Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19771 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2565/2018 R.G. proposto da:

V.V., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Giuseppe SPAGNUOLO, ed elettivamente domiciliato

in Roma, alla via Appia Nuova, n. 37, presso lo studio legale del

predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4994/04/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il

05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di due estratti di ruolo e delle conseguenti cartelle di pagamento di quanto dal V. dovuto per IRPEf relativamente agli anni d’imposta 1995 e 2000, che il medesimo sosteneva non essergli mai state notificate, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che “deve ritenersi inammissibile ogni impugnazione relativa ai ruoli ed alle cartelle limitatamente ai vizi propri degli stessi ed alla prescrizione maturata prima della procedura esecutiva nel settembre 2014”, essendo in tale data intervenuta la conoscenza dei ruoli; rigettava inoltre l’eccezione di prescrizione formulata con riferimento al periodo successivo all’avvio della procedura esecutiva per non essere decorso il relativo termine;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicano le intimate con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso vengono dedotti “impugnabilità dell’estratto di ruolo; interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, omessa prova della ritualità della notifica”, ma in realtà il ricorrente svolge argomentazioni solo con riferimento all’impugnabilità dell’estratto di ruolo e all’interesse ad agire conseguente alla intervenuta conoscenza dell’emissione del medesimo.

2. Con il secondo motivo, pur deducendo la “violazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa prova di atti interruttivi della prescrizione, onere della prova”, il ricorrente si limita ad argomentare sull’inapplicabilità alla cartella di pagamento dell’art. 2593 c.c..

3. Con il terzo motivo deduce l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione con riferimento ad una delle due cartelle impugnate.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, non avendo il ricorrente censurato la statuizione di merito di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per tardività dello stesso, costituente autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la statuizione impugnata, che rende del tutto superfluo l’esame dei motivi di ricorso.

5. Invero, i giudici di appello hanno affermato in maniera assolutamente chiara che “a prescindere dalla data di notifica delle cartelle a monte, la conoscenza dei ruoli (è) intervenuta almeno alla data dell’intervento di Equitalia nella procedura esecutiva nel settembre 2014” (circostanza, questa, espressamente ammessa dallo stesso ricorrente ai fogli 1 e 6 del ricorso) e che “Conseguentemente deve ritenersi inammissibile ogni impugnazione relativa ai ruoli ed alle cartelle limitatamente ai vizi propri degli stessi ed alla prescrizione maturata prima della procedura esecutiva” nel settembre 2014.

6. Orbene, “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802 – 01, nonchè Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802 – 01).

7. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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