Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19778 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27367/2011 proposto da:

L.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA 10, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA RAPUANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMILLO CANCELLARIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO A

ORIANI DI SANT’AGATA DEI GOTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7626/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/11/2010 R.G.N. 6756/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato CANCELLARIO CAMILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26 novembre 2010, la Corte d’Appello di Napoli, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda proposta da L.R., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale insegnante di ruolo presso l’Istituto comprensivo statale (OMISSIS) ai fini della ricostruzione di carriera, con riconoscimento del periodo trascorso come insegnante nel ruolo della scuola materna. La decisione della Corte territoriale ha aderito all’interpretazione restrittiva della normativa di riferimento per la quale il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti nell’accesso alla scuola secondaria di primo grado con provenienza dalla scuola materna.

Per la cassazione di tale decisione ricorre L.R. con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste, con controricorso, il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77 e 83, L. n. 312 del 1980, art. 57, L. n. 444 del 1968 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) lamentando l’erroneità dell’interpretazione data dalla Corte territoriale alle suddette norme, nel senso di escludere la conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna in caso di passaggio a scuola di ruolo superiore. Ha osservato che la sentenza impugnata ha richiamato altresì il D.Lgs. n. 370 del 1970, che disciplina le ipotesi, diverse ed eccezionali, di riconoscimento del servizio prestato dal personale prima della nomina in ruolo nonchè ha citato indirizzi giurisprudenziali minoritari nonchè l’ordinanza n. 89/2001 dalla Corte costituzionale che – dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, convertito nella L. n. 576 del 1970, quali riprodotti nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 – non appare decisiva, avendo affrontato la possibilità di riconoscimento di servizi prestati prima della nomina in ruolo da docenti di scuola materna.

2. Il ricorso merita accoglimento, ritenendo di dare continuità al recente approdo delle Sezioni Unite di questa Corte.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 9144/2016) – effettuando una ricognizione della giurisprudenza adottata sul punto (nella specie, in senso favorevole al docente, Cass. n. 2037/2013, nonchè, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, n. 4512/2001, n. 4512) – hanno, invero, recentemente affrontato proprio il problema di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.

Come le SS.UU. hanno affermato, la disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. In particolare, il tale D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni….”.

Il successivo art. 83, del medesimo Decreto 417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.

La L. 11 luglio 1980, n. 312, ha introdotto un “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”. Di rilievo, ai fini di questa causa è l’art. 57, in base al quale, “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77”.

Quindi, l’art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L’art. 83, del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

L’art. 57, ha dilatato la previsione del D.P.R. 407 del 1974, art. 77, statuendo che i “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77”.

Le SS.UU. sono, pertanto, pervenute all’interpretazione sistematica secondo la quale l’originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l’art. 83, e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.

Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.

Le SS.UU. hanno, inoltre, rilevato che l’ordinanza della Corte costituzionale (citata, nel caso di specie, anche dalla Corte territoriale) non rileva nel caso in esame per due ragioni, Prima di tutto perchè riguarda norme diverse e cioè la L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti “non di ruolo” da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perchè la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell’esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l’interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, nè contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna.

Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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