Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19776 del 28/08/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19776 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
233-A
SENTENZA
19. 3
sul ricorso proposto da:
AbENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura Generale dello
Stato che la rappresenta e difende.
–
ricorrente-
contro
CALZATURIFICIO FRANCO s.n.c. di Cecchi F. e Cardinale
E.
-intimata –
avverso la sentenza n.17/29/07 della Commissione
Tributaria regionale della Toscana, depositata il
5.3.2007;
Data pubblicazione: 28/08/2013
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27.6.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Maria Pia Camassa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Federico Sorrentino che ha concluso per
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due
motivi, per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Commissione Tributaria
Rrgionale della Toscana ha confermato integralmente la
sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto
il ricorso proposto da Calzaturificio Franco s.n.c. di
Cecchi F. e Cardinale E. avverso l’avviso di
accertamento con il quale era stato rettificato il
reddito dichiarato ai fini ILOR dalla società, per
l’anno 1994, recuperando a tassazione le deduzioni ex
art.120 T.U.I.R. Era stato, infatti, accertato che due
soci avevano percepito redditi di lavoro autonomo, come
amministratori della società, in aggiunta al reddito da
partecipazione.
In particolare, secondo i Giudici territoriali “le
argomentazioni e i dati forniti dalla società sulla
prevalenza dell’attività lavorativa si erano rilevate
idonee a dimostrare l’esistenza del requisito mentre le
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l’accoglimento del ricorso.
ipotesi di eventuali variabili prospettate dall’Ufficio
non erano fondate su riscontri oggettivi” .
La Società non ha svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1.Va rilevata,
d’ufficio,
la nullità dell’intero
avviso d’accertamento relativi ad ILOR concernenti
società in nome collettivo.
2.0ccorre, all’uopo, evidenziare che le Sezioni Unite
hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che
è alla base delle determinazioni sui redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui al
D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse
e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili e indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente
sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui
si prospettino questioni personali.
3. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi,
non avendo tale controversia per oggetto la singola
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giudizio. Nella specie, infatti, si controverte su
posizione
debitoria
elementi
comuni
della
della
ricorrente,
fattispecie
bensì
gli
costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso
di litisconsorzio necessario originario e relativa
senza la partecipazione di tutti i litisconsorti
necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in
ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio
(S.U. n.14815 del 2008 e nello steso senso Sez. 5^, nn.
25954, 25931, 25929 del 2010).
4. Nella specie, non risulta che abbiano preso parte al
giudizio i soci illimitatamente responsabili, tutti
litisconsorzi necessari.
6. La ritenuta nullità delle intere fasi di merito
comporta che, pronunziando sul ricorso proposto dalla
società in nome collettivo, la sentenza impugnata deve
essere cassata e resta inoltre travolta anche la
sentenza di primo grado, con rinvio alla Commissione
Tributaria Provinciale di prime cure affinché provveda
a decidere la controversia previa integrazione del
contraddittorio.
I motivi di ricorso rimangono assorbiti.
in considerazione della
Sussistono giusti motivi,
novità del principio affermato rispetto alla data di
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necessità d’integrazione, essendo il giudizio celebrato
1.15P,NTF
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– N. 5
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proposizione del ricorso, per disporre la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e
Pistoia in diversa composizione.
Compensa
integralmente
tra
le
parti
le
spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
27.6.2013.
rinvia, alla Commissione Tributaria Provinciale di