Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19774 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2474-2018 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE PACIFICO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5368/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5368/27/2017, depositata il 14 giugno 2017, la CTR della Campania rigettava gli appelli riuniti proposti dal Comune di Ischia e dall’Agenzia del territorio nei confronti di F.G., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, con il quale l’ente locale gli aveva contestato il parziale versamento del tributo rispetto a quanto dovuto in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita alle unità immobiliari oggetto di accertamento.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Ischia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che l’omessa notifica della rendita catastale ne impedisse l’utilizzazione ai fini della determinazione della base imponibile ICI.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ avendo la CTR omesso di rilevare che non si trattava di accatastamento di una unità immobiliare di nuova costruzione bensì di sanatoria di unità immobiliari già costruite ed ultimate in data antecedente il 2003.

Le censure possono esser esaminate congiuntamente. Esse non sono fondate.

Dato atto del richiamo non pertinente in ricorso a Cass. sez. unite n. 3160 del 9 febbraio 2011 e n. 3166 del 15 febbraio 2011, che presuppongono, ai fini dell’utilizzazione a fini impositivi per annualità d’imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento che la rendita, messa in atti successivamente al 1 gennaio 2000, sia stata comunque notificata, la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI per l’anno oggetto di accertamento, ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte, anche in relazione ad ipotesi di modifica dell’attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione richiesta con procedura Docfa (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 26 ottobre 2017, n. 25525; Cass. sez. 6-5, ord. 28 settembre 2017, n. 22789; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2017, n. 22681; Cass. sez. 5, ord. 19 luglio 2017, n. 17825; Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682), secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI.

Poichè nella specie l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), parte del giudizio non ha provato l’effettuata notificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439), il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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