Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19777 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19777 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: ADAMO MARIO

SENTENZA

sul ricorso 22640-2012 proposto da:
BLASETTI ANNA MARIA quale titolare dell’omonima Ditta
individuale, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
IPPOCRATE 104, presso lo studio dell’avvocato BOGINO
CARLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CENCIARELLI

MARIA ANTONIETTA giusta

delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 28/08/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
controricorrente non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIETI;

intimato

avverso la sentenza n. 2613/2012 della CORTE SUPREMA

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Presidente e Relatore Dott.
MARIO ADAMO;
uditi per il ricorrente gli Avvocati BOGINO e
CENCIARELLI che si riportano al ricorso e alla
memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/02/2012;

Fatto
Con sentenza in data 22.febbraio.2012 la Corte Suprema di
Cassazione respingeva il ricorso proposto da Anna Maria Blasetti
avverso la sentenza della Commissione regionale del Lazio che, in
parziale riforma della sentenza della Commissione provinciale di

IRPEF ed ILOR applicando una percentuale di ricarico del 89,93%
per i periodi normali e del 49,93% per i periodi di saldi,
rispetto alla percentuale dichiarata del 22,44%.
Contro la sentenza della Corte Suprema di Cassazione su indicata,
Anna Maria Blasetti proponeva ricorso per revocazione, fondato su
unico articolato motivo.
Resiste con controricorsol’Avvocatura Generale dello Stato.
Diritto
Con l’unica censura proposta la ricorrente lamenta l’omesso esame
degli atti di causa da parte della Corte di cassazione, assumendo
che se tale esame fosse stato effettuato il giudice di
legittimità sarebbe pervenuto ad una diversa valutazione
dell’antieconomicità dell’attività svolta dalla ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Invero la giurisprudenza costante della Corte di cassazione ha
individuato l’errore revocatorio in un errore di percezione o in
una svista materiale che abbla indotto il giudice a supporre
l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti
viceversa escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti
di causa, sempre che il fatto o il documento non sia stato

Roma, aveva rideterminato il reddito della Blasetti, ai fini

iN#NT , r ,-

Al

1§1:

:1

TRir3tITAMA
oggetto di controversia su cui il giudice si sia pronunziato.( ex
plurimis ord. VI civ. 12.02.2013 n 3494 )
Nella specie ciò che lamenta la ricorrente è un’insufficiente
valutazione degli atti di causa, da parte della Corte, che se
effettuato con maggiore accuratezza avrebbe consentito di

che si erano limitati ad esaminare solo 27 cartellini di capi di
abbigliamento, rispetto all’ingente dimensione dell’esercizio.
Trattasi all’evidenza non già di una censura finalizzata ad
evidenziare una svista o un errore di percezione ma di una
critica che investe l’iter accertativo e quindi il giudizio
espresso dalla Corte sull’oggetto stesso del ricorso.
Critica che, se ammissibile, rimetterebbe in discussione il
giudizio finale della Corte in violazione dei limiti previsti
dalla legge per il giudizio di revocazione, ciò senza considerare
che alla Corte di cassazione è inibito inDejnimgrommtgAtrejt

2 8 A61). 2013

l’accesso agli atti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile

Le spese seguono la socconbenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento dei compensi che si liquidano in complessive euro
7.400/00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma,nella camera di consiglio della V sezione
civile, in data 4.1uglio.2013

accertare la superficialità e la frettolosità dei verbalizzanti

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