Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19771 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.09/08/2017), n. 19771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso
dall’Ufficio, dell’ordinanza della Corte di cassazione 5 maggio
2017, n. 11048, che ha deciso il ricorso proposto da:
REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO
REGIONALE RISORSE AGRICOLE SICILIA, in persona dell’Assessore pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
C.S.;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/7/2017 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.
Fatto
RITENUTO
che:
– su iniziativa dell’Ufficio (art. 391-bis c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, comma 1 bis così come inserito dall’allegato alla Legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197) è stato promosso il procedimento di correzione di errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione 5 maggio 2017, n. 11048, con cui, pronunciando sul ricorso n. 13980/2015 proposto dall’Assessorato Regionale Risorse Agricole alimentari della Regione Sicilia avverso la sentenza n. 1039/2014 del Tribunale di Palermo, depositata 1’8/5/2014, cui aveva fatto seguito l’ordinanza della Corte di appello di Palermo dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è stato accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Palermo;
– il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti;
– non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’ordinanza è affetta da errore materiale laddove nel dispositivo il giudice di rinvio viene indicato nel Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice anzichè nella Corte di appello di Palermo, in diversa composizione;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
dispone la correzione dell’ordinanza in epigrafe nel senso che laddove nel dispositivo leggesi: “rinvia anche per le spese al Tribunale di Palermo, in persona di diverso giudice”, debba leggersi ed intendersi: “rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione”.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017