Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19775 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso

dall’Ufficio, dell’ordinanza della Corte di cassazione 6 aprile

2017, n. 8892, che ha deciso il ricorso proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI REGIONE SICILIA,

quale successore ex lege dell’ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E

FORESTE, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/7/2017 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.

Fatto

RITENUTO

che:

– su iniziativa dell’Ufficio (art. 391-bis c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis così come inserito dall’allegato alla Legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197) è stato promosso il procedimento di correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 6 aprile 2017, n. 8892, con cui, pronunciando sul ricorso n. 23726/2015 proposto dall’Assessorato Regionale Risorse 1gricole. Alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza n. 1036/2014 del Tribunale di Palermo, depositata il 8/5/2014, cui aveva fatto seguito l’ordinanza della Corte di appello di Palermo dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è stato accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Palermo;

– il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti;

– non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’ordinanza è affetta da errore materiale laddove nel dispositivo il giudice di rinvio viene indicato nel “Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice” anzichè nella “Corte di appello di Palermo, in diversa composizione”;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

 

dispone la correzione dell’ordinanza in epigrafe nel senso che laddove nel dispositivo leggersi: “rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice”, debba leggersi ed intendersi: “rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione”.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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