Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19777 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3504-2018 proposto da:

SIDER DI PIETRO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentata e

difesa dagli avvocati SERGIO SIMONELLI, RAFFAELE PANNONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE FONICIELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PATRIZIA DI BUCCIO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5243/26/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/06/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5243/26/2017, depositata il 9.6.2017 non notificata la CTR della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Piedimonte Matese nei confronti di Sider Di Pietro s.p.a. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Caserta la quale aveva accolto il ricorso della contribuente e riconosciuto l’assoggettabilità alla tassazione Tari delle aree coperte utilizzate integralmente per deposito di materiali siderurgici evidenziando che la contribuente non aveva depositato alcuna documentazione a riprova che lo smaltimento dei rifiuti speciali era stato effettuato a mezzo società privata.

Avverso la pronuncia della CTR Sider Di Pietro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria

Il Comune di Piedimonte Matese resiste con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha spiegato difese.

1.Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: l’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono in parte inammissibili e in parte fondate.

La disciplina stabilita per i rifiuti speciali, è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (Cass. n. 5377 del 30.11.2011).

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è, invero, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonchè alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).

Nella specie la CTR ha fatto buon uso dei principi di diritto affermati da questa Corte evidenziando che la contribuente non aveva depositato alcuna documentazione, afferente il 2005, a riprova che lo smaltimento dei rifiuti speciali fosse stato effettuato a mezzo società privata.

Nè evidentemente la contribuente può supplire a tale difetto di prova con la produzione della documentazione offerta in questa sede, inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Le censure sono, peraltro, inammissibili in quanto la ricorrente, sub specie di vizio di violazione di legge, censura l’accertamento di merito sulla carenza di proa della fondatezza della pretesa.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13,comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA