Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19775 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 04/10/2016), n.19775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2052-2014 proposto da:

D.N.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO

QUARANTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EDISON D.G. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIORGIO MOLTENI, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1353/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/11/2013 R.G.N. 189/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di L’Aquila con sentenza in data 1 luglio 2010, in riforma dell’impugnata pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto da D.N.E., dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il (OMISSIS) a quest’ultima da S.p.A. Edison D.G. per giustificato motivo oggettivo, ordinando alla società di reintegrarla nel posto di lavoro e di corrispondere alla medesima le retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, con gli accessori legge.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società sulla base di cinque motivi, depositando successivamente memoria ex art. 378 c.p.c.. La lavoratrice resisteva con controricorso.

Questa Corte con sentenza n. 20766 in data 10 ottobre – 23 novembre 2012 accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, osservando che nella specie la motivazione adottata dalla Corte territoriale non era congrua, nè appariva rispettosa dei richiamati principi di diritto.

Ed infatti, la sentenza impugnata, dopo avere affermato che in effetti la società Edison, incorporando la S.p.A. Marsica Gas, aveva operato una ristrutturazione aziendale, trasferendo presso la sede centrale di (OMISSIS) la gestione amministrativa e contabile della società, e che presso la sede di lavoro di (OMISSIS), dove lavorava la D.N. quale responsabile amministrativo-contabile, con qualifica di quadro, era stato soppresso il posto da lei ricoperto ed erano rimaste solo due posizioni di personale, con compiti operativi e con qualifiche inferiori a quella della predetta dipendente, ha motivato la pronuncia di accoglimento della domanda della dipendente con il rilievo che dalle risultanze istruttorie non era emerso che la D.N. in tutto il territorio nazionale non potesse essere utilizzata dall’azienda in mansioni analoghe o affini a quelle da lei ricoperte (fatturazione, contabilizzazione delle utenze, rapporti con le banche ed i fornitori, etc.), “tenuto conto, altresì, della summenzionata fungibilità delle mansioni dell’odierna appellante e della ragionevole presunzione – non superata dalla prova contraria a carico del datore – che, al tempo del recesso de quo, non tutti i posti di lavoro della Edison fossero occupati stabilmente da altri lavoratori”.

Senonchè, la Corte territoriale aveva omesso di valutare le risultanze probatorie acquisite agli atti – che, secondo la società ricorrente, avevano dimostrato l’impossibilità di utilizzare la dipendente in mansioni equivalenti – ed aveva fondato la decisione sulla menzionata “ragionevole presunzione”, che però non trovava alcun riscontro nella legge, incombendo al datore di lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento e, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, quello di dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore da licenziare ad altre mansioni equivalenti o a lui confacenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Con riguardo alle prove raccolte, la Corte d’appello non aveva effettuato alcuna verifica ed aveva altresì omesso di argomentare, limitandosi ad affermare che la società non aveva adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico. Tali omissioni ed insufficienze rendevano la motivazione adottata dalla Corte territoriale inidonea a giustificare la impugnata decisione. In accoglimento del ricorso, la sentenza doveva, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello, la quale si sarebbe dovuta altresì attenere ai richiamati principi di diritto in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, provvedendo inoltre sulle spese del giudizio di legittimità.

La causa veniva riassunta dalla D.N., insistendo per la riforma della pronuncia da lei suo tempo appellata, con l’accoglimento della domanda, evidenziando come fosse stata reintegrata nell’anno (OMISSIS) presso la sede di (OMISSIS), a riprova del fatto che nell’ambito aziendale di parte datoriale vi fosse la possibilità di una sua idonea collocazione lavorativa, così prestando acquiescenza alla precedente sentenza, poi cassata, facendo cessare implicitamente la materia del contendere. Resisteva la società convenuta.

La Corte di Appello di L’AQUILA con sentenza n. 1353 in data 14-15 novembre 2013 rigettava il ricorso dell’attrice, confermando, per l’effetto, l’impugnata sentenza (di primo grado), compensando tutte le spese di lite.

Richiamati, quindi, i principi affermati dalla pronuncia di cassazione con rinvio, la Corte distrettuale, dava atto che la società aveva fornito idonea prova, sia documentale che testimoniale, di non aver fatto nuove assunzioni nella qualifica di quadro e/o di posizioni equivalenti a quella della D.N., almeno sino ad un anno dopo il licenziamento della stessa; circostanza, peraltro, già correttamente evidenziata dalla pronuncia di primo grado, la quale dopo aver dato atto dell’effettiva e non pretestuosa riorganizzazione aziendale, aveva rilevato come fosse provato che non vi erano state assunzioni in qualifiche corrispondenti, cosi come nelle qualifiche immediatamente inferiori, almeno fino ad un anno dopo il recesso de quo, risultando unicamente alcuni inquadramenti di categorie, qualifiche e livelli nettamente inferiori a quello della ricorrente; il tutto così come dettagliatamente motivato sulla scorta dell’esaminato libro matricola (la cui produzione, non essendone stata contestata la completezza e la tenuta in conformità alla legge, concorreva a provare la mancanza di altre assunzioni nel periodo successivo al licenziamento, all’uopo citando Cass. n. 5512/12), sia attraverso la prova testimoniale (dalla quale emergeva che le mansioni cui erano stati adibiti i nuovi assunti – un operaio di secondo livello, un impiegato tecnico di secondo livello ed uno di terzo livello, un impiegato di terzo livello ed un altro di quinto livello, nessuno di sesto, settimo e otto livello, Immediatamente precedenti l’area quadri – non erano equivalenti a quelle svolte dalla D.N., tenuto conto della professionalità raggiunta da quest’ultima).

Nè, d’altro canto, risultava previamente manifestato dalla D.N. il suo interesse a conservare l’occupazione con l’assegnazione di mansioni di livello inferiore a quello in cui risultava collocata. Costei, anzi, aveva paventato un demansionamento nel periodo immediatamente anteriore al licenziamento e aveva per di più rifiutato, in sede cautelare, la proposta transattiva, che prevedeva il trasferimento presso la sede di (OMISSIS) e l’assunzione con un livello inferiore, di contro alla prova offerta della società circa l’impossibilità di impiego della D.N. nell’ambito dell’organizzazione aziendale come sopra evidenziato, sicuramente nei “limiti della ragionevolezza (cfr. Cassazione n. 5963 del 2013)”, dai quali sicuramente esulava la dimostrazione dell’impossibilità d’impiegare il dipendente in altre società del gruppo, come preteso invece dall’attrice.

Inoltre, la Corte territoriale evidenziava l’inconferenza del riferimento alla reintegrazione dell’anno (OMISSIS), di modo che sarebbe stata prestata acquiescenza alla precedente sentenza di appello, con conseguente implicita cessazione della materia del contendere, trattandosi di comportamento aziendale meramente esecutivo dell’ordine giudiziale contenuto nella pronuncia in seguito cassata, conformemente quindi ad un titolo provvisoriamente esecutivo ma non ancora definitivo, non potendosi perciò qualificare la spontanea esecuzione della società appellata, successiva alla proposizione del ricorso in cassazione, in termini di acquiescenza (cfr. Cassazione n. 17788/2013).

Avverso la sentenza in data 14 – 15 novembre 2013 ha, quindi, proposto ricorso per cassazione D.N.E. con atto notificato a mezzo posta in data 21 gennaio 2014 (cfr. anche gli attestati telematici di Poste Italiane in data 27 gennaio 2014 circa le ricezioni avvenute il 23 gennaio dello stesso anno), affidato a cinque motivi.

EDISON DG S.p.a. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso di cui alla relata di notifica in data 28 febbraio/3 marzo 2014.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti, perciò anche dalla controricorrente (già EDISON D.G.), che ha assunto la nuova denominazione di INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la nullità del procedimento e della sentenza In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte di Appello in sede di rinvio non aveva riesaminato i fatti, gli atti e i documenti di causa, poichè non disponeva del fascicolo di causa di primo grado, all’uopo richiamando la certificazione rilasciata dal Tribunale di Avezzano il 13 gennaio 2014.

Precisava, tra l’altro che con li ricorso per riassunzione essa D.N. aveva specificamente individuato gli elementi decisivi della vicenda, richiamando gli atti da cui si evincevano, nonchè richiesto alla Corte di Appello di riscontrare tali elementi.

Tutti gli atti, che la Corte di Appello non aveva minimamente valutato, erano contenuti nella loro integralità soltanto nel fascicolo, che si trovava al momento del decidere in Tribunale. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 nonchè dell’art. 2697 c.c., artt. 115 nonchè 116 c.p.c., ed ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., tutto in relazione al cit. art. 360, n. 3.

Infatti, la Corte territoriale, pur ritenendo dirimente la mancata assunzione di altri lavoratori con mansioni equivalenti a quelle della ricorrente, aveva violato le anzidette norme di legge, che onorano, comunque, parte datoriale di dare la prova del giustificato motivo di licenziamento, nonchè delle norme Inerenti alla corretta valutazione del materiale probatorio, non essendo sufficiente al riguardo la mancanza di nuove assunzioni.

Inoltre, il libro matricola e le deposizioni dei testi di parte convenuta non avevano determinato il raggiungimento di alcuna prova in ordine alla mancata assunzione, non avendo la Corte di Appello considerato che il libro matricola era stato contestato da essa ricorrente per la sua Incompletezza (con le note conclusive, perciò meramente illustrative, in primo grado, laddove tuttavia si faceva riferimento alla mancata esibizione di un mansionario dell’epoca e di quella Immediatamente successiva, deduzione parimenti ripetuta in appello, poi in parte diversamente riprodotta soltanto con l’atto di riassunzione – cfr. più dettagliatamente pag. 13 del ricorso e relative note in calce al nn. 4, 5 e 6) contrariamente a quanto scritto sul punto nell’impugnata pronuncia. Per di più tale libro matricola riguardava soltanto la sede di (OMISSIS) e non anche le altre sedi della società convenuta, specialmente quella di (OMISSIS), dove vi era una posizione aperta, tant’è che la Edison aveva proposto, dopo il licenziamento e prima del giudizio, in data 28-10-2005, una nuova assunzione presso tale sede, dove poi era stata assunta essa D.N. a seguito della sentenza d’appello n. 127/2010, poi cessata.

EDISON DG faceva parte, inoltre, del gruppo EDISON, le cui società sotto il profilo del rapporto di lavoro costituivano un soggetto unitario, cosi come peraltro evidenziato e provato nel precedenti gradi del giudizio, sicchè nel caso di licenziamento intimato da una società appartenente ad un gruppo costituente un unico complesso aziendale l’accertamento in ordine alla motivazione del licenziamento, della possibilità di repechage e del requisito dimensionale andava effettuato con riferimento all’intero complesso aziendale; lo stesso libro matricola attestava che In data 1 gennaio 2006 (a soli 7 mesi dal licenziamento) la Edison aveva proceduto all’assunzione di un dipendente di 5 livello, donde l’esistenza di ulteriori analoghe posizioni a quelle della ricorrente, che prima del licenziamento era stata adibita a mansioni di livello inferiore anche al 5 livello; il teste A., escusso il 27 luglio 2005 si era riferito alla sola EDISON DG e non già al gruppo EDISON, peraltro limitatamente all’anno 2005 (mentre la nuova assunzione era avvenuta nel successivo gennaio 2006), similmente i testi B. e C.. Per contro, la Corte di Appello non aveva valutato gli elementi addotti dalla ricorrente, circa l’esistenza di posti disponibili in azienda, sia presso EDISON DG, sia presso altre società dei gruppo EDISON (In appello era stato depositato l’estratto del sito del gruppo EDISON da cui risultava la pubblicazione di annunci di assunzione di lavoratori).

Inoltre, l’avvenuta reintegra da parte resistente non era stata dedotta per attestare l’assente acquiescenza, ma per dimostrare che la medesima società disponeva di altre posizioni. La convenuta non aveva dedotto, nè dimostrato, di aver reintegrato la lavoratrice solo in base alla sentenza di appello poi tassata, laddove essa D.N. era stata fatta lavorare In base alle sue ordinarie mansioni. Pertanto, in base alle allegazioni di altri posti disponibili ne derivava l’onere di parte datoriale di provare la non utilizzabilità negli stessi, così come peraltro affermato nella sentenza 20766/2012 di questa Corte. Quindi, la verifica della sull’osservanza dell’onere della prova di dimostrare che posti disponibili indicati non fossero utilizzabili non era stata minimamente effettuata dal giudice di rinvio, donde in ogni caso IL vizio di violazione e falsa applicazione ex art. 384 c.p.c..

Con il terzo motivo d’impugnazione la D.N. ha denunciato violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell’art. 384 c.p.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, artt. 2697 e 2909 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 18 c.c.n.l.

Secondo la ricorrente, con la succinta pronuncia di cassazione, con rinvio, n. 20766 erano stati indicati, inoltre, i principi di diritto, cui si sarebbe dovuta attenere la Corte di Appello, tra i quali anche quello di accertare l’indicazione e la dimostrazione, da parte datoriale, probatoriamente onerata, non solo delle assunzioni eseguite, del relativo periodo delle qualifiche delle mansioni affidate nuovi assunti, ma anche delle ragioni per cui tali mansioni non fossero da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità raggiunta dallo stesso.

In sede di rinvio n Corte di Appello non si era attenuta a questo principio, in contrasto con l’art. 384 codice di rito e quindi aveva violato nuovamente gli anzidetti artt. 3, 5, 2697, nonchè 115 e 116, essendosi limitata a rilevare che la prova articolata sul punto consentiva di ritenere esplicitate, altresì, le ragioni per cui tali mansioni non fossero equivalenti a quelle svolte dalla D.N., tenuto conto della professionalità da costei raggiunta. Nulla di più sull’accertamento della non equivalenza delle mansioni dei nuovi assunti, che non era stata allegata dalla Edison, nè tantomeno dimostrata, mentre la Corte di Appello aveva richiamato genericamente le deposizioni dei testi indicati da parte convenuta, i quali nulla avevano riferito in proposito. Il vizio della decisione risultava ancor più grave, atteso che era passata in giudicato la precedente statuizione della Corte di Appello, la quale riconosciuto la fungibilità delle mansioni della D.N., statuizione non modificata dalla cassazione in parte qua e che imponeva dunque una minuziosa verifica sull’equivalenza delle funzioni. Ciò tanto più per il fatto che In base all’art. 18 del contratto collettivo nazuionale di lavoro la declaratoria di 5 livello (corrispondente a quello del lavoratore assunto entro un anno dal licenziamento della ricorrente) prevedeva attività operative di elevata specializzazione, coordinamento, sovrintendenze, controllo di altri lavoratori, autonomia operativa e discrezionalità, analoghe a quelle della declaratoria livello quadri (che anch’essa prevedeva il coordinamento e l’autonomia), la cui mancata applicazione costituiva ulteriore profilo di censura.

Con il quarto motivo parte attrice ha denunciato, ancora, sotto altro profilo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

La Corte territoriale, per rispondere alle censure della sentenza di cassazione avrebbe dovuto, infine, verificare se la società avesse prospettato alla lavoratrice licenziata, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, di modo che ancor prima del licenziamento per soppressione del posto, parte datoriale doveva già essere in possesso della rinuncia del lavoratore alle alternative proposte. Per contro, la Corte aquilana aveva ribaltato l’onere probatorio affermando che tale allegazione dimostrazione competeva al lavoratore, spettando (ex cit. Cass. 23-10-2013 n. 24037) non al lavoratore la prova di poter e voler accettare mansioni inferiori, ma al datore di lavoro allegare e dimostrare la possibilità di un demansionamento per evitare li licenziamento.

Ad ogni modo, la Corte distrettuale non aveva correttamente valutato, ex artt. 115 e 116 c.p.c., il materiale probatorio acquisito, non essendovi stata prima e al momento del licenziamento alcuna prospettazione di un’ utilizzazione In mansioni inferiori, essendo stato intimato licenziamento in tronco senza preavviso; la D.N. aveva confermato che avrebbe accettato anche il demansionamento sia prima che dopo il licenziamento, come da pagina 4 del ricorso introduttivo. Inoltre, rispondendo ad una prima proposta transattiva del (OMISSIS), quindi successiva al recesso, l’attrice aveva dichiarato la sua disponibilità ad un incontro presso la sede del datore di lavoro in relazione all’offerta di una nuova assunzione con la qualifica di impiegata di 4^ livello, proposta non accettata in quanto la società richiedeva l’accettazione del licenziamento e quindi una nuova assunzione, includendovi addirittura anche il periodo di prova. Pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere non correttamente assolto l’obbligo di repechage da parte datoriale, donde l’illegittimità del recesso.

Infine, con il quinto motivo la ricorrente ha censurato l’asserito omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 10, n. 5: reale verifica dei fatti degli atti di causa, mentre non risultava acquisito fascicolo di ufficio di 1 grado; reale verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio di rispetto dell’obbligo di repechage; puntuale verifica che le mansioni affidate ai nuovi assunti non fossero equivalenti a quelle svolte dalla lavoratrice licenziata.

Tali fatti decisivi avevano formato oggetto di discussione tra le pani, ma erano stati completamente ignorati dalla Corte territoriale.

Gli anzidetti motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi in base alle seguenti considerazioni.

Circa la mancata acquisizione del fascicolo di causa di primo grado, va puntualizzato in primo luogo che la doglianza deve ritenersi relativa e limitata, più esattamente, al fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado (che a norma dell’art. 168 c.p.c. Il cancelliere contemporaneamente forma, in occasione dell’iscrizione della causa a ruolo – v. altresì l’art. 36 disp. att. – nel quale inserisce l’atto introduttivo del giudizio – per quello ordinario la nota d’Iscrizione a ruolo e copia della citazione – le comparse e le memorie e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze).

Invece, il fascicolo di parte, custodito in unica cartella con quello di ufficio (art. 72 disp. att. c.p.c.), contiene (art. 74 disp. att.) gli atti e i documenti di causa appunto prodotti dalla parte stessa (gli atti, più specificamente, sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze, a norma del medesimo art. 74, che disciplina quindi anche il deposito della documentazione prodotta, stabilendo che il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento).

Orbene, l’inosservanza da parte del cancelliere del giudice d’appello dell’obbligo previsto dall’art. 347 c.p.c. di richiedere al cancelliere del giudice “a quo” la trasmissione del fascicolo d’ufficio, non comporta la nullità del procedimento, ma soltanto il potere del giudice d’appello di disporre l’acquisizione di detto fascicolo fino al momento della decisione della causa ed anche dopo la discussione, senza necessità di far ricorso ad apposito provvedimento ordinatorio. Tale acquisizione, costituente di regola esercizio di un potere discrezionale del giudice, diviene atto dovuto qualora l’esame del fascicolo di primo grado si renda necessario al fini della decisione della causa (Cass. 2 civ. n. 12769 del 28/11/1992. In senso conforme v. altresì Cass. 1 civ. n. 5803 del 07/12/1978, secondo cui l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado costituisce un adempimento dovuto, qualora l’esame di esso si renda necessario alla cognizione della causa da parte del giudice di secondo grado, e ciò sia stato riconosciuto dallo stesso giudice, che ne abbia disposto con ordinanza la trasmissione).

Dunque, l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 codice di rito, è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omissione di detto adempimento può essere dedotta come motivo di ricorso per cessazione soltanto sotto li profilo del difetto di motivazione (v. però le limitazioni Introdotte nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel corso dell’anno 2012) nel caso in cui si adduca che dal fascicolo di primo grado li giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi di valutazione idonei a suffragare una diversa soluzione della lite (cfr., tra le altre, Cass. 2 civ. n. 2116 del 21/02/1992. V. altresì Cass. 3 civ. n. 3324 del 04/06/1985, secondo cui l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del procedimento d’appello; conseguentemente, la mancata acquisizione dello stesso non può essere dedotta come motivo di ricorso per cessazione, tranne che non si prospetti specificamente che, da detto fascicolo, risultano elementi idonei a condurre ad una diversa soluzione della lite.

V. ancora Cass. lav. n. 2847 – 11/04/1988, secondo cui la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, che ha funzione meramente sussidiaria, rileva come motivo di annullamento della sentenza del giudice di appello unicamente ove si traduca in un vizio di motivazione della sentenza stessa in ordine ad un punto decisivo della controversia, nel senso che dal fascicolo di ufficio il giudice di appello avrebbe tratto elementi assolutamente non considerati ed idonei a suffragare una diversa soluzione della lite).

D’altro canto, la parte interessata è tenuta a produrre (o all’occorrenza a riprodurre) pure in sede d’impugnazione i documenti già in precedenza ritualmente depositati, evidentemente per sostenere e provare le sue ragioni, nel proprio fascicolo, se del caso preoccupandosi anche di ritirarlo presso la competente cancelleria (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 3033 – 08/02/2013: posto che il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata – “novum Judicium”, avendo assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata, nel senso di “revisio prioris instantiae”, ne deriva che l’appellante assume sempre la veste di attore e su di lui quindi ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati In appello, ha l’onere di estrarne copia al sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame. Nell’enunciare il suddetto principio, è stato altresì precisato che, nei casi in cui una norma processuale si presti a due possibili alternative interpretazioni, ciascuna compatibile con la lettera della legge, ragioni di continuità dell’applicazione giurisprudenziale e di affidabilità della funzione nomofilattica devono indurre a privilegiare quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento del contesto processuale o l’emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l’abbandono, consentendo la conseguente adozione delle diversa opzione ermeneutica; condizioni che la Corte ha ritenuto di non ravvisare riguardo alla tematica di discussione.

In senso analogo, tra le altre, v. Cass. sez. un. n. 28498 del 23/12/2005: ricordato che l’appello, non è più il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una “revisiò” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata; ne deriva che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa Il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare). Nel caso di specie, pertanto, la mancanza del fascicolo di ufficio non può integrare alcuno dei vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, invece dedotti dalla ricorrente, segnatamente in ordine ad atti e documenti relativi al giudizio di primo grado unitamente all’attività istruttoria ivi svolta con l’esame dei testi escussi all’udienza del 21 febbraio 2007. Per altro verso, poi, la decisione qui impugnata risulta motivata, dando atto sia della prova documentale (cfr. libro matricola) sia di quella testimoniale (cfr. deposiz. A., B. e C.), di guisa che evidentemente la Corte di merito non riteneva necessaria al fini del decidere l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, in quanto nell’ambito del suo apprezzamento discrezionale dagli atti comunque disponibili al momento della pronuncia già emergevano idonei, utili e sufficienti elementi di cognizione della causa, peraltro nei limiti derivanti dall’anzidetta cassazione.

Nè risulta violato l’art. 384 c.p.c., così come anche ipotizzato da parte ricorrente con gli i primi tre motivi di censura, dovendosi ad ogni modo precisare che la denuncia del mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di “error in procedendo” (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e non già in judicando, ai sensi dell’art. 360, n. 3) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione (Cass. lav. n. 6461 del 25/03/2005. Conformi Cass. n. 17564 del 2004, n. 15647 del 26/07/2005 e n. 19417 del 6/10/2005).

Ed invero, questa Corte con la precedente sentenza n. 20766/2012 aveva così motivato l’accoglimento del ricorso della società: “…Deve premettersi che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dettato da ragioni Inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (L. n. 604 del 1966, art. 3, seconda parte).

Il “motivo oggettivo” è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta del criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.. Spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro, e cioè della effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, il datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, anche mediante elementi presuntivi o indiziari ovvero attraverso fatti positivi, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva o in posti di lavoro confacenti alle mansioni dallo stesso svolte, giustificandosi 11 recasse, solo come extrema ratio (Cass. 7381/10; Cass. 11720/09, Cass. 15500/09, Cass. 6552/09, Cass. 25885/08 e, più recentemente, Cass. 7474/12). E’ stato altresì affermato che tale prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che Impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.

E’ bene precisare che l’onere di allegazione a carico del lavoratore è fortemente attenuato allorchè trattasi di azienda di grandi dimensioni, circostanza questa che obiettivamente non consente al lavoratore di essere a conoscenza del posti di lavoro potenzialmente disponibili al momento del licenziamento e che, comunque, rende oltremodo difficile o difficoltosa tale conoscenza, riguardando situazioni che attengono alla struttura imprenditoriale, note quindi essenzialmente al datore di lavoro.

Non sussiste l’onere di deduzione e allegazione per il lavoratore quando risulti dalle obiettive circostanze di fatto l’esistenza di altri posti di lavoro nel quali egli poteva essere adibito. Con riguardo, poi, alle assunzioni di nuovo personale successivamente al licenziamento, per ritenere raggiunta la prova della inutilizzabilità aliunde del lavoratore licenziato, è necessario che il datore di lavoro, sul quale grava il relativo onere probatorio, indichi (e dimostri) le assunzioni effettuate, il relativo periodo, le qualifiche e le mansioni affidate ai nuovi assunti e le ragioni per cui tali mansioni non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo. In relazione a tutti tali elementi, spetta al giudice verificare la reale sussistenza del motivi addotti dal datore di lavoro a sostegno del licenziamento e di dare conto di tale valutazione con motivazione che, ove adeguata ed immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità.

Nella specie la motivazione adottata dalla Corte territoriale non è congrua nè appare rispettosa del principi di diritto sopra richiamati.

Ed infatti, la sentenza impugnata, dopo avere affermato che in effetti la società Edison, incorporando la S.p.A. Marsica Gas, aveva operato una ristrutturazione aziendale, trasferendo presso la sede centrale di (OMISSIS) la gestione amministrativa e contabile della società e che presso la sede di lavoro di (OMISSIS), dove lavorava la D.N. quale responsabile amministrativo-contabile, con qualifica di quadro, era stato soppresso il posto da lei ricoperto ed erano rimaste solo due posizioni di personale, con compiti operativi e con qualifiche inferiori a quella della predetta dipendente, ha motivato la pronuncia di accoglimento della domanda della dipendente con il rilievo che dalle risultanze istruttorie non era emerso che la D.N. in tutto il territorio nazionale non potesse essere utilizzata dall’azienda in mansioni analoghe o affini a quelle da lei ricoperte (fatturazione, contabilizzazione delle utenze, rapporti con le banche ed i fornitori, etc.), “tenuto conto, altresì, della summenzionata fungibilità delle mansioni dell’odierna appellante e della ragionevole presunzione – non superata dalla prova contraria a carico del datore – che, al tempo del recesso de quo, non tutti i posti di lavoro della Edison fossero occupati stabilmente da altri lavoratori”.

Senonchè, la Corte territoriale ha omesso di valutare le risultanze probatorie acquisite agii atti – che, secondo la società ricorrente, avevano dimostrato l’impossibilità di utilizzare la dipendente in mansioni equivalenti -, ed ha fondato la propria decisione sulla “ragionevole presunzione” sopra richiamata, la quale non trova alcun riscontro nella legge, incombendo al datore di lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5 l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento e, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, quello di dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore da licenziare ad altre mansioni equivalenti o a lui confacenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Con riguardo alle prove raccolte, la Corte d’appello non ha effettuato alcuna verifica ed ha altresì omesso di argomentare, limitandosi ad affermare che la società non aveva adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico.

Tali omissioni ed Insufficienze rendono la motivazione adottata dalla Corte territoriale inidonea a giustificare la Impugnata decisione. In accoglimento del ricorso, la sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale dovrà altresì attenersi ai principi di diritto sopra esposti In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del presente giudizio di cessazione”.

Dunque, la cassazione con rinvio della precedente sentenza d’appello è stata determinata essenzialmente da motivazione carente, di guisa che occorreva una nuova valutazione di tutti gli elementi di prova e di cognizione acquisiti ai fini della decisione, da operarsi quindi con i richiamati principi di diritto, peraltro limitatamente alla questione del repechage, e non indiscriminatamente come pure ipotizzato, peraltro in modo alquanto generico, dalla ricorrente anche sull’effettiva sussistenza del giustificato motivo oggettivo connesso alla ristrutturazione con soppressione del posto di quadro occupato dalla D.N..

Infatti, la portata della pronuncia rescindente va desunta altresì dalla ratio decidendi della sentenza impugnata e dai relativi motivi di ricorso:

riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda, dichiarando illegittimo il licenziamento Intimato da Edison D.G. S.p.A. il (OMISSIS) per giustificato motivo oggettivo, non essendo emerso che la ricorrente – appellante non potesse essere diversamente utilizzata dall’azienda in tutto il territorio nazionale in mansioni analoghe o affini a quelle da lei ricoperte, non risultando che al tempo del recesso non tutti i posti di lavoro della Edison fossero occupati stabilmente da altri lavoratori;

primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, poichè la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto operante la “ragionevole presunzione”, non superata dalla prova contraria di cui la società era onerata, che al tempo del recesso non tutti i posti di lavoro della Edison fossero occupati stabilmente da altri lavoratori, laddove si era ritenuto illegittimo il licenziamento sulla base di una presunzione, peraltro era stata smentita dalle risultanze documentali e testimoniali;

secondo motivo relativo ad insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, circa l’assedia ragionevole presunzione di posti di lavoro disponibili nel territorio nazionale, poichè generica, del tutto apodittica e recisamente smentita dall’univoco quadro probatorio;

terzo motivo ancora per omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alla pretesa mancanza di prova in merito alla impossibilità di utilizzare la D.N. In mansioni equivalenti, e ciò a prescindere dall’infondatezza dell’assunto;

quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, circa la collaborazione dovuta dal lavoratore interessato nell’accertamento del possibile reimpiego mediante l’indicazione di altri posti In cui poteva essere collocato, mentre la D.N. non aveva fornito alcuna specifica indicazione al riguardo, ponendosi cosi in contrasto con la giurisprudenza in materia;

quinto motivo, per omessa e/o Insufficiente motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove circa la possibilità o meno di utilizzare la dipendente in altre mansioni equivalenti, avendo la società ricorrente assolto all’onere probatorio posto a suo carico, dimostrando, attraverso la prova testimoniale e quella documentale, che non vi era alcun posto libero di responsabile amministrativo nè a tonarmene, nè altrove e di non avere effettuato assunzioni di personale con qualifica pari o “immediatamente” inferiore a quella della D.N. prima di un anno dal suo licenziamento.

Orbene, il ricorso della società, l cui motivi In ragione della loro connessione erano trattati congiuntamente, veniva giudicato fondato alla luce della soprariportata motivazione.

Pertanto, alla stregua di quanto derivante dalla pronuncia di cassazione con rinvio, nel limiti di cui si è detto, ed in base, altresì, di quanto con idonea e pertinente argomentazione statuito con l’anzidetta sentenza, qui nuovamente impugnata, non è ravvisabile alcuna concreta violazione o inosservanza del decisum di cui al precedente annullamento.

D’altro canto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, ai principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, al fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere In sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “a novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. 1 civ. n. 17790 del 07/08/2014. In senso conforme Cass. lav. n. 6707 del 06/04/2004, nonchè Cass. 3 civ. n. 19305 del 03/10/2005).

Dunque, la pronuncia n. 1353/13 della Corte territoriale appare del tutto in linea con quanto demandatole in forza del richiamato annullamento e del conseguente rinvio, sicchè non soltanto esulava la dimostrazione dell’impossibilità di reimpiegare la dipendente in altra società del gruppo, ma anche la questione per cui la legittimità del recesso sarebbe stata addirittura subordinata al previo accertamento della disponibilità della diretta Interessata all’adibizione a mansioni inferiori (questione di cui non vi traccia nelle precedenti fasi del procedimento, almeno per quanto emergente dalle allegazioni contenute nel ricorso de quo, laddove d’altro canto il principio richiamato dalla ricorrente ex Cass. lav. n. 21579 del 13/08/2008 ed altre conformi – secondo cui in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto li lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purchè tali mansioni siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore – non risulta in effetti tra quelli citati dalla sentenza di annullamento con rinvio di cui è processo).

Deve, inoltre, escludersi il giudicato, cui si accenna nel terzo motivo di ricorso, con riferimento alla fungibilità delle mansioni della D.N., soprattutto perchè la precedente sentenza d’appello risulta ad ogni modo cessata, con conseguente rinvio al giudice di merito per le ragioni sopra indicate.

Con le restanti censure, poi, parte ricorrente, che tra l’altro ha omesso di riportare compiutamente i motivi di appello (v. per contro in part. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) all’epoca formulati avverso la sentenza di primo grado (mentre l’art. 394 c.p.c. stabilisce altresì, al comma 2, che in sede di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cessata), si duole in effetti di quanto accertato in punto di fatto dal competente giudice di merito, nonchè delle conseguenti operate valutazioni e di quanto per l’effetto deciso.

Come costantemente affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass. 10/02/2015, n. 2465 e 12 novembre 2015 n. 23132) il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – ovvero della motivazione adottata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.

Invero, le censure mosse alla ricostruzione del fatti, operata dalla sentenza de qua, vanno piuttosto qualificate (nonostante l’evocazione, nei primi quattro motivi, anche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alle succitate norme di diritto e di contrattazione collettiva) come vizi dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di valutazione della prova, però deducibili unicamente nei limiti consenti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella fattispecie, per di più, trova applicazione ratione temporis Il testo vigente dell’art. 360 cit., n. 5 che, come precisato da questa Corte (v. in part. Casa. S.U. 22.9.2014 n. 19881, nonchè S.U. 7.4.2014 n. 8053), introduce nell’ordinamento un vizio specifico concernente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi Istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo, previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorchè questi non abbia dato espressamente conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. altresì Cass. lav. n. 21439 del 21/10/2015, secondo cui nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti). Nella fattispecie di cui è causa la ricorrente non indica alcun preciso fatto storico, assolutamente rilevante e decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso, ma si duole, piuttosto, della erronea interpretazione del materiale istruttorio valutato diversamente dal giudice di merito, pertanto in effetti, inammissibilmente in sede di legittimità, pretendendo un diverso apprezzamento degli elementi sui quali è stata emessa la pronuncia Impugnata.

Quanto, poi, in particolare, alla pretesa limitata verifica del posti disponibili, nei quali sarebbe stato possibile reimpiegare la D.N., senza estenderla all’intero gruppo societario EDISON, a parte la genericità della doglianza, ne va in primo luogo rilevata l’inammissibilità per carenza espositiva del precedenti fatti di causa.

D’altro canto, la circostanza risulta essere stata per la prima volta accennata nella comparsa di costituzione del nuovo difensore in primo grado, senza indicare nemmeno la data del relativo deposito, e nel successivo ricorso ai sensi dell’art. 434 c.p.c. (sicchè la questione, evidentemente, non era stata tempestivamente dedotta con li primo atto introduttivo, con conseguente novità inammissibile ex art. 437 c.p.c., a nulla sul punto rilevando la successiva costituzione di un nuovo procuratore con relativa nomina, laddove per giunta soltanto in appello veniva depositato l’estratto del sito gruppo EDISON relativo alla pubblicazione di annunci di assunzione di lavoratori (cfr. pgg. 14-16 del ricorso).

Peraltro, questa Corte (sez. lav., sentenza n. 1527 – 01/02/2003) ha avuto modo di affermare che il controllo giurisdizionale del licenziamento Intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente In un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall’Imprenditore, al quale, nell’esercizio della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto, senza che su ciò possa influire l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo economico o societario, non potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi (cfr. altresì Cass. lav. n. 25270 del 29/11/2011, secondo cui in presenza di un gruppo di società soltanto laddove risulti la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda Il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, si determina l’assunzione, nei riguardi della capogruppo, della qualità di datore di lavoro, quale soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva In cui l’attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione. Conformi nn. 1733 del 2000 e 5496 del 2006).

Le considerazioni che precedono assorbono altresì quanto lamento dalla ricorrente con il quinto e ultimo motivo, formulato però soltanto ai sensi del più volte citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di modo che valgono tutte le precedenti argomentazioni al riguardo svolte, pure in relazione ai limiti del controllo giudiziale di legittimità, tanto più che le circostanze evidenziate con tale quinto motivo attengono in pratica alle medesime questioni di cui ai motivi dal primo al quarto, parimenti sopra esaminate. In proposito va soltanto aggiunto che anche detto quinto e ultimo motivo risulta insufficientemente formulato In relazione soprattutto al requisito della decisività, essenzialmente anch’esso richiesto dalla citata norma processuale (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 18368 del 31/07/2013, secondo la quale costituisce fatto o punto decisivo al sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa.

Cfr. ancora la sentenza n. 3668 del 14/02/2013 di questa Corte, laddove si è affermato che la nozione di decisività concerne non li fatto, sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che Il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa).

Pertanto il ricorso va respinto.

Considerato l’esito alterno delle vicende, di cui è causa, iniziata peraltro nell’ormai lontano anno 2005, si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti anche le spese di questo giudizio.

Tuttavia, sussistono i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, atteso l’esito del tutto negativo della sua impugnazione.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso e dichiara compensate le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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