Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19774 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso

dall’Ufficio, dell’ordinanza della Corte di cassazione 23 dicembre

2016, n. 26975, che ha deciso il ricorso proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA

REGIONE SICILIA, quale successore ex lege dell’ASSESSORATO REGIONALE

AGRICOLTURA E FORESTE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/7/2017 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.

Fatto

RITENUTO

che:

– su iniziativa dell’Ufficio (art. 391-bis c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis così come inserito dall’allegato alla Legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197) è stato promosso il procedimento di correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 23 dicembre 2016, n. 26975, con cui, pronunciando sul ricorso n. 22745/2015 proposto dall’Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza n. 1037/2014 del Tribunale di Palermo, depositata l’8/5/2014, cui aveva fatto seguito l’ordinanza della Corte di appello di Palermo dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è stato accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Palermo;

– il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti;

– non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’ordinanza non è affetta da alcun errore materiale risultando il giudice del rinvio correttamente individuato, tanto al punto 4 della parte motiva quanto nel dispositivo, nella Corte di appello di Palermo;

– non occorre procedere ad alcuna correzione;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

 

Dichiara non luogo a provvedere.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 98 agosto 2017

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