Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19772 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19772 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20156/2013 R.G. proposto da
ROSSI NICOLA e ROSSI MARCO, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco
Napoli, con domicilio eletto in Roma, via L. Gherzi, n. 8;
– ricorrente contro
COMUNE DI PALMI;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 369/12 depositata il 20 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2018
dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico SORRENTINO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Data pubblicazione: 25/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. Nicola e Marco Rossi, già proprietari di un fondo della superficie di
13.400 mq. sito in Palmi (RC), sul quale insisteva un fabbricato della superficie di 55,96 mq., convennero in giudizio il Comune di Palmi, per sentir determinare l’indennità dovuta per l’espropriazione dell’immobile, disposta per

Si costituì il Comune, ed eccepì in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda, in quanto proposta dopo la scadenza del termine per l’opposizione alla stima, chiedendone il rigetto anche nel merito.
1.1. In seguito, avendo ricevuto la notificazione del verbale di determinazione dell’indennità definitiva, gli attori convennero ancora in giudizio il
Comune, proponendo opposizione alla stima.
Si costituì nuovamente il Comune, ed eccepì l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda.
1.2. Riunite le cause, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20 luglio 2012, accolse la domanda, determinando in Euro
198.844,00 l’indennità di espropriazione, in Euro 19.760,00 l’indennità aggiuntiva ed in Euro 13.984,00 l’indennità di occupazione, ed ordinando al
Comune il versamento di una somma pari alla differenza tra le predette
somme e quelle già riconosciute in via amministrativa.
Premesso di dover muovere dalla distinzione tra aree edificabili e agricole, prevista dall’art. 5-bis del dl. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1999, n. 359, dando la prevalenza alla disciplina urbanistica vigente all’epoca dell’emissione del decreto di espropriazione, e precisato che quest’ultimo era stato adottato il 28 settembre 1989,
la Corte, per quanto ancora interessa in questa sede, ha rilevato che il programma di fabbricazione all’epoca vigente, approvato con decreto del 5 novembre 1977, n. 2561, includeva l’area in questione in zona E, destinata ad
uso agricolo, ritenendo invece irrilevante la circostanza che all’epoca della
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio il fondo fosse compreso
nella cinta urbana, poiché ai proprietari non era riconosciuta alcuna possibilità di edificare. Considerato inoltre che l’indennità era stata determinata dal

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la costruzione del Palazzetto dello Sport.

c.t.u. in coerenza con il compito affidatogli, sul presupposto della natura agricola del terreno, la Corte ha precisato che l’indennità aggiuntiva spettante a Marco Rossi in qualità di coltivatore diretto del fondo era dovuta in misura semplice anziché tripla, non vedendosi in ipotesi di cessione volontaria; sulle somme liquidate ha poi riconosciuto gl’interessi legali dalla data di
emissione del decreto di esproprio, mentre ha ritenuto non dovuta la rivalu-

misura pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli
di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e quello degli interessi
legali.
2. Avverso la predetta sentenza i Rossi hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune
non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’ad. 116 cod. proc. civ., nonché l’omessa
o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’individuazione della classificazione urbanistica del fondo
espropriato, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della documentazione prodotta, e segnatamente di una delibera del 27 settembre 1986, con
cui il Consiglio comunale aveva approvato, contestualmente al progetto
dell’opera, una variante al programma di fabbricazione, che prevedeva la
trasformazione dell’area in zona F, destinata a servizi, nell’ambito della quale, secondo il regolamento edilizio, era consentita l’edificazione a vantaggio
dei privati.
1.1. Il motivo è infondato.
In quanto conclusasi con decreto di espropriazione emesso nel mese di
settembre 1989, la vicenda ablatoria in esame si è interamente svolta in
epoca anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ed è
pertanto disciplinata dall’art. 5-bis del d.l. 8 giugno 1992, n. 333, convertito
con modificazioni dalla legge 11 luglio 1992, n. 359, che al comma terzo
(tuttora applicabile, in quanto non attinto dalle dichiarazioni d’illegittimità

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tazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, ma il maggior danno, in

costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale con sentenze n. 348 del
2007 e n. 181 del 2001, che hanno riguardato esclusivamente i commi primo e quarto) dispone che, ai fini della valutazione dell’edificabilità delle aree
espropriate, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Tale disposizione, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice for-

intesa non già nel senso che la valutazione del fondo espropriato, ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, debba essere compiuta in riferimento all’epoca dell’imposizione del vincolo espropriativo, determinandosi altrimenti un’astrattezza della stima, e neppure nel senso che la qualifica in atto al momento dell’emissione del decreto di esproprio debba essere
in ogni caso retrodatata all’epoca dell’imposizione del predetto vincolo, con
la conseguente irrilevanza delle modificazioni medio tempore intervenute,
ma nel senso che con essa il legislatore ha voluto consacrare il principio,
emergente da un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui,
nella stima dell’area espropriata, non si deve tener conto dei vincoli urbanistici aventi carattere espropriativo, sicchè la valutazione del bene a fini indennitari dev’essere effettuata mediante una ricognizione della vocazione
dell’area espropriata che sia pienamente aderente alle possibilità «legali ed
effettive» di edificazione sussistenti al momento in cui la vicenda ablativa
giunge a compimento, cioè alla data di emissione del decreto di espropriazione (cfr. Cass., Sez. I, 14/02/2006, n. 3146; 4/07/2003, n. 10570; 21/
02/2001, n. 2474). Ai fini di tale accertamento, il carattere conformativo (e
quindi non ablatorio) di una variante apportata al piano regolatore generale
(o al programma di fabbricazione) non discende dalla sua collocazione in
una specifica categoria di strumenti urbanistici o dalla presenza di piani particolareggiati o attuativi, dovendosi tener conto, piuttosto, delle caratteristiche oggettive, naturali e strutturali, dei vincoli dalla stessa introdotti: tale
carattere è infatti configurabile soltanto nel caso in cui detti vincoli mirino
ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di una parte di
esso, in modo da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera

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nitane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 442 del 1993, dev’essere

zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche
o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica; qualora invece la
variante imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in
funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la
proprietà privata, tale vincolo deve considerarsi preordinato alla relativa e-

zione dell’area, pur quando la variante ne abbia mutato la classificazione
urbanistica, con la conseguenza che in tal caso deve farsi riferimento alla
previgente destinazione del piano regolatore generale (o del programma di
fabbricazione) (cfr.

ex plurimis,

Cass., Sez. I, 25/10/2017, n. 25320;

25/09/2015, n. 19072; 7/02/2006, n. 2612).
Ciò posto, non può condividersi la tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo
cui, in quanto disposta nell’ambito di una variante apportata al programma
di fabbricazione del Comune di Palmi, la modificazione della classificazione
urbanistica dell’area espropriata, con l’inclusione della stessa in zona destinata a servizi e suscettibile di sfruttamento edificatorio anche ad iniziativa
privata, avrebbe consentito di riconoscerne senz’altro la vocazione edificatoda, in virtù del carattere conformativo del vincolo, introdotto da uno strumento urbanistico di secondo livello: a tale collocazione, come si è detto,
non può attribuirsi una portata decisiva, soprattutto in virtù del rilievo che,
come risulta dalla trascrizione della relativa delibera, il predetto mutamento
di destinazione fu disposto contestualmente all’approvazione del progetto
dell’opera pubblica, alla cui realizzazione doveva considerarsi direttamente
strumentale, con la conseguenza che esso non era qualificabile come vincolo conformativo, ma come vincolo preordinato all’espropriazione, e quindi
non suscettibile di valutazione a fini indennitari. Correttamente, pertanto, la
sentenza impugnata ha proceduto alla liquidazione dell’indennità di espropriazione sul presupposto della natura agricola del fondo, risultante dalla
classificazione urbanistica prevista dal programma di fabbricazione in epoca
anteriore all’approvazione della variante.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa
applicazione dell’art. 5-bis, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992, osser-

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spropriazione, e non può quindi essere tenuto in conto ai fini della qualifica-

vando che la sentenza impugnata ha determinato l’indennità di esproprio
sulla base della stima compiuta dal c.t.u., il quale aveva fatto applicazione
del criterio del valore agricolo medio previsto dalla legge 22 ottobre 1971,
n. 865, richiamato dall’art. 5-bis, comma quarto, cit., senza tener conto della dichiarazione d’illegittimità di tale disposizione, pronunciata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 181 del 2011.

Ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, la sentenza impugnata ha recepito integralmente le conclusioni del c.t.u. nominato nel
corso dell’istruttoria, il quale, come specificamente riferito dalla Corte distrettuale, aveva determinato l’importo dovuto agli attori in coerenza con
l’incarico affidatogli, che prevedeva la commisurazione dell’indennità al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticato nell’area da
espropriare. Senonchè, tale criterio, previsto dall’art. 16 della legge n. 865
del 1971, richiamato dal comma quarto dell’art.

5-bis del d.l. n. 333 del

1992 per la liquidazione dell’indennità di espropriazione delle aree agricole e
per quelle non edificabili, all’epoca della decisione non risultava più applicabile, essendo sopravvenuta nel corso del giudizio la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma quarto, cit., in combinato disposto con gli artt. 15,
primo comma, secondo periodo, e 16, quinto e sesto comma, della legge n.
865 cit., come sostituiti dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per
contrasto con gli artt. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in
riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Tale pronuncia, operante anche nei giudizi pendenti alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, facendo venir meno il criterio di determinazione
dell’indennità introdotto dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, ha comportato la reviviscenza di quello fondato sul valore venale
del fondo espropriato, previsto in via generale dall’art. 39 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, la cui applicabilità si desume dall’art. 834 cod. civ.:
tale disposizione, infatti, nel prevedere che l’indennità dovuta a chi sia stato
privato della sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente
dichiarata debba essere «giusta», evoca un requisito di congruità dell’in-

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2.1. Il motivo è fondato.

dennità che, in assenza di indicazioni legislative, rimanda a categorie del diritto naturale ed accosta inevitabilmente l’interprete alla CEDU ed al relativo
Protocollo addizionale, nell’interpretazione fornitane dalla Corte EDU, secondo cui l’indennizzo non può considerarsi legittimo se non consiste in una
somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene, e che
equivalga, nel caso di espropriazione isolata, ad una riparazione integrale

2011, n. 18963).
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal
motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di
Reggio Calabria, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello
di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

(cfr. Cass., Sez. I, 28/05/2012, n. 8442; 22/09/2011, n. 19345; 16/09/

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