Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19777 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 22/09/2020), n.19777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28978-2013 proposto da:

B.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tepore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 239/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 11/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse, in subordine accoglimento del

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rinvio a nuovo ruolo per esaminare la rinuncia al ricorso, in

subordine rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente B.T., di professione commercialista, riceveva avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificatogli il 13.12.2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava il suo reddito per l’anno 2005 ai fini irpef, irap ed iva, sulla base dell’analisi di movimenti bancari ritenuti non giustificati.

Successivamente, a seguito di istanza di autotutela presentata dal contribuente nel gennaio 2011, l’ufficio, con atto del 2.2.2011 annullava parzialmente il suddetto avviso di accertamento riducendo il maggior reddito accertato.

In data 8.2.2011 il contribuente spediva all’Agenzia, a mezzo raccomandata, un atto in cui, pur riconoscendo l’intervenuto annullamento parziale in autotutela – sebbene non nei termini a suo avviso corretti -, richiedeva di attivare la procedura di accertamento con adesione.

Il 24.2.2011 l’ufficio replicava respingendo l’istanza di accertamento con adesione, in quanto spedita in busta chiusa e pervenuta in data 15.2.2011, oltre il termine per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento, che era scaduto il 11.2.2011, cosicchè l’avviso era ormai divenuto definitivo.

2. Il contribuente contestava tale risposta, insistendo per essere convocato per la procedura di accertamento con adesione, e in data 7.5.2011, tenuto conto dell’allungamento del termine in virtù della istanza di accertamento con adesione, impugnava l’avviso di accertamento originario.

Nel ricorso deduceva in primo luogo la tempestività del ricorso in virtù della tempestività dell’istanza di accertamento con adesione, che era stata spedita prima dello scadere del termine di impugnazione dell’avviso, sebbene ricevuta dall’ufficio successivamente alo scadere di tale termine. Inoltre contestava l’accertamento nel merito.

3. L’Agenzia eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso per tardiva presentazione dell’originale all’ufficio e la tardività del ricorso perchè presentato quando l’accertamento era già divenuto definitivo, in quanto l’istanza di accertamento con adesione non era stata presentata nelle forme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 ed era tardiva, cosicchè non poteva operare l’allungamento del termine per impugnare conseguente ad essa.

4. La CTP di Bergamo accoglieva in parte il ricorso, riducendo in maniera significativa il maggior reddito accertato.

5. L’ufficio appellava ribadendo le eccezioni e la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per improcedibilità dell’istanza di accertamento con adesione, in quanto proposta in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21.

6. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il contribuente sulla base di quattro motivi. Resiste l’ufficio con controricorso.

In vista dell’udienza odierna il contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata documentazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21 anche in combinato disposto tra loro, come in genere della disciplina dell’istanza di accertamento con adesione e del termine utile a proporre ricorso giurisdizionale tributario, oltre che del relativo ampliamento per effetto della predetta istanza.

2. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21 anche in combinato disposto tra loro, come in genere della disciplina dell’istanza di accertamento con adesione e del termine utile a proporre ricorso giurisdizionale tributario, oltre che del relativo ampliamento per effetto della predetta istanza.

3. Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 20 e 21, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1 (convertito, con modificazioni, in L. 30 novembre 1994, n. 656), oltre che del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2 e art. 4, comma 2, anche in combinato disposto tra loro, come in genere della disciplina dell’avviso di accertamento

4. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per irriducibile, radicale e decisivo contrasto tra il suo dispositivo e la sua motivazione in ordine all’autonomo capo concernente il riparto delle spese di lite, non consentendo in alcun modo di stabilire quale sia la statuizione del giudice di appello in ordine a tale riparto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

5. Va preliminarmente rilevato che con dichiarazione del 7.1.2020, depositata in cancelleria, il contribuente ha fatto presente di avere aderito, dopo la presentazione del ricorso, alla procedura di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016.

Con la documentazione allegata ha dimostrato che l’ufficio aveva comunicato l’importo da versare per la definizione, determinato in Euro 15.552,14 in varie rate.

Con lo stesso atto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, notificando la dichiarazione di rinuncia all’ufficio il 13.1.2020.

6. Con ciò, la dichiarazione di rinuncia produce effetto, e non vi è necessità di rinviare l’udienza odierna per l’esame della documentazione da parte dell’ufficio, atteso che, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 34432 del 2019) l’atto di rinuncia risulta perfezionato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3, non solo con la notifica alle parti costituite o ai difensori delle stesse, che vi appongono il visto, ma è sufficiente che attraverso la sua comunicazione venga comunque portato a conoscenza delle controparti costituite. Infatti, la rinuncia è un atto unilaterale a carattere recettizio che produce i propri effetti a prescindere dalla accettazione, che rileva esclusivamente ai fini del regime delle spese. Deve pertanto ritenersi che, una volta che l’atto sia comunque pervenuto a conoscenza della controparte, lo stesso risulta perfezionato e, come tale, produttore degli effetti stabiliti dalla legge.

7. Alla luce di ciò, indipendentemente dall’esito della procedura di definizione agevolata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, in virtù della rinuncia.

8. Atteso che il ricorrente rinunciante si è tempestivamente attivato, notificando la dichiarazione alla controparte, per ottenere l’adesione della controparte, e che tale attività, sulla base della giurisprudenza sopra citata, non è prescritta dalla norma per la produzione degli effetti della rinuncia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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