Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19776 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 12/07/2021), n.19776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19722-2018 proposto da:

AGRICOLA CAMMARATA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CALARCO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CAGLIANONE e

STANISLAO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONE CALABRIA CONSORZIO BONIFICA SIBARI

CRATI, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II,

287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO FALCONE e GIUSEPPE FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3370/2017 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Azienza Agricola Cammarata srl, con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino e alla “Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sud. s.p.a.) Direzione Generale… Roma”, chiede la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR della Calabria ha ritenuto, in primo luogo, che la cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud in riferimento a contributi consortili degli anni 2007 e 2008 fosse motivata ai sensi di legge essendovi indicati “la pretesa sanzionatoria, l’oggetto del contributo, il periodo di imposta, il comune di ubicazione dei terreni e l’importo da pagare per ettaro” e, in secondo luogo, che il credito del Consorzio fosse da ritenersi esistente sulla base della presunzione – fondata sul “piano di riparto della contribuenza” prodotto in causa dal Consorzio medesimo e non contestato – di un beneficio derivato dalle opere consortili ai fondi dell’Azienda;

2. la ricorrente deduce che la CTR, ritenendo motivata la cartella, ha violato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, la L. n. 241 del 1990, art. 3, la L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17 (primo motivo di ricorso) e, ritenendo assolto l’onere probatorio del consorzio sulla base non di un piano di classifica (definito dalla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 24, comma 2, come atto che “individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell’art. 812 c.c., e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l’indice di contribuenza di ciascun immobile”) – solo atto idoneo a far presumere il beneficio -, bensì del suddetto “piano di riparto della contribuenza”, ha violato l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c. (secondo motivo);

3. il Consorzio ha depositato controricorso nel quale, preliminarmente rispetto alla contestazione della fondatezza del ricorso, eccepisce la “nullità” del ricorso stesso perché notificato alla “Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sud. s.p.a.) Direzione Generale… Roma” invece che alla “Agenzia delle Entrate Riscossione – EX Equitalia Sud – (OMISSIS)”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’eccezione preliminare di “nullità” del ricorso sollevata dal Consorzio è priva di pregio. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, è successore “ope legis” delle società del gruppo Equitalia – tra cui Equitalia Sud – D.L. n. 193 del 2016, ex art. 1, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, “in tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell’Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato” (cfr Cass. 7 dicembre 2020 n. 27976; Cass. 14 gennaio 2015, n. 441; Cass. SU, 14 febbraio 2006, nn. 3116 e 3118);

2. il primo motivo di ricorso è fondato.

La CTR ha riferito che la cartella impugnata recava “la pretesa sanzionatoria, l’oggetto del contributo, il periodo di imposta, il comune di ubicazione dei terreni e l’importo da pagare per ettaro”.

Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino è stato istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria 12 febbraio 2010.

Ad esso si applica la L.R. Calabria n. 11 del 2003, recante Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica. Ai sensi di questa L.R., art. 23, comma 6, i contributi consortili di bonifica “sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all’albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, ed istituito con D.M. 11 settembre 2000, n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6, e con le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, Titolo II, per come previsto dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 265”.

I contributi sono cioè riscossi mediante cartelle le quali non presuppongono un atto impositivo.

Ciò detto, va richiamato il principio affermato da questa Corte per cui “quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributarla, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione” (Cass. civ. sez. unite n. 11722 del 2010).

I suddetti “elementi indispensabili” sono costituiti, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, da “i presupposti di fatto e (dal)le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

Presupposto di fatto per la decisione consortile impositiva dell’obbligo di contribuzione è la sussistenza di un concreto beneficio derivante al fondo del contribuente dalle opere di bonifica.

Rientra nel concetto di “presupposti di fatto” dell’obbligo di contribuenza anche l’indice di contribuenza di ciascun immobile ossia il criterio per la quantificazione dell’onere contributivo rapportato al detto beneficio.

Tanto è stabilito, in conformità all’art. 860 c.c. (“I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”) e al R.D. n. 215 del 1993, art. 11 (“La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse”), dalla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23.

Questa disposizione originariamente prevedeva che i contributi fossero applicati “secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lett. b), sulla base del beneficio”.

La Corte Costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 188 del 2018, ha dichiarato illegittima, rispetto all’art. 119 Cost., la previsione della lettera a) “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””.

Ai sensi della citata L.R., art. 24, i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell’art. 812 c.c., i parametri per la quantificazione di detti benefici, l’indice di contribuenza di ciascun immobile, sono stabiliti con apposito atto denominato piano di classifica.

Ai fini del rispetto della L. n. 212 del 2000, art. 7, la cartella avrebbe quindi dovuto o riportare i dati contenuti nel piano di classifica o recare in allegato il piano di classifica o, quanto meno, richiamare il piano laddove pubblicato.

Si legge infatti nella già richiamata sentenza n. 11722/2010 che “l’obbligo di motivazione può essere assolto per rationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.

La CTR ha riferito che la cartella recava unicamente “la pretesa sanzionatoria, l’oggetto del contributo, il periodo di imposta, il comune di ubicazione dei terreni e l’importo da pagare per ettaro”.

Ne’, infine, è qui applicabile il principio – sul quale, ancora, vedasi Cass. SU 14 giugno 2010, n. 11722) – per cui ove sia riscontrato il difetto di motivazione della cartella non può dichiararsi la nullità di quest’ultima “allorché la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale, da un lato, abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa”. Nel caso di specie il contribuente si è limitato ad escludere che un qualsiasi beneficio potesse essere derivato ai propri terreni dalle opere di bonifica realizzate dal Consorzio e niente ha detto riguardo all’indice di contribuenza.

In conclusione la CTR ha errato nel considerare la cartella di cui trattasi motivata ai sensi di legge;

3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto;

4. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

5. la sentenza impugnata deve essere cassata;

6. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere con la conseguenza che la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario deve essere accolto;

7. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della situazione processuale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario;

compensa le spese del merito;

condanna il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino a rifondere alla Azienza Agricola Cammarata srl le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4100,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre Euro200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

 

 

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