Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19773 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19773 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16545/2016 R.G. proposto da
CHIARAMONTE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo Trovato
e Pasquale Maria Castorina, con domicilio eletto in Roma, via S. Martini, n.
125, presso lo studio dell’Avv. Espedito Iasevoli;
– ricorrente contro
COMUNE DI LEONFORTE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Alessandro Di Stefano, con domicilio eletto in Roma, via Savoia, n.
78, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Vinciprova;
– con troricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 95/15 depositata il 13 maggio 2015.

Udita la reluzione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2018
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 25/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. Giuseppe Chiaramonte, proprietario di un fondo della superficie di
1440 mq. sito in Leonforte, alla località ex stazione ferroviaria, e riportato in
Catasto al foglio 31, particella 1368, convenne in giudizio il Comune di Leonforte, per sentirlo condannare al risarcimento del danno cagionato dalla

serma dei Carabinieri ed irreversibilmente trasformato, nonché al pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima.
Si costituì il Comune, ed eccepì il difetto di giurisdizione dell’Autorità
giudiziaria ordinaria e la prescrizione del diritto azionato.
1.1. Con sentenza del 4 marzo 2008, il Tribunale di Nicosia accolse la
domanda, accertando l’intervenuto acquisto della proprietà da parte del
Comune, condannandolo al pagamento della somma di Euro 50.402,45, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal 9 luglio 1994, e dichiarando la propria incompetenza in ordine alla domanda di pagamento
dell’indennità di occupazione.
2. L’impugnazione proposta dal Chiaramonte è stata accolta dalla Corte
d’Appello di Caltanissetta, che con sentenza del 13 maggio 2015 ha parzialmente accolto anche il gravame incidentale proposto dal Comune, riducendo l’importo dovuto ad Euro 32.544,00, oltre rivalutazione ed interessi, e
dichiarando inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione.
Premesso che la fattispecie della c.d. accessione invertita, consistente
nell’irreversibile trasformazione dell’immobile occupato e nella conseguente
perdita della proprietà, da cui deriva il diritto del proprietario al risarcimento
del danno, non si pone in contrasto con l’art. 1 del Primo protocollo addizionale della CEDU, dovendo il ristoro essere rapportato integralmente al valore venale del bene, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
349 del 2007, ed essendo la prescrizione sottoposta ad una disciplina analoga a quella prevista per qualsiasi illecito lesivo di diritti soggettivi, la Corte
ha ritenuto che, per le azioni risarcitorie anteriori alla legge n. 27 ottobre
1988, n. 458, il relativo termine dovesse essere fatto decorrere dalla data di

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perdita della proprietà dell’immobile, occupato per la realizzazione della ca-

entrata in vigore della stessa, escludendo inoltre l’applicabilità dell’art. 43
del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in quanto dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 293 del 2010. Precisato inoltre che, in assenza di
diverse disposizioni di legge regionale, le proroghe dei termini di efficacia
dei decreti di occupazione disposte con le leggi statali 1° marzo 1985, n. 42,
29 febbraio 1988, n. 47 e 20 maggio 1991, n. 158 dovevano ritenersi appli-

dell’occupazione legittima aveva inizio dalla data di emanazione del relativo
decreto, mentre le proroghe comportavano il mero differimento del termine
finale, indipendentemente dall’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica, la
Corte ha confermato le conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo
grado, osservando che nella specie l’occupazione era stata autorizzata con
ordinanza del 10 giugno 1985 per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di immissione in possesso avvenuta il 10 luglio 1985, ed il proprietario aveva interrotto la prescrizione con intimazione di pagamento.
In ordine alla liquidazione del danno, la Corte ha rilevato che, secondo il
piano regolatore generale approvato con decreto dell’8 aprile 1976, in regime di salvaguardia con il piano regolatore generale adottato con delibera
del 24 giugno 1994 ed approvato con decreto del 6 dicembre 1999, il fondo
occupato ricadeva in area destinata ad istruzione, viabilità, spazi pubblici,
parchi e sport, o comunque in zona Fl, destinata ad attrezzature, impianti
di interesse generale, verde pubblico ed attrezzato, con edificazione consentita per la realizzazione di edifici scolastici pubblici, aggiungendo che l’opera
pubblica era stata realizzata su un’area destinata in parte ad edilizia scolastica ed in parte a viabilità; ha pertanto riconosciuto carattere conformativo
alla destinazione dell’immobile, osservando in particolare che la destinazione all’edilizia scolastica non è configurabile come vincolo preordinato all’espropriazione, costituendo invece una destinazione specifica nell’ambito della zonizzazione, che esclude l’edificabilità dell’area, comportandone la destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è
concepibile soltanto nell’ambito di una complessiva sistemazione del territorio. La Corte ha ritenuto pertanto ingiustificata l’equiparazione dell’area occupata ai suoli edificabili ubicati in zona residenziale, reputando invece con-

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cabili anche nell’ambito della Regione siciliana, ed aggiunto che la durata

divisibile la stima del c.t.u., che ne aveva determinato il valore sulla base di
quello attribuito in sede di espropriazione a terreni limitrofi aventi la medesima destinazione, ed escludendo la rilevanza dell’edificabilità di fatto conseguente all’asserita scadenza dei vincoli previsti dal piano regolatore, in
quanto lo stesso era stato adottato prima della scadenza dei termini dell’occupazione legittima e comunque in pendenza del regime di salvaguardia.

spetta alla competenza inderogabile della corte d’appello, la Corte ha rilevato che l’appellante, nel riproporla correttamente dinanzi ad essa, non aveva
considerato che la stessa era stata già dichiarata inammissibile, per intervenuta decadenza, in sede di opposizione alla stima, con la conseguente formazione del giudicato al riguardo.
3. Avverso la predetta sentenza il Chiaramonte ha proposto ricorso per
cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per
aver omesso di esaminare il motivo di appello concernente l’individuazione
dell’epoca da assumere come riferimento ai fini della valutazione del fondo
occupato. Premesso che la sentenza di primo grado aveva fatto coincidere
la perdita del bene con la data di scadenza dell’occupazione legittima, sostiene che, in mancanza di un atto formale, si sarebbe dovuto fare riferimento alla data della sentenza definitiva, quale unico atto idoneo ad accertare giuridicamente l’intervenuta acquisizione del fondo al patrimonio pubblico e la conseguente impossibilità della restituzione, alla quale avrebbe
dovuto essere correlata la quantificazione del risarcimento.
1.1. Non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui la predetta censura doveva considerarsi inammissibile, e quindi
inidonea a far sorgere il potere-dovere del Giudice adìto di pronunciare al
riguardo, in quanto riflettente una questione che non avrebbe potuto trovare ingresso in sede di gravame, per difetto di soccombenza dell’appellante,

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Quanto all’indennità di occupazione, premesso che la relativa domanda

che in primo grado aveva chiesto accertarsi l’avvenuto trasferimento della
proprietà del fondo alla data di scadenza dell’occupazione legittima, e per la
novità del thema decidendum in tal modo prospettato.
Com’è noto, infatti, in tema di risarcimento del danno per occupazione
senza titolo di un fondo da parte della Pubblica Amministrazione, la distinzione tra le diverse fattispecie individuate in passato dalla giurisprudenza di

terpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte EDU, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in «buona e debita forma», e della conseguente affermazione di questa Corte, a Sezioni
Unite, secondo cui, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, l’illecito spossessamento e l’irreversibile trasformazione del fondo per la
costruzione di un’opera pubblica non danno luogo all’acquisto della proprietà
da parte dell’Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2015, n.
735; 29/09/2017, n. 22929). Alla luce di tale evoluzione del quadro giurisprudenziale, l’allegazione in primo grado dell’avvenuto trasferimento della
proprietà in conseguenza della trasformazione irreversibile dell’immobile e/o
dell’intervenuta scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione,
secondo i principi della c.d. accessione invertita, non poteva considerarsi idonea a precludere in sede di gravame la prospettazione di una diversa
qualificazione della fattispecie, tale da escludere il predetto trasferimento,
trattandosi di una modificazione non incidente in maniera significativa sulla
causa petendi, costituita in entrambi i casi dalla occupazione illegittima, e
spettando al giudice adito, nell’ambito dell’accertamento a lui demandato in
ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria, il compito d’individuare anche d’ufficio il momento della perdita del diritto dominicale (cfr. Cass., Sez.
I, 9/04/2015, n. 7137; 5/12/2011, n. 25951; 16/07/2010, n. 16750). Tale
modificazione non trovava ostacolo neppure nella conformità della sentenza
di primo grado alle conclusioni rassegnate dall’attore, non risultando questa
ultima idonea ad escludere l’interesse all’impugnazione, il quale dev’essere
desunto dall’utilità giuridica connessa all’eventuale accoglimento del grava-

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legittimità è sostanzialmente venuta meno per effetto della necessità d’in-

me, alla luce della sostanziale soccombenza nella precedente fase processuale, da intendersi come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni
contenute nella sentenza impugnata, e non già come mera divergenza tra
quelle statuizioni e le conclusioni rassegnate dallo stesso impugnante (cfr.
Cass., Sez. V, 30/01/2009, n. 2509; 2/04/2004, n. 6546; Cass., Sez. lav.,
18/03/1999, n. 2494).

Nel confermare il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, la sentenza impugnata ha ritenuto infatti condivisibile la decisione di
primo grado, nella parte in cui aveva qualificato la fattispecie come occupazione acquisitiva, fondata sull’intervenuto acquisto della proprietà da parte
dell’Amministrazione per effetto della trasformazione irreversibile del fondo
e della scadenza del termine di efficacia dell’occupazione legittima, escludendo l’operatività dei principi enunciati dalla Corte EDU, in considerazione
da un lato dell’impossibilità di procedere direttamente alla disapplicazione
delle norme interne eventualmente contrastanti con gli stessi, e dall’altro
dell’insussistenza dei presupposti per la rimessione della questione alla Corte costituzionale, avuto riguardo alla compatibilità dell’istituto dell’accessione invertita con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Tali affermazioni appaiono logicamente e giuridicamente incompatibili con l’accoglimento delle censure proposte dall’appellante, il quale, nel dolersi dell’avvenuta liquidazione del danno sulla base del valore di mercato del fondo alla
data di scadenza dell’occupazione legittima, aveva sostenuto che l’acquisto
della proprietà in favore dell’Amministrazione era ricollegabile esclusivamente alla decisione definitiva del Giudice: esse risultano pertanto idonee
ad escludere la configurabilità della lamentata omissione di pronuncia, ai fini
della quale non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. I,
13/10/2017, n. 24155; 20/09/2013, n. 21612; Cass., Sez. II, 4/10/2011, n.
20311).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 del
Primo protocollo addizionale della CEDU e dell’art. 42, secondo comma,

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1.2. Il motivo è peraltro infondato.

Cost., sostenendo che il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere liquidato sulla base del valore di mercato del fondo occupato, determinato
con riferimento non già alla data della trasformazione irreversibile, ma a
quella dell’effettivo trasferimento della proprietà dell’immobile, coincidente
con la data della sentenza definitiva o quanto meno di quella di primo grado. Premesso infatti che, come affermato anche dalla Corte EDU, l’acquisto

che tale effetto non può essere ricollegato neppure alla rinuncia alla restituzione dell’immobile, desumibile per implicito dalla proposizione della domanda di risarcimento, occorrendo invece un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione, o quanto meno una pronuncia che accerti tale trasferimento, in riferimento alla quale va individuato anche il valore del fondo da assumere come base di calcolo del danno derivante dalla mancata utilizzazione dell’immobile nel periodo d’illegittimo spossessamento. In applicazione del medesimo criterio, la destinazione del fondo non avrebbe potuto essere determinata esclusivamente in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di
scadenza dell’occupazione legittima, dovendosi tener conto anche dell’edificabilità legale e di fatto del suolo, in quanto compatibile con la destinazione
urbanistica in atto al momento del trasferimento del diritto di proprietà.
2.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Come si è detto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha
fatto propri i principi enunciati dalla Corte EDU (cfr. sent. 30 maggio 2000,
Carbonara e Ventura c. Repubblica Italiana, e 6 marzo 2007, Scordino c.
Repubblica Italiana), escludendo, in caso di mancata o tardiva emissione del
decreto di espropriazione, la possibilità di ricollegare alla trasformazione del
fondo occupato senza titolo e/o alla successiva scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione l’acquisto della proprietà da parte della
Pubblica Amministrazione, indipendentemente dall’esistenza di una valida
ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, e ravvisando pertanto nella fattispecie dell’occupazione illegittima un illecito a carattere permanente, destinato a cessare soltanto per effetto della restituzione dell’immobile in favore del proprietario o dell’adozione di uno specifico atto o provvedimento

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della proprietà non può mai essere conseguenza di un atto illecito, osserva

che ne preveda il trasferimento in favore dell’Amministrazione, ovvero
dell’usucapione da parte di quest’ultima, o ancora della rinuncia alla proprietà implicita nell’esercizio dell’azione risarcitoria avente ad oggetto il riconoscimento dell’equivalente monetario del bene (cfr. Cass., Sez. Un.,
19/01/2015, n. 735, cit.; Cass., Sez. I, 29/09/2017, n. 22929, cit.). Può ritenersi pertanto superato l’orientamento seguito dalla sentenza impugnata,

del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, rilevando sul piano formale che la relativa disciplina, avente già una
base legale nei principi generali dell’ordinamento, oltre ad aver trovato un
espresso riconoscimento normativo (dapprima a livello settoriale con l’art. 3
della legge n. 458 del 1988, ed in seguito in via generale con l’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), risultava ormai basata su
regole sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, ancorate a norme
giuridiche che avevano superato indenni il vaglio di costituzionalità ed avevano recepito principi enucleati dalla costante giurisprudenza, ed osservando sul piano sostanziale che tali regole risultavano idonee a realizzare un
giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprietà, prevista dalla normativa interna e dalla CEDU, e gl’interessi generali della collettività, in quanto,
oltre a richiedere che l’occupazione appropriativa fosse comunque presidiata
da una valida dichiarazione di pubblica utilità, riconoscevano al privato un
risarcimento ragionevole e gli assicuravano una tutela effettiva in sede giudiziaria (cfr. Cass., Sez. I, 11/03/2005,n. 5380; 15/07/2004,n. 13113;
6/05/2003, n. 6853).
La negazione dell’efficacia estintivo-acquisitiva in precedenza attribuita
alla fattispecie dell’accessione invertita, pur traducendosi nella richiesta di
uno specifico atto o provvedimento ai fini dell’acquisto della proprietà da
parte dell’Amministrazione, ed impedendo quindi di far retroagire tale acquisto al momento della trasformazione irreversibile del fondo occupato o
alla data di scadenza dell’occupazione legittima, se successiva, non comporta peraltro che, ove il proprietario preferisca astenersi dal richiedere la restituzione del bene, optando per la tutela risarcitoria, la liquidazione del danno
debba aver luogo con riferimento alla data di adozione del predetto atto o

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che riteneva l’istituto dell’occupazione appropriativa compatibile con l’art. 1

provvedimento o a quella della sentenza che definisca il giudizio, se anteriore, anziché con riguardo al momento della proposizione della domanda: se è
vero, infatti, che, in quanto atto avente effetto abdicativo, e non già traslativo, la rinuncia implicita nella proposizione dell’azione risarcitoria non determina il trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione, è anche vero però che, traducendosi nell’abbandono del bene in favore di questa

cito, alla cui cessazione occorre avere riguardo non solo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione (comunque interrotto dalla contestuale instaurazione del giudizio), ma anche ai fini dell’individuazione e della quantificazione delle conseguenze risarcitorie. E’ in riferimento a tale momento
che dev’essere quindi accertata la destinazione urbanistica del fondo occupato, ai fini della determinazione del suo valore di mercato, tenendo peraltro conto del carattere non conformativo di vincoli eventualmente apposti
esclusivamente in funzione della realizzazione dell’opera pubblica; ed allo
stesso momento occorre fare altresì riferimento per la determinazione della
durata dello spossessamento, ai fini della liquidazione del danno eventualmente cagionato dall’occupazione illegittima.
3. L’accoglimento del secondo motivo d’impugnazione, comportando la
cassazione della sentenza impugnata, nella parte riguardante l’accertamento della classificazione urbanistica e delle caratteristiche obiettive del fondo
occupato, nonché la determinazione del suo valore di mercato, comporta
l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dell’art. 2
della legge 1968, n. 1187, e dell’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché
dell’art. 42 Cost., dei principi costituzionali in materia di vincoli urbanistici,
dell’art. 55 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 1 del Primo protocollo addizionale della CEDU, censurando la sentenza impugnata per aver attribuito
portata conformativa al vincolo apposto sul fondo e per aver preso in considerazione gl’importi liquidati per l’espropriazione di aree limitrofe aventi la
medesima destinazione, senza tener conto dell’impugnazione delle relative
stime.

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ultima, essa comporta il venir meno dello spossessamento e quindi dell’ille-

4. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 324
cod. proc. civ. e dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, osservando
che, ai fini della dichiarazione d’inammissibilità della domanda di pagamento
dell’indennità di occupazione, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ad
altra sentenza riguardante il giudizio di opposizione alla stima, senza tener
conto della diversità dell’oggetto del presente giudizio, costituito dal risar-

4.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il giudicato formatosi in ordine alla decadenza dell’attore dalla facoltà di chiedere la determinazione dell’indennità di occupazione, per effetto della dichiarazione
d’inammissibilità dell’opposizione alla stima, precludesse la riproposizione
della medesima domanda nel giudizio di risarcimento dei danni per occupazione illegittima. Qualora, infatti, due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con
sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla
situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando
la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo
della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e
risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis, Cass.,
Sez. lav., 9/12/2016, n. 25269; Cass., Sez. III, 13/10/2016, n. 20269;
Cass., Sez. I, 25/07/2016, n. 15339). Nessun rilievo può assumere, in proposito, la mancata emissione del decreto di espropriazione, la quale, pur
comportando l’illiceità dello spossessamento del fondo, con la conseguente
insorgenza del diritto al risarcimento del danno per il periodo successivo alla
scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione, non esclude la
legittimità della detenzione per il periodo anteriore, in riferimento al quale è
pertanto dovuta la sola indennità di occupazione, nella misura liquidata in
sede amministrativa e non tempestivamente contestata dal ricorrente.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal
parziale accoglimento del secondo motivo, con il conseguente rinvio della

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cimento del danno per occupazione usurpativa.

causa alla Corte d’Appello di Caltanissetta, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Rigetta il primo motivo oditilAé.ttiictber di ricorso, accoglie parzialmente il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata,

diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in

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