Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19772 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18735-2016 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO GIORGINI;

– ricorrente –

contro

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso

lo studio dell’avvocato MARIA CIFILARA MORABITO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MATTEO PAVANETTO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 199/12/2015, depositata il 29.1.2016 la CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto da D.M.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente su avviso di liquidazione di maggior imposta di registro ed ipocatastale in relazione a un atto di compravendita in cui, secondo la tesi dell’Ufficio, era stato dichiarato un corrispettivo inferiore a quello corrisposto.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il coobbligato in solido U.G. che pure aveva impugnato l’avviso, ma non aveva appellato la sentenza della CTR, si è costituito con controricorso aderendo alla tesi del ricorrente. Con il motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per non avere la CTR ritenuto veritiero l’importo indicato nel rogito.

La censura non è fondata.

Il criterio generale per determinare la base imponibile degli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, è costituito dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto (art. 43, comma 1, lett. a) – da intendersi nel senso di valore venale in

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 199/12/2015, depositata il 29.1.2016 la CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto da D.M.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente su avviso di liquidazione di maggior imposta di registro ed ipocatastale in relazione a un atto di compravendita in cui, secondo la tesi dell’Ufficio, era stato dichiarato un corrispettivo inferiore a quello corrisposto.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il coobbligato in solido U.G. che pure aveva impugnato l’avviso, ma non aveva appellato la sentenza della CTR, si è costituito con controricorso aderendo alla tesi del ricorrente. Con il motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR ritenuto veritiero l’importo indicato nel rogito.

La censura non è fondata.

Il criterio generale per determinare la base imponibile degli atti che hanno ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, è costituito dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto (art. 43, comma 1, lett. a) – da intendersi nel senso di valore venale in comune commercio (art. 51, comma 1) – oppure dal corrispettivo pattuito, se questo sia superiore al valore venale (art. 51, comma 2).

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, ha introdotto una deroga a tale criterio generale di determinazione della base imponibile per le cessioni immobiliari, stabilendo che, in presenza di determinati requisiti (soggettivi e oggettivi) e di specifiche condizioni, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato in atto (c.d. criterio “tabellare”)

La L. n. 266 del 2005 prevede l’attivazione di controlli straordinari sulle compravendite immobiliari da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza; prevede però, espressamente, che questi controlli straordinari, come pure gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi, non possono essere effettuati se i contribuenti si avvalgono delle nuove disposizioni (cioè se dichiarano il corrispettivo reale pattuito in atto). In altri termini, non assume rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa effettuata per l’acquisto immobiliare. Ai fini dell’esclusione dei controlli non è, tuttavia, sufficiente dichiarare un qualsiasi corrispettivo, ma è necessario che il corrispettivo dichiarato sia quello reale “pattuito” dalle parti (circostanza che può essere verificata in sede di controllo). Con il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 22, si è inoltre previsto che “le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito”, e che, “se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71”.

Di conseguenza, la dichiarazione di un valore pari o superiore al catastale non impedisce all’Amministrazione finanziaria di notificare avviso di accertamento di maggior valore e conseguentemente recuperare a tassazione la differenza tra il valore dichiarato e quello di mercato, oltre ad interessi e sanzioni.

Nella specie la CTR ha correttamente rilevato che l’applicazione della tassazione al contratto di vendita in base al cd prezzo valore non vieta all’ufficio di procedere a rettifica laddove sussistono elementi gravi precisi e concordanti che facciano realisticamente supporre che una parte del corrispettivo sia stata occultata ed ha individuato tali elementi nell’accensione di un mutuo largamente maggiore nella sua entità (Euro 260.000,00) rispetto al corrispettivo pagato senza una fondata giustificazione dell’impiego della differenza, la valutazione peritale della banca per la concessione del mutuo dal quale è scaturito un valore di “immediato realizzo” di Euro 230.000,00 e di mercato pari a Euro 248.000,00, ritenendo l’infedeltà del corrispettivo dichiarato in Euro 150.000,00 e legittima la rettifica da parte dell’ufficio.

Questa Corte, proprio in materia di rettifica dei corrispettivi dichiarati nel settore immobiliare ha affermato che lo scostamento tra l’importo del mutuo e il minore prezzo indicato dal venditore è sufficiente a fondare l’accertamento, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materia di onere probatorio (Cass. 12269/2018; Cass., Sez. 5, ord. 14388/2017; Cass. n. 26485/2016).

Gli elementi valutati dalla CTR sono idonei a fondate la ripresa a tassazione dell’ufficio anche prescindendosi dal preliminare di vendita le cui sottoscrizioni sono state disconosciute e non verificate.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis .

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2092, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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