Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19773 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23292-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICO ROSSI, ANTONIO CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE PRIMOLI- ENTE MORALE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

44, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3173/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

Con sentenza n. 3173/21/2016 depositata il 20.5.2016 la CTR del Lazio accoglieva nei termini di cui alla relativa motivazione, l’appello proposto dalla Fondazione Primoli nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per il 2006, 2007 e 2008 relativamente ad immobili di proprietà della Fondazione.

Avverso la sentenza della CTR Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Fondazione Primoli resiste con controricorso.

Con il primo motivo Roma Capitale il comune denunzia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 2697 c.c. evidenziando l’insussistenza del requisito oggettivo per godere dell’esenzione essendo una parte dell’immobile locato.

La censura è fondata.

L’orientamento di questa Corte è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perchè a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass. n. 21756/2010). L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse”. (cfr Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016). in particolare, secondo Cass. n. 4502/2012 “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”. Nel caso di specie, l’assunto difensivo della ricorrente, che mira a interpretare il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel senso che anche un “utilizzo indiretto” attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorchè anch’esso senza finalità di lucro, rientrerebbe nel perimetro normativo dell’esenzione fiscale richiesta, non può essere accolta. Non ignora il collegio la pronuncia di Cass. n. 25508/15 in cui, tuttavia, tra i due enti comodante e comodatario – esisteva “un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizzava a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale”, circostanza nella specie non accertata.

La CTR ha affermato che poichè la locazione a terzi riguardava solo alcune porzioni dell’immobile di interesse storico artistico non si poteva ritenere che vi si svolgesse attività di natura esclusivamente commerciale, con spettanza dell’esenzione, senza considerare che l’esenzione spettava solo per le parti oggetto di utilizzazione diretta.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo avente ad oggetto la liquidazione delle spese e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR del Lazio la quale si atterrà ai principi di diritto sopra affermati e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il promo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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