Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19771 del 04/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 04/10/2016), n.19771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19785-2012 proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA – CONSIGLIO (REGIONALE), C.f. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato COSCO GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO GUALTIERI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 786/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/08/2011 R.G. N. 290/2009 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato PAOLO FALZEA;

udito l’Avvocato ALFREDO GUALTIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO cARMELO, che ha concluso:

chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della

L.R. Calabria n. 8 del 1996, art. 11 come aggiunto dalla L.R. n. 25

del 2001, art. 5 in relazione all’art. 97 Cost..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha respinto le domande degli attuali ricorrenti i quali, nel convenire in giudizio la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla costituzione del rapporto di impiego a tempo indeterminato, in via principale con decorrenza dalla data di assunzione delle 85 unità che avevano partecipato alla procedura selettiva indetta il (OMISSIS), ed in subordine dal (OMISSIS), data di pubblicazione del bando di concorso relativo alla assunzione di complessivi 58 impiegati di categoria D1 e C1. I ricorrenti avevano, inoltre, domandato la condanna della Regione alla stipula dei contratti di lavoro individuali ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalle date sopra indicate.

2 – La Corte territoriale ha premesso che gli originari ricorrenti avevano tutti partecipato alla selezione indetta dal Segretariato generale del Consiglio Regionale della Calabria in data 28.11.2001, selezione riservata ai soggetti indicati nella L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, artt. 4 e 5. All’esito della procedura, previa approvazione delle graduatorie, la segreteria dell’ufficio di Presidenza aveva disposto, con atto dell’8 agosto 2002 n. 174, la assunzione di complessive 85 unità, suddivise nelle categorie B, C e D, da assegnare alla struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali. I ricorrenti non erano stati inclusi fra i destinatari della proposta di assunzione, perchè non utilmente collocati nelle graduatorie formate per ciascuna categoria. Successivamente, con determinazione del 26.11.2004, erano stati approvati i bandi di concorso pubblico per la assunzione di personale delle categorie C1 e D1 e con nota del 3 luglio 2008 era stato precisato il calendario delle prove selettive.

3 – In diritto la Corte ha osservato che:

a) doveva essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i ricorrenti avevano agito in giudizio sostenendo di essere titolari del diritto soggettivo alla assunzione, sulla base della graduatoria approvata all’esito della procedura selettiva e senza contestare la formulazione della stessa;

b) aveva errato il Tribunale nel ritenere parzialmente fondati i ricorsi e nell’accogliere la domanda di scorrimento della graduatoria, non essendo l’istituto applicabile alla fattispecie, per plurime ragioni;

c) il bando con il quale era stata avviata la procedura selettiva riservata, infatti, non conteneva alcuna previsione in merito alla permanenza di efficacia della graduatoria ed al riguardo non potevano essere condivise le conclusioni del giudice di prime cure, che aveva preteso di desumere la ultrattività della graduatoria dal generico richiamo alle disposizioni vigenti, contenuto nell’art. 13;

d) il Tribunale aveva, poi, errato nel ritenere che con l’indizione dei concorsi del dicembre 2004 la pubblica amministrazione avesse manifestato la volontà di coprire le medesime vacanze alle quali si riferiva la procedura selettiva riservata, poichè, al contrario, quest’ultima riguardava soggetti da assegnare alla struttura ausiliaria di supporto ai gruppi ed alle strutture speciali, mentre i concorsi successivamente banditi riguardavano la dotazione organica del Consiglio Regionale;

e) i ricorrenti, inoltre, avevano partecipato ad una procedura selettiva incentrata su semplici colloqui e riservata solo ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 25 del 2001, mentre nel dicembre 2004 erano stati banditi concorsi pubblici rivolti principalmente agli esterni che prevedevano una preselezione, una prova scritta ed un esame orale;

f) la L.R. 17 agosto 2009, n. 27, definita di interpretazione autentica della L.R. 13 maggio 1996, n. 8, artt. 10 bis ed 11 bis aveva fatto divieto di utilizzare l’istituto dello scorrimento in relazione alle graduatorie formate all’esito delle procedure selettive riservate, ma il legislatore si era di fatto limitato ad esplicitare una soluzione alla quale già si poteva pervenire sulla base della legislazione previgente;

g) non aveva, pertanto, alcuna rilevanza la questione della legittimità costituzionale della norma interpretativa, sollevata dalla difesa degli appellati – appellanti incidentali;

h) era anche infondata la domanda principale, respinta dal Tribunale e riproposta con impugnazione incidentale, poichè la circostanza della mancata indicazione nell’originario bando del numero dei posti da coprire all’esito della procedura selettiva riservata non faceva sorgere il diritto alla assunzione per tutti i partecipanti positivamente valutati;

i) la amministrazione si era riservata il potere di dettare ulteriori norme integrative della procedura e ciò aveva fatto, innanzitutto disponendo la formazione di distinte graduatorie per categorie e non per le singole strutture speciali, e determinando, poi, il numero dei candidati da assumere, una volta valutate le effettive esigenze da soddisfare;

j) in ogni caso sulla dedotta illegittimità di detto modus operandi non poteva essere fondata la domanda di assunzione, poichè il vizio avrebbe eventualmente determinato la illegittimità della procedura nella sua totalità, e certo non legittimato la richiesta di costituzione del rapporto con tutti i partecipanti ritenuti idonei.

4 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi, articolati in più punti. Hanno resistito con distinti controricorsi il Consiglio regionale della Regione Calabria e la Regione Calabria, eccependo anche la inammissibilità della impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dei controricorrenti e basata sulla omessa notifica della impugnazione al Consiglio Regionale della Regione Calabria, in persona del suo Presidente pro tempore.

La L.R. 12 giugno 2009, n. 19, art. 61, comma 2, nell’integrare la L.R. n. 51 del 1991, art. 3 ha attribuito al Presidente del Consiglio Regionale la rappresentanza processuale in relazione alle controversie aventi ad oggetto “gli atti di amministrazione del personale del ruolo consiliare, ivi comprese tutte le procedure concorsuali”.

L’appello era stato promosso, in data antecedente alla entrata in vigore della nuova normativa, dalla Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, con il patrocinio dell’Avv. Alfredo Gualtieri ed alla causa era stato, poi, riunito il procedimento n. 402/2009 R.G., nel quale la Regione si era costituita, in persona del Presidente del Consiglio Regionale, sempre avvalendosi del patrocinio del medesimo difensore. Nei giudizi riuniti in grado di appello, quindi, la Regione (appellante nel procedimento n. 290/2009 ed appellata – appellante incidentale in quello iscritto al n. 402/2009) aveva fatto valere la rappresentanza processuale di entrambi gli organi ai quali il relativo potere era stato attribuito dalla normativa succedutasi nel tempo.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 28 agosto 2012 “alla Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Alfredo Gualtieri” ed a seguito della notificazione la Regione si è costituita, con distinti controricorsi, in persona sia del Presidente della Giunta Regionale, sia del Presidente del Consiglio Regionale.

Non si ravvisa, pertanto, la eccepita inammissibilità del ricorso, poichè, come hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte, anche nella ipotesi in cui l’impugnazione sia diretta nei confronti di una pluralità di parti (e non è questo il caso nel quale, invece, la parte resta unicamente la Regione Calabria), il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (Cass. S.U. 15.12.2008 n. 29290), sicchè non è affetta da nullità la notifica nell’ipotesi in cui allo stesso venga notificato un unico atto.

Si aggiunga che l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria di ogni eventuale profilo di nullità, poichè la Regione Calabria, costituendosi nei modi di cui si è detto, con entrambi i controricorsi ha replicato nel merito ai motivi di impugnazione.

2 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “illegittimità della decisione della Corte di Appello di Catanzaro di non accogliere l’appello principale dei sigg.ri T.B. ed altri e incidentale dei sigg.ri M.D. ed altri. Violazione dell’art. 97 Cost. e della L.R. n. 25 del 2001. Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’abuso del potere di normazione riconosciuto all’Amministrazione regionale”.

Richiamano la disciplina dettata dalla L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, che, all’art. 4, aveva previsto la assunzione nella dotazione organica del Consiglio Regionale o della Struttura Ausiliaria, previo concorso per titoli ed esami, del personale che all’entrata in vigore della legge si trovava ” con rapporto di diritto privato… alle dipendenze delle Strutture Speciali dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni Permanenti, delle Commissioni Speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti” nonchè del personale che avesse “prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella Struttura Speciale dell’Ufficio di Presidenza”. L’art. 5 CIT. Legge aveva, inoltre, istituito la Struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse, prevedendo che il personale sarebbe stato reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami, riservato, in prima applicazione, a coloro i quali avessero in atto, al momento della entrata in vigore della legge, “un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari…” o avessero “conseguito un’anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura”.

Deducono che il concorso era stato bandito e si era svolto con modalità diverse dalla previsione legislativa, poichè la Regione si era limitata ad effettuare una prova di idoneità, consistita in un semplice colloquio, e non aveva preventivamente indicato il numero dei posti disponibili.

Assumono che in tal modo l’ente avrebbe sostanzialmente assunto l’obbligo di instaurare il rapporto a tempo indeterminato con tutti i candidati ritenuti idonei e denunciano la illegittimità degli atti successivi con i quali, pur a fronte di disponibilità di posti in organico, il personale da destinare ai gruppi ed alle strutture speciali era stato limitato ad 85 unità, ripartite fra le categorie B, C e D. Affermano la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la amministrazione potesse successivamente integrare il bando di concorso, sulla base della riserva contenuta nell’art. 13 dello stesso bando, e ciò perchè il numero dei posti da mettere a concorso è un elemento essenziale, non suscettibile di essere qualificato come semplice integrazione.

Rilevano, infine, che, essendosi svolti semplici colloqui e non prove selettive in senso proprio, l’Amministrazione non disponeva degli elementi necessari per formare una graduatoria, sicchè avrebbe dovuto prendere atto della idoneità dei partecipanti alla selezione e procedere, conseguentemente, alla loro assunzione.

2.1 – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha fondato la pronuncia di rigetto della domanda principale, reiterata in grado di appello, su una duplice ratio decidendi, avendo, da un lato, affermato che la Regione, esercitando la facoltà attribuita dall’art. 13 del bando, ben poteva integrare con atti successivi le norme destinate a disciplinare la procedura; d’altro evidenziato che, in ogni caso, la dedotta illegittimità non avrebbe potuto dare fondamento alla domanda per la decisiva ragione che la stessa “dovrebbe necessariamente coinvolgere tutta la procedura di selezione e, quindi, anche la posizione degli appellanti incidentali, ai quali resterebbe preclusa la possibilità di avanzare domanda di costituzione del rapporto di lavoro sulla base di selezione da loro ritenuta affetta da vizi incidenti sulla sua legittimità” (pag. 37 della motivazione).

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cass. S.U. 29.3.2013 n. 7931).

Nel caso di specie i ricorrenti hanno a lungo argomentato sulla erroneità della interpretazione del bando, e della clausola 13 in particolare, nonchè sulla difformità della selezione rispetto alle previsioni della L.R. n. 25 del 2001, artt. 4 e 5 ma nulla hanno dedotto sull’altra ragione del rigetto, definita dalla Corte territoriale “decisiva”, ossia non hanno indicato le ragioni per le quali il diritto alla assunzione poteva essere fondato su una procedura selettiva da loro stessi ritenuta illegittima, perchè non conforme alle prescrizioni di legge.

2.2 – Si deve, poi, aggiungere che, nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede alla Corte di cassare la sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Il ricorrente, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso, con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (in tal senso fra le più recenti Cass. 15.7.2015 n. 14784).

Nel caso di specie i ricorrenti, pur fondando la loro pretesa sul bando con il quale la procedura era stata avviata, nella sua formulazione originaria, non hanno provveduto a trascrivere nel ricorso, neppure per estratto, il contenuto dell’atto, nè hanno precisato quando e dove il documento era stato prodotto nei precedenti gradi di merito. Al riguardo va ribadito che, per il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” può essere soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ma solo a condizione che nel ricorso sia contenuta la specifica indicazione, richiesta a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, non solo del contenuto di detti atti e documenti, ma anche dei dati necessari al reperimento degli stessi (ex plurimis Cass. 11.1.2016 n. 195).

3 – Il secondo motivo, articolato in più punti, censura la sentenza impugnata per “violazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 15, comma 7, della L. n. 488 del 1999, art. 20, comma 3, della L. n. 350 del 2005, art. 3, comma 61, – insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alle ragioni della disapplicazione delle predette disposizioni normative”.

Rilevano, in sintesi, i ricorrenti che la Corte territoriale, nell’escludere che nella specie potesse operare il principio del necessario scorrimento della graduatoria, non aveva considerato le norme di legge richiamate nella rubrica, che, a prescindere da una espressa previsione contenuta nel bando, riconoscono validità ed efficacia alle graduatorie concorsuali, oltre i limiti temporali del concorso stesso. Il giudice di appello, inoltre, aveva errato nel ritenere che il concorso del (OMISSIS) si riferisse a posti vacanti dell’organico del Consiglio regionale diversi da quelli per i quali la procedura selettiva riservata era stata bandita ed espletata, giacchè, al contrario, la Delib. 22 settembre 2004 rappresentava la necessità di colmare le carenze della dotazione organica in relazione a categorie (D1 e C1) già interessate dalla precedente selezione.

Aggiungono, infine, i ricorrenti che anche un concorso riservato ha natura di procedura pubblica di assunzione, con la conseguenza che il diritto allo scorrimento della graduatoria non può essere escluso facendo leva solo sul fatto che quest’ultima sia stata formata all’esito di una procedura selettiva riservata.

3.1 – La ritenuta insussistenza del diritto allo scorrimento è censurata anche con il terzo motivo che lamenta “insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio: l’asserita irrilevanza della determinazione del Consiglio regionale di procedere all’assunzione di personale con gli avvisi pubblicati nel B.U.R.C. (OMISSIS) in ordine all’obbligo dell’Amministrazione regionale di assumere i ricorrenti”. Si sostiene che nessuna rilevanza poteva essere attribuita alle diverse modalità di selezione, poichè sufficiente per far sorgere il diritto alla assunzione doveva ritenersi la manifestata volontà di assumere personale con le medesime qualifiche e per le stesse mansioni.

3.2. – I motivi, che per la loro stretta connessione vanno trattati unitariamente, presentano i medesimi profili di inammissibilità evidenziati al punto 2.1, perchè i ricorrenti, pur fondando il loro diritto sul bando di concorso dell’anno (OMISSIS), che comparano con quello risalente al (OMISSIS), non trascrivono, neppure per estratto, il contenuto degli atti rilevanti, nè indicano in quale sede e con quale modalità sarebbe avvenuta la produzione in giudizio.

3.3. – Osserva, inoltre, il Collegio che sussistono plurimi profili di infondatezza della pretesa.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (fra le più recenti, in tal senso, Cass. S.U. 6.5.2013 n. 10404).

E’ stato precisato anche, in fattispecie non dissimile da quella oggetto di causa, che il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria, non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, sicchè, nel caso in cui quest’ultima sia qualificabile come interesse legittimo, operano i limiti posti al controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5 confermati, nella materia del lavoro pubblico, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, e resta esclusa la possibilità di disporre l’annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere che si assumono non conformi a legge, la cui rimozione farebbe assumere alla situazione giuridica azionata la consistenza di diritto soggettivo (Cass. 6 marzo 2009 n. 5588 e negli stessi termini, quanto alla qualificazione giuridica della situazione giuridica soggettiva, Cass. 7.10.2015 n. 2079).

Nel caso di specie i ricorrenti, pur agendo per il riconoscimento del loro diritto alla assunzione in forza dello “scorrimento” della graduatoria, lo prospettano come consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, e, quindi, sostanzialmente chiedono tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo.

In altri termini l’atto di indizione del nuovo concorso non viene in considerazione quale presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensì quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione, non consentita in questa sede.

Ne discende, pertanto, la infondatezza della pretesa.

3.2 – Alle assorbenti considerazioni che precedono si deve aggiungere, per completezza, che il principio del necessario scorrimento della graduatoria e le disposizioni normative dalle quali lo stesso si ricava non sono applicabili alle procedure selettive riservate, poichè, come osservato dalla Corte Costituzionale in plurime pronunce, queste ultime, poichè costituiscono una eccezione al principio del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici nonchè ai principi di uguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, possono essere legittimamente indette “solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” (fra le più recenti Corte Cost. 26.1.2015 n. 7 che richiama le sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011; n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006).

Proprio la straordinarietà delle esigenze che devono ricorrere affinchè la procedura riservata sia costituzionalmente legittima, esclude in radice la ultrattività della graduatoria, anche nelle ipotesi in cui dette esigenze possano essere ravvisate, poichè una volta che le stesse siano state soddisfatte mediante la procedura riservata, torna necessariamente ad espandersi il principio della necessaria pubblicità del concorso.

Non a caso la Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 1 aprile 2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 17, comma 4, che aveva autorizzato la Giunta regionale ad utilizzare, per l’inserimento negli organici degli enti regionali e pararegionali, proprio la graduatoria della quale qui si discute, rilevando che detta autorizzazione allo scorrimento, violava il principio del pubblico concorso per l’accesso agli uffici pubblici.

3.3- Le plurime ragioni di infondatezza della domanda sopra evidenziate rendono non rilevante la questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 8 del 1996, artt. 10 bis e 11 bis inseriti dalla L.R. n. 25 del 2001, sollevata nel corso della discussione orale dalla Procura Generale, poichè l’esito del giudizio non dipende dalla applicazione delle norme delle quali si assume la illegittimità nè ricorrono nella fattispecie i presupposti valutati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 110 del 2015, con la quale la stessa Corte ha ritenuto che il giudice di legittimità possa attivare il procedimento incidentale quando la questione, sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, sia destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri.

3.4 – Per le medesime ragioni non è rilevante la questione, riproposta con il quinto motivo di ricorso, della legittimità costituzionale della L.R. n. 27 del 2009, art. 1, con la quale la Regione Calabria, nel dettare la interpretazione autentica delle norme richiamate al punto che precede, ha stabilito che le stesse “sono da interpretare nel senso che il concorso riservato, finalizzato alla copertura dell’organico della Struttura ausiliaria di supporto permanente ai Gruppi ed alle strutture speciali, è da intendersi “una tantum”, per i soli posti individuati ai sensi di quanto disposto dalla cit. L.R. 13 maggio 1996, n. 8, dall’art. 11 bis, comma 3 introdotto dalla L.R. 29 ottobre 2001, n. 25, art. 5 senza scorrimento di graduatoria.”.

La pronuncia di rigetto del ricorso, infatti, prescinde del tutto dalla applicazione della norma della quale si assume la illegittimità, sicchè la questione è priva della necessaria rilevanza.

4 – Infine è infondato anche il quarto motivo con il quale i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenienza della L. n. 8 del 2010, con la quale la Giunta regionale era stata autorizzata ad utilizzare la graduatoria del personale dichiarato idoneo con Det. Dirigenziale 8 agosto 2002, n. 284.

Anche a voler prescindere dall’assorbente rilievo, valorizzato dal giudice di appello, della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma, si deve evidenziare che la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi (in tal senso fra le più recenti Cass. 16.3.2015 n. 5188).

Entrambe dette condizioni difettano nella fattispecie, essendo evidente che l’impegno espresso dalla Regione ad avvalersi della graduatoria sopra richiamata (impegno ritenuto, come si è detto, incostituzionale) lasciava del tutto impregiudicate le domande con le quali i ricorrenti avevano chiesto che venisse riconosciuto il diritto alla assunzione dall’anno (OMISSIS), o in subordine dal (OMISSIS), ed a percepire le retribuzioni che sarebbero state corrisposte ove il rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse stato instaurato.

5 – Il ricorso va, quindi, respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Regione Calabria, liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai fini della quantificazione e della liquidazione delle spese non può rilevare la costituzione in giudizio della controricorrente sia in persona del Presidente del Consiglio del Regionale, sia per mezzo del Presidente della Giunta, poichè la parte nei cui confronti le domande sono state fatte valere resta unica, nonostante la modificazione della legittimazione processuale intervenuta in corso di causa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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