Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19777 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. I, 27/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13199/2010 proposto da:

K.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MARIA FRATTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI VITO Aldo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3942/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

3.3.09, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.L. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 23 marzo 2009 che ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio penale iniziato davanti al tribunale di Salerno nel 2001 definito nel 2008. Il ricorrente ha presentato memoria.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL ricorso è inammissibile.

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.LgS. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell1art. 58 della stessa legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”;

Secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura dell’art. 360 c.p.c., ex n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;

Nella specie il ricorso, che si articola in un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione, si conclude con la formulazione di quesiti del tutto astratti e pertanto inidonei a svolgere la funzione prevista dalla legge.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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