Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19771 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 12/07/2021), n.19771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 8536 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Spadafora & Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

nonché

Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria n. 225/04/14, depositata in data 13

febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 225/04/14/, depositata in data 13 febbraio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Calabria, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Spadafora & Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 83/07/10 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per omesso versamento della rata di condono, ex L. n. 289 del 2002, relativa agli anni 2003-2004;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che era “inesistente” la notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione (Equitalia) a mezzo servizio postale, senza l’intermediazione dei soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ovvero degli “ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimangono intimati la società contribuente e Equitalia Sud s.p.a.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, per avere la CTR rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che ricorresse un’ipotesi di “inesistenza” della notifica della cartella in quanto effettuata tramite servizio postale direttamente dall’agente della riscossione e non già tramite “gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge” come previsto dal citato art. 26, comma 1;

– preliminarmente questo Collegio rileva l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione;

– questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento, notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”;

– sul concetto di “termine ragionevolmente contenuto” entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;

– l’attività del richiedente, quindi, da “onere” passa a “dovere”, così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene quantificato il termine “ragionevolmente contenuto”, che viene determinato – in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) – nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. E’ conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del 2017; Cass. n. 32852 del 2019);

– in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Sez. un., n. 14916 del 20/07/2016);

– nella concreta vicenda, a fronte della sentenza impugnata depositata in data 13 febbraio 2014 e non notificata – risulta dagli atti: a) che il ricorso per cassazione – notificato correttamente in data 25 marzo 2015 ad Equitalia s.p.a.- era stato inoltrato tempestivamente per la notifica a mezzo posta, in data 25 marzo 2015, a Spadafora & Co s.r.l., contumace in appello, sia presso la sede legale in (OMISSIS) (CS), Corso Italia Complesso Penta s.n.c., che presso il procuratore domiciliatario di primo grado Dott. L.S. e avv.to L.A. con studio in (OMISSIS); b) che il plico non era stato ivi consegnato per irreperibilità dei destinatari, come da attestazione del 27 marzo 2015; c) che l’Agenzia delle entrate aveva ripreso il processo notificatorio con notifica a mani proprie del ricorso, in data 29 giugno 2015 presso la sede legale in (OMISSIS) (CS) (OMISSIS) (risultata trasferita a tale indirizzo) e presso il procuratore domiciliatario di primo grado, Dott. L.S. e avv.to L. Antonio con studio in (OMISSIS) (andata a buon fine in data 30 giugno 2015);

– invero, benché il mancato esito positivo del primo tentativo di notifica, dunque, non sia dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, quest’ultima, tuttavia, non ha dimostrato di avere riattivato la procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza che costituisce circostanza pur sempre a carico probatorio del notificante e che, dunque, in mancanza di diversa prova deve farsi coincidere con la data di attestata irreperibilità del destinatario (27/3/2015) – dell’esito negativo del primo tentativo di notifica;

– in mancanza di prova da parte dell’Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica oltre il termine ai sensi dell’art. 327 c.p.c.;

– in considerazione del consolidamento giurisprudenziale in materia dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del

giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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