Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19771 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19771 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

2.29.-t1

SENTENZA

■5
Sul ricorso proposto da:

GUIDI Giovanni, rappr. e dif. dall’avv. Gugliemo Fransoni, elett. dom. presso il
relativo studio, in Roma, viale B. Buozzi n. 102, come da procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t , rappr. e dif. dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12

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Data pubblicazione: 28/08/2013

-controricorrenteper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma 6.2.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 giugno 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Sergio Del Core, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO
Giovanni Guidi impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Roma 6.2.2006, che, in conferma della sentenza C.T.P. di Roma n. 424/53/2004,
ebbe a rigettare l’appello del contribuente avverso una cartella di pagamento, emessa
per IRPEF sugli anni 1990 e 1992, con cui l’Agenzia delle Entrate inizialmente aveva
richiesto somme conseguenti ad accertamenti parziali ex art.41 d.P.R. n.600 del 1973,
divenuti definitivi per mancata opposizione. Accolto parzialmente il ricorso dalla
C.T.P., con riconoscimento che solo l’avviso di accertamento per IRPEF del 1990
era stato notificato con regolarità, la medesima statuizione venne condivisa anche dal
giudice del gravame.
Ritenne in particolare la C.T.R. che l’avviso di ricevimento contestato era stato
oggetto di notifica a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di
ritorno, sottoscritta dal portiere dello stabile condominiale. La mancata prova,
cedente a carico del destinatario, circa l’inesistenza di rapporti con il portiere, indusse
così il giudice d’appello al descritto rigetto, ulteriormente osservando la non
necessità, nella fattispecie, di un successivo adempimento quale l’avviso al
destinatario dell’avvenuta notificazione, costituendo già di per sé l’avviso di
ricevimento — il primo – prova della formalità.
Il ricorso è affidato a due motivi e resistito dall’Agenzia con controricorso.
All’udienza del 6 febbraio 2013, cui era inizialmente chiamato il ricorso, il
Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, per riscontrata mancanza dell’avviso
dell’udienza.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo agli artt.
3, co. 4 d.l. n.261/1990 e 7 1. n.890/1982, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ.,
avendo erroneamente la C.T.R. riferito la disciplina notificatoria, nonostante ogni
contraria indicazione nell’avviso di accertamento parziale, all’art.7 della legge n.890
cit., e non al d.l. 15.9.1990, n.261, art.3, co.4, che presuppone l’avviso di ricevimento

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estensore corì Im.ferro

udito l’avvocato Pietro Garofoli per l’Avvocatura generale dello Stato;

1. Il primo motivo è infondato. È pacifico che l’art.3, co.4, del d.l. 15 settembre 1990, n.
261, prevedendo che “gli avvisi di accertamento parziale di cui all’art. 41-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall’ufficio delle imposte mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell’avviso di
ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa”, istituì
una modalità notificatoria da un lato assegnata alla discrezionalità della P.A.
procedente e dall’altro realizzativa di un sistema che, integrandosi in modo peculiare
nel più generale ambito delle procedure di notifica mediante il servizio postale, aveva
già consentito, con l’art.7, co.2, della legge 20 novembre 1982, n.890, la possibilità di
perfezionare il procedimento, in difetto di consegna diretta al destinatario (ovvero al
convivente o all’addetto alla casa), con una consegna del “piego …al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.”. L’accertamento di fatto del giudice di merito ha
individuato (e dato conto), nella sequenza delle modalità di ricezione del plico, di un
avviso di accertamento notificato a mezzo del servizio postale, consegnato al portiere dello
stabile in cui viveva il contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
firmata in modo inequivoco da tale addetto. L’eventuale relazione di specialità, in
ipotesi sussistente tra la notifica di cui all’art.3,co.4 d.l. 261/1990 (circoscrivente il
perfezionamento all’esito della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento dal
destinatario ovvero, solo, da persona di famiglia o addetta alla casa, dunque senza
menzione del portiere) e l’art.7, co.2 1. n.890/1982 (contemplante anche il ricorso
sussidiario alla consegna al portiere dello stabile) può peraltro essere risolta (e
superata) sul piano della successione storica delle normative applicabili: a partire dal
15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell’art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha
modificato l’art.14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono infatti
procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti
che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto
ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione
dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle
della legge n. 890 del 1982 (Cass. 17598/2010 sulla validità della notifica, effettuata
con raccomandata, non ritirata presso l’ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito
l’invio della raccomandata informativa previsto dall’art. 8 della 1. n. 890 del 1990, così
come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).

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estensore con

rro

sottoscritto dal destinatario o, in difetto, da persona di famiglia o addetto alla casa,
senza contemplare il portiere dello stabile.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge con riguardo agli artt.
2727 e 2728 cod.civ., in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente
la C.T.R. osservato che il contribuente aveva omesso di dare la prova del difetto di
relazione tra il destinatario stesso ed il portiere, prova in verità non richiesta dalla
norma, che pone semmai una presunzione legale assoluta del buon fine della notifica
se assolta in quel modo ed invece palesandosi errata la ritenuta integrazione della
notifica ex art.3, co.4 d.l. n.261/1990 mediante ricorso al portiere, soggetto escluso.

Quand’anche, infine, si volesse conferire un valore di garanzia ad un diverso iter
confermativo della notifica, quale pervenuta nella sfera del destinatario con la
materiale ricezione da parte di persone addette o, come nella specie, del portiere dello
stabile, va ricordato che “in tema di nohficazione degli atti processuali a mezzo del servizio
postale, ai sensi del sesto comma dell’ad 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36,
comma 2 quater, del di n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 – applicabile ratione
temporis alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione – la notificazione è
nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatolo e l’agente postale
non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.” (Cass. 21725/2012),
chiarendosi però che “l’adempimento costituito dall’invio della raccomandata di avviso previsto
dal sesto comma dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 è imposto solo per le notifiche
eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come
espressamente previsto dall’art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non
possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazioni del legislatore
relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili.” (Cass. 6345/2013).
2. Il secondo motivo è inammissibile. La parte, dolendosi di un affermato carattere assoluto
della presunzione di conoscenza in capo al destinatario della notifica pervenuta con
avviso di ricevimento al portiere dello stabile, omette di cogliere, oltre che di
censurare, la ratio decidendi della pronuncia di merito che, all’opposto, ebbe a
riconoscere, con l’allocazione dell’onere della prova contraria in capo al contribuente,
la superabilità di ogni significato traibile dalla citata presunzione. Sul punto, manca
ogni deduzione di offerta di prova, oltre che di descrizione autosufficiente nel motivo
di doglianza di come e quando la relativa critica sia stata svolta avanti alla C.T.R.
4. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese in capo al ricorrente, secondo
le regole della soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità, liquidandole in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

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estensor

erro

Nella vicenda di causa l’avviso di accertamento n.5310053645 venne notificato, nel
modo anzidetto, il 23 maggio 1998, dunque già vigente la ricordata prerogativa, più
ampia di quella ascritta alle originarie facoltà dell’Ufficio finanziario dal d.l. 261/1990.
Tant’è che, a riprova della citata latitudine, questa Corte ha anche statuito che a partire
dalla citata data, ammessa “l’amministrazione finanziaria [a] provvedere direttamente alla
notifica degli atti al contribuente, avvalendosi del servizio postale, è viziata da error in iudicando
la sentenza di merito la quale abbia ritenuto nulla la notificazione di un avviso di accertamento
compiuta dopo la suddetta data dall’amministrazione … senza avvalersi del messo comunale.”
(Cass. 15284/2008).

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2013.

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