Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19772 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.09/08/2017), n. 19772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso
dall’Ufficio, dell’ordinanza della Corte di cassazione 24 marzo
2017, n. 7697, che ha deciso il ricorso proposto da:
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro
tempore, ASSESSORATO DELLA REGIONE SICILIA, quale successore ex lege
DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA
REGIONE SICILIA, quale successore ex lege dell’ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE” in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO
VITRANO giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/7/2017 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.
Fatto
RITENUTO
che:
– su iniziativa dell’Ufficio (art. 391-bis c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis così come inserito dall’allegato alla Legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197) è stato promosso il procedimento di correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 24 marzo 2017, n. 7697, con cui, pronunciando sul ricorso n. 11436/2015 proposto dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza n. 1018/2014 del Tribunale di Palermo, depositata il 7/5/2014, cui aveva fatto seguito l’ordinanza della Corte di appello di Palermo dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è stato accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Palermo;
– il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti;
non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’ordinanza è affetta da errore materiale laddove nella parte motiva (punto 5) e nel dispositivo il giudice di rinvio viene indicato nel “Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice” anzichè nella “Corte di appello di Palermo, in diversa composizione”;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
dispone la correzione dell’ordinanza in epigrafe nel senso che laddove nella parte motiva (punto 5) leggesi: “con rinvio al Tribunale di Palermo che, in persona di diverso giudice” debba leggersi ed intendersi: “con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione” e laddove nel dispositivo leggesi: “rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice”, debba leggersi ed intendersi: “rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione”.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017