatorio delle parti, avendo, invece, il giudice di merito determinato il periodo di irragionevole durata estrapolando dalla durata complessiva del processo quei periodi ritenuti non imputabili a eccessivi ritardi da parte dell’Amministrazione della giustizia. Tale procedimento e’ erroneo poiche’ l’intero periodo di durata e’ comunque imputabile all’Amministrazione della giustizia ed in base ad esso va effettuato il raffronto con i parametri di durata stabiliti dalla Cedu salvo gli opportuni adattamenti possibili nel senso sopra indicato. La erronea determinazione del periodo di eccessiva durata, inferiore a quello effettivo ha conseguentemente,determinato la liquidazione di una somma per equo indennizzo inferiore a quella effettivamente dovuta.

Il secondo motivo e’ inammissibile non contenendo alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. che in ordine al vizio motivazionale deve essere, invece, formulato e contenere una sintesi delle argomentazioni ritenute viziate del giudice di merito e l’evidenziazione della loro insufficienza o contraddittorieta’.

Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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