Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19774 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.09/08/2017), n. 19774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso
dall’Ufficio, dell’ordinanza della Corte di cassazione 23 dicembre
2016, n. 26975, che ha deciso il ricorso proposto da:
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA
REGIONE SICILIA, quale successore ex lege dell’ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.F.;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/7/2017 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.
Fatto
RITENUTO
che:
– su iniziativa dell’Ufficio (art. 391-bis c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis così come inserito dall’allegato alla Legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197) è stato promosso il procedimento di correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 23 dicembre 2016, n. 26975, con cui, pronunciando sul ricorso n. 22745/2015 proposto dall’Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza n. 1037/2014 del Tribunale di Palermo, depositata l’8/5/2014, cui aveva fatto seguito l’ordinanza della Corte di appello di Palermo dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è stato accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Palermo;
– il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti;
– non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’ordinanza non è affetta da alcun errore materiale risultando il giudice del rinvio correttamente individuato, tanto al punto 4 della parte motiva quanto nel dispositivo, nella Corte di appello di Palermo;
– non occorre procedere ad alcuna correzione;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
Dichiara non luogo a provvedere.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 98 agosto 2017