Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19773 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. I, 27/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11031/2010 proposto da:

G.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SOMMA CAMPAGNA 9, presso lo studio dell’avvocato CARRACINO

ORESTE, rappresentato e difeso dall’avvocato APICELLA Gaetano, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1876/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11.2.09, depositato il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito per il ricorrente l’Avvocato Ernesto Fiasco (per delega avv.

Gaetano Apicella) che si riporta agli scritti e deposita copia

dell’attestazione di avvenuta notifica.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 17 febbraio 2009 che, in relazione alla domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un processo penale pendente a suo carico davanti al tribunale di Nocera Inferiore, ritenuta consumata la prescrizione decennale del diritto all’equo indennizzo, ha rigettato la domanda.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè tardivo, essendo stata richiesta la notifica il 7 aprile 2010, mentre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., è scaduto il 6 aprile 2010 (essendo il 4 e 5 domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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