Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19779 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 12/07/2021), n.19779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4636/2015 R.G. proposto da:

S.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Prof. GIANFRANCO GAFFURI e GABRIELE PAFUNDI, elettivamente

domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare, 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 3867/35/14, depositata l’11 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente S.A. ha impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta dell’anno 2007, emessi nei confronti della Atelier Lecco di G.M. SAS, nonché dell’odierno contribuente e dell’altro socio S.G., con cui si accertavano maggiori ricavi nei confronti della società, con conseguente ripresa di IRES, IRAP e IVA e, conseguentemente, veniva rettificato il reddito di partecipazione in capo ai singoli soci, oltre sanzioni e accessori. L’avviso impugnato traeva origine dal riscontro dell’antieconomicità di gestione, nonché da alcuni accessi e da comparazioni con altri contribuenti, sulla base della cui istruttoria veniva redatto un accertamento con metodo analitico-induttivo a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1.

La CTP di Lecco, previa riunione, ha rigettato i ricorsi promossi dal contribuente, dalla società e dall’altro socio Sirtori e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 11 luglio 2014, ha rigettato gli appelli dei contribuenti.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo (sul quale ritorna diffusamente il ricorrente in memoria) si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 101 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14. Evidenzia il contribuente come gli avvisi impugnati fossero stati emessi, oltre che nei confronti della società – che all’epoca aveva come ragione sociale Hair Lecco SAS di S.A.U. e C) – e dei menzionati soci, anche nei confronti di altro socio accomandante C.E.A.. Osserva il contribuente che il giudizio promosso dal terzo socio è stato promosso separatamente davanti ad altra CTP ed è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’esito dell’impugnazione della presente sentenza della CTR della Lombardia. Deduce il contribuente la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci di una società di persone, trattandosi di accertamento di maggiori imposte dirette che presuppone l’accertamento di maggiori redditi della società partecipata, con conseguente unitarietà dell’accertamento nei confronti della società e dei soci ex art. 5 TUIR. Chiede, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 7TUIR. Evidenzia il ricorrente che alcuni avvisi relativi al periodo di imposta dell’esercizio 2008, aventi ad oggetto questioni analoghe, sono stati annullati su ricorso della società e del socio dalla CTR della Lombardia con sentenza passata in giudicato. Deduce l’efficacia di giudicato esterno di tale pronuncia nel caso di specie a dispetto del principio dell’autonomia dei periodi di imposta.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza per omessa pronuncia su questioni dedotte nei precedenti gradi di giudizio. Evidenzia il ricorrente come la CTR non avrebbe esaminato le questioni relative alla congruità della redditività rispetto ai parametri degli studi di settore, e in relazione alla omessa valutazione in proposito degli emolumenti corrisposti all’amministratore, nonché alla carenza di istruttoria (mancato accesso ai fini del riscontro effettivo della struttura organizzativa), alla erroneità del computo delle ore lavorate, dei tempi morti di lavorazione e della resa oraria, circostanze che inficiano la pregnanza del coacervo indiziario.

1.4 – Con il quarto motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39, 40, dell’art. 5 TUIR, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5-bis, 11 e 25, in relazione ai medesimi aspetti di cui al motivo precedente, al fine dell’erroneità del giudizio di pregnanza indiziaria del coacervo presuntivo da parte della CTR.

2 – Il primo motivo è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a un reddito di partecipazione di un socio di una società di persone e derivante da un accertamento di maggior reddito della società partecipata comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, società e soci (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025; Cass., Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 15116; Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7026), atteso che l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta l’estensione del contraddittorio processuale a tutti i soci ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (Cass., Sez. VI, 8 luglio 2020, n. 14227; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27603; Cass., Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, – n. 14815). Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.

Si osserva, peraltro, come questa Corte (Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2016, n. 26152) si è già pronunciata in ordine all’impugnazione avverso la medesima sentenza (CTR Lombardia n. 3867/35/14) proposta dalla società partecipata, dichiarando l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio C.E.A.. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato in memoria come il giudice di primo grado cui è stata rinviata la causa, nel rilevare la pendenza del presente giudizio e la pendenza avanti la CTP di Milano dell’ulteriore procedimento instaurato da C.E.A., ha sospeso il giudizio.

La sentenza va, pertanto cassata in relazione al primo motivo, dichiarandosi la nullità del procedimento per omessa integrazione nei confronti del socio pretermesso C.E.A. e, previo assorbimento degli ulteriori motivi, la causa va rinviata alla CTP di Lecco, affinché assicuri l’unitarietà dell’accertamento nei confronti della società e di tutti i soci (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTP di Lecco, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA