Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19771 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 19771 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

c.uzc
sul ricorso iscritto al n. 18814/2013 R.G. proposto da
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
TRIGLIONE SERAFINA GRAZIA, in qualità di erede di Barracchia Pietro,
SOLDANI SERGIO, SOLDANI DOMENICO e SOLDANI ALESSANDRO, in qualità di eredi di Soldani Francesco, rappresentati e difesi dall’Avv. Cataldo Rosito, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi, n. 20, presso lo studio
dell’Avv. Costantino Maddalena Ferraiuolo;
– controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1255/12 depositata il 3
dicembre 2012.

Data pubblicazione: 25/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2018
dal Consigliere Guido Mercolino.

Ritenuto che con sentenza del 2 ottobre 2003 la Corte d’appello di Bari
rigettò la domanda di rideterminazione dell’indennità dovuta a Pietro Barracchia e Francesco Soldani per l’espropriazione di due aree della superficie

foglio 24, nella maggiore consistenza delle particelle 497, 97, 98, 119 e
146, ed espropriate in favore dell’Anas S.p.a. per la realizzazione di una variante esterna agli abitati di Trani e Bisceglie;
che, a seguito della cassazione della predetta sentenza, disposta da
questa Corte con sentenza del 30 gennaio 2009, n. 2437, la Corte d’appello,
pronunciando in sede di rinvio, ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo a Sergio, Domenico e Alessandro Soldani, in qualità di eredi di Francesco Soldani, la somma di Euro 245.682,03, ed a Serafina Grazia Triglione,
in qualità di erede di Pietro Barracchia, la somma di Euro 159.602,90, oltre
interessi dal 28 settembre 1984, ed ordinandone il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti;
che avverso quest’ultima sentenza l’Anas ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria, al quale la
Triglione ed i Soldani hanno resistito con controricorso, anch’esso illustrato
con memoria.

Considerato che, pur avendo dichiarato nella premessa del ricorso che
la sentenza impugnata è stata notificata il 31 maggio 2013, la ricorrente
non ha assolto l’onere, posto a suo carico dall’art. 369, secondo comma, n.
2 cod. proc. civ., di depositare la copia notificata del provvedimento, ma si è
limitata a produrne una copia autentica, non corredata dalla relata di notifica, in tal modo impedendo l’accertamento della tempestività dell’impugnazione;
che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, ai sensi del primo
comma dell’art. 369 cit., non avendo la ricorrente posto rimedio al predetto
inadempimento mediante la separata produzione della copia notificata della

2

rispettivamente di 5.494 e 7.592 mq. site in Trani, riportate in Catasto al

sentenza, nelle forme prescritte dall’art. 372, secondo comma, cod. proc.
civ., applicabile in via estensiva ai documenti concernenti la procedibilità del
ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass., Sez. I,
24/08/2015, n. 17092; Cass., Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11376);
che tale pronuncia, riflettendo l’inosservanza di una disposizione volta a
consentire il necessario riscontro in ordine al tempestivo esercizio del diritto

può aver luogo soltanto entro il termine previsto dall’art. 325, secondo
comma, cod. proc. civ., riveste carattere preliminare rispetto alla stessa dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ed è dovuta indipendentemente da
una specifica eccezione del controricorrente, a garanzia del rispetto del vincolo pubblicistico della cosa giudicata formale (cfr. Cass., Sez. V1, 15 marzo
2013, n. 6706);
che le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come
dal dispositivo.

P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 22/01/2018
Funzion.:1.;
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13.4 ME,

d’impugnazione, che una volta intervenuta la notificazione della sentenza

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