Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19775 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3216-2018 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentato e

difeso da se medesimo;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3410/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016,

osserva quanto segue:

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di I.G., esercente la professione di avvocato, dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP, versata nell’anno 2009, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale si fosse avvalso della collaborazione stabile di altri professionisti per l’espletamento dell’attività professionale, tanto integrando il requisito dell’autonoma organizzazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio, affidato a due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

1.Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la CTR non avrebbe considerato che l’essersi avvalso solo di domiciliatari extradistretto non poteva far ritenere integrato il presupposto dell’autonoma organizzazione. Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria.

Esse sono fondate per quanto di ragione.

Giova premettere che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Questa Corte, inoltre, ha precisato che il presupposto dell'”autonoma organizzazione”, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio (Cass.n. 1136/2017).

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto integrato l’elemento dell’autonoma organizzazione in relazione alla collaborazione intrapresa con altri professionisti in maniera ripetuta, tale da non potersi considerare oggettivamente occasionale, ma ha ritenuto di prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell’attività concretamente svolta dai terzi collaboratori.

E’ insegnamento di questa Corte che “In tema d’IRAP, non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività” (Cass. ord. n. 22695/16), ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni (Cass. n. ord. n. 20088/16), oppure a consulenti esterni (Cass. n. 20610/16; Cass. 26332/2017; Cass. 719/2019), in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sè a fini Irap.

La CTR avrebbe dovuto accertare la natura e la rilevanza dell’attività concretamente svolta dai terzi collaboratori.

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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