Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19777 del 19/09/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 19777 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 25068-2012 proposto da:
CASELOTTI MAURO C.F. CSLMRA51H16G399H, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURO CASELOTTI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
1863

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

C.F.

80027390584,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio

Data pubblicazione: 19/09/2014

P>

r

dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 81/2012 della CORTE D’APPELLO
,

di VENEZIA, depositata il 08/05/2012 R.G.N. 525/2009;

udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato DE STEFANO MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

..

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG. n. 25068/12
Ud. 27.5.2014
e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
data 8 maggio 2012, ha confermato la decisione di primo grado
che aveva respinto l’opposizione proposta dall’Av -v. Mauro
Caselotti avverso la cartella esattoriale notificatagli per il
pagamento di contributi a favore della Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense.
La Corte di merito ha osservato che dall’esame dei
documenti prodotti era emerso che nel periodo corrente dal 1997
alla data di delibera di ,cancellazione, l’Avv. Caselotti era stato
iscritto alla Cassa, con conseguente sussistenza degli obblighi
contributivi; che gli effetti della cancellazione – decorrono, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, del Regolamento della Cassa, dalla data
della domanda -presentata dal professionista e non sono
retroattivi; che il credito azionato era dovuto per il solo fatto
dell’iscrizione alla Cassa, a prescindere dalla sussistenza di un
reddito di natura professionale; che il precedente giudizio,
vertente tra le stesse parti, dichiarato estinto, escludeva un
rapporto di pregiudizialità fra le – due cause, -dal momento che
detto giudizio era stato definito con una decisione di rito, senza
alcun riferimento al merito della causa; che, in ogni caso, la
domanda di cancellazione dalla Cassa,- cui aveva fatto seguito la
delibera di cancellazione, era stata proposta successivamente
alla definizione del primo giudizio e si fondava su presupposti
diversi.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione l’Avv.
Caselotti sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex
art. 378 cod. proc. civ.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in

2

Resiste con controricorso la Cassa Nazionale Forense,
eccependo la tardività del ricorso perché notificato oltre il
termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando falsa
applicazione degli artt. 2730, 2733, 2735 cod. civ. e 115 cod.
aveva comunicato che la domanda di cancellazione era stata
accolta e che la precedente comunicazione del 26 marzo 2001,
secondo cui la cancellazione operava -a far data dal 23 gennaio
2001, era errata. Era stata quindi disposta dalla Cassa la
restituzione delle somme ricevute ed il primo giudizio, vertente
tra le stesse parti, era stato dichiarato estinto.
Aggiunge che detta lettera costituiva una confessione
stragiudiziale e faceva piena prova, al pari di quella giudiziale,
della verità delle dichiarazioni in essa contenute, onde avrebbe
dovuto essere posta a fondamento della decisione ai sensi
dell’art. 115 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando falsa
applicazione degli artt. 2699 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.,
lamenta che il giudice d’appello avrebbe dovuto acquisire il
fascicolo della causa estinta ed in particolare il verbale di
udienza del 22 febbraio 2002 contenente “la dichiarazione di
cessata materia del contendere/carenza di interesse ad agire”,
verbale peraltro allegato “all’atto di citazione d’appello”, dal quale
risultava che le parti avevano rinunciato agli atti del giudizio sul
presupposto che fosse stata accolta la domanda di cancellazione
a far data dal 1997.
3. Con il terzo motivo, denunziando omessa pronuncia, il
ricorrente deduce che l’appello da lui proposto è stato respinto
sul rilievo che nel periodo 1997 — 2001 il ricorrente era iscritto
alla Cassa.
Ma, aggiunge, l’oggetto del ricorso non era P-accertamento
della iscrizione o meno alla Cassa, “quanto piuttosto la

proc. civ., deduce che con lettera del 20 luglio 2001 la Cassa gli

comunicazione 20.7.01 della cancellazione dell’iscrizione e la
cessata materia del contendere”. Il giudice d’appello era incorso
“nel vizio di extra petitum” e “di omessa pronuncia». Inoltre “la
diversa motivazione posta alla base della sentenza» integrava
insufficiente motivazione.
4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando falsa
applicazione degli artt. 1321 e 1325 cod. civ. nonché vizio di
motivazione, deduce che la Corte di merito, in applicazione degli
artt. 1321 e 1325 cod. civ., avrebbe dovuto ritenere illegittima
l’iscrizione “per mancanza dell’elemento soggettivo nell’iscriversi
alla cassa in modo autonomo dalla domanda di retrodatazione” e
dichiarare non dovute le somme richiestegli con la cartella di
pagamento.
5.

Deve innanzitutto, in accoglimento della relativa

eccezione proposta dal ricorrente, dichiararsi inammissibile il
controricorso notificato presso la cancelleria della Corte di
cassazione.
Il ricorrente, infatti, pur non avendo eletto domicilio in
Roma, ha indicato nel ricorso l’indirizzo di posta elettronica
certificata, dove la notifica avrebbe dovuto essere effettuata (cfr.
Cass., Sez. un., 20 giugno 2012 n. 10143; Cass. 18 marzo 2013
n. 6752; Cass. 19 luglio 2013 n. 17764; Cass. 28 novembre
2103 n. 26696).
6. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente
proposto.
Come si dà atto nello stesso ricorso, la sentenza
impugnata è stata notificata al ricorrente, difeso nel giudizio
d’appello da se stesso, in data 28 giugno 2012, mentre il ricorso
è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 15
ottobre 2012 e notificato il 16 ottobre 2012, ben oltre cioè il
termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.
L’inammissibilità dell’impugnazione derivante dalla
inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è
correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come

5

4

tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. Sez. un.
5 aprile 2005 n. 6983; Cass. 29 maggio 2006 n. 12781; Cass. 31
maggio 2006 n. 12883; Cass. 11 novembre 2009 n. 23907).
7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate come in dispositivo, avendo il difensore della
partecipando all’udienza di discussione.
P. Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che
liquida, a favore della resistente, in C 100,00 per esborsi ed C
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 27 maggio 2014.

Cassa, munito di procura speciale, svolto attività difensiva

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