Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19772 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19772 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 28/08/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

EQUITALIA Sestri s.p.a., rappr. e dif. dall’avv. Giovanni Fronticelli Baldelli, elett.
dom. presso il relativo studio, in Roma, via Caroncini n.6, come da procura a negata
all’atto
-ricorrente Contro

Fallimento G.M.S. Ground Mouvement System s.r.l.

-intimatoPagina 1 di 3 – RGN 1011/2008

estens

per la cassazione della sentenza Tribunale di Vercelli 23.11.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 giugno 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Sergio Del Core, che
ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Equitalia Sestri s.p.a. impugna la sentenza del Tribunale di Vercelli 23.11.2007
che, in conferma della decisione del giudice delegato del fallimento G.M.S. Ground
Mouvement System sii, confermò l’esclusione dalle poste privilegiate del credito
IRAP, già insinuato per Euro 10.419,60 ed ammesso in chirografo.
Ritenne in particolare il Tribunale che non fosse ammissibile, in materia di
privilegi, il ricorso all’analogia e nemmeno all’interpretazione estensiva, stante il
difetto di richiamo, nell’art.2752 cod.civ., al tributo citato, la mancata previsione del
privilegio nel d.lgs. 15.12.1997, n.446 istitutivo e la discontinuità rispetto alla
soppressa ILOR.
Il ricorso è affidato a due motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo all’art.39,
co.2 del d.l. 1.10.2007, n.159, avendo in realtà tale disposizione già previsto, nel
corso del giudizio di opposizione, la natura privilegiata del tributo.
Con il secondo motivo, si deduce l’errata interpretazione dell’art.2752 cod.civ., in
relazione al d.lgs. 15.12.1997, n.446, ben compatibile con un’interpretazione
estensiva, quale discendente dalla ratio dell’art.2745 cod.civ., che collega il privilegio
alla causa del credito e così consente di integrare l’art.2752 cit., ritenendosi che
l’IRAP abbia sostituito l’abrogata ILOR.
1. I due motivi vanno trattati congiuntamente, per l’evidente connessione, e sono fondati.
Trova invero applicazione in materia, come ribadito da consolidato indirizzo, il
principio per cui “il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752, primo comma, cod. civ.,
espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall’art. 39 del
d.l. 10 ottobre 2007, n. 159, convertito con modUkazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale
modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752, giustificata
dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per
consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla
causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e
soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione.”(Cass.
4861/2010; 17925/2010; 25242/2010).

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estensore co

IL PROCESSO

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N. 131 TAli. ALL. 3.

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2. L’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata, permette
altresì la decisione nel merito della domanda del ricorrente, senza necessità di ulteriori
accertamenti di fatto ex art.384 co.2 cod.proc.civ, dovendosi disporre l’ammissione al
passivo del credito nel Fallimento G.M.S. Ground Mouvement System s.r.1., nella
misura richiesta e con la qualità di prelatizio ai sensi dell’art.2752 cod.civ. La
progressiva definizione del citato indirizzo, con affermazione successiva
all’instaurazione della controversia, giustifica la compensazione delle spese sia per il
merito che per il presente procedimento, alla stregua di giustificativi motivi.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decide nel merito la
domanda del creditore ricorrente e, per l’effetto, ammette il credito per IRAP, nella
misura richiesta, tra i crediti privilegiati ex art.2752 cod.civ.; dichiara l’integrale
compensazione delle spese del giudizio sia quanto al merito che alla fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2013.

P.Q.M.

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