Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19774 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. I, 27/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12280/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore e PREFETTURA DI BERGAMO in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.E.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2/09 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO del

18.3.09, depositata il 20/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo ricorrono avverso il provvedimento del giudice di pace di Bergamo del 18 marzo 2009 con il quale è stato annullato il decreto di espulsione emesso il 3 novembre 2008 emesso dal Prefetto di Bergamo nei confronti del cittadino albanese P.E. perchè l’opposizione sarebbe tempestiva in quanto il termine di sessanta giorni dovrebbe decorrere dalla data del provvedimento di convalida e non da quello della notifica del decreto di espulsione e l’unico precedente penale esistente a carico dello straniero è un decreto penale di condanna per guida in stato d’ebbrezza e pertanto non sussisterebbero le condizioni che giustificano l’espulsione.

Il P. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Interno perchè proposto da organo statuale non legittimato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13 bis (T.U. immigrazione), introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4, che attribuisce al Prefetto l’esclusiva legittimazione processuale a contraddire l’opposizione dello straniero anche con riferimento al giudizio di cassazione.

2. Il primo motivo con il quale si censura l’affermazione secondo la quale l’impugnazione del decreto di espulsione sarebbe tempestiva decorrendo il termine per proporla dalla data della convalida e non da quella del provvedimento di espulsione è infondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle successive modificazione e applicabile ratione temporis, prevede che avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Nella specie tale data è quella del 3 novembre 2008 che coincide con quella della notifica del decreto stesso, pertanto, il ricorso, presentato il 5 gennaio 2009 è intempestivo perchè il termine di sessanta giorni scadeva il 2 gennaio 2009.

Assorbito il secondo motivo che attiene al merito del provvedimento impugnato, lo stesso deve essere cassato senza rinvio.

Le spese possono essere compensate attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M.

la corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Interno e accoglie il ricorso del Pretetto di Bergamo; cassa il provvedimento impugnato. Condanna il P. al pagamento delle spese con Euro 910,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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