Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19770 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19770 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2707-2007 proposto da:
GOTTI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAllA
CAVOUR,

presso

la

cancelleria ,della

CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
BRIGNOLO GORLA PAOLO ALBERTO, MORONI MATTEO giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 28/08/2013

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 163/2005 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 14/11/2005;

udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi alla CTP di Milano Gotti Marina, socia nella misura del 90% della S.E.S.P.I.
sas di G. Cianfarini & C. (società di intermediazione immobiliare), impugnava l’avviso di accertamento, con
il quale l’Ufficio, in applicazione dei parametri previsti dal DPCM 29-1-1996, aveva rettificato il reddito di
partecipazione da essa contribuente dichiarato per l’anno 1996, elevando il reddito della società (che non
aveva accolto l’invito dell’Ufficio al contradditorio) da una dichiarata perdita di lire 41.609.000 ad un

L’adita CTP accoglieva il ricorso, rilevando che l’assenza del parere del Consiglio di Stato rendeva invalido,
e quindi da disapplicare, il menzionato DPCM, e, di conseguenza, illegittimo l’impugnato avviso di
accertamento per mancanza del suo presupposto normativo.
Con sentenza depositata il 14-11-2005 la CTR Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio,
dichiarava legittimo l’avviso di accertamento in questione; in particolare la CTR rilevava: che, non avendo
portata innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, era da escludere la natura di “regolamento”
del su menzionato DPCM, e, di conseguenza, l’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato; che l’Ufficio,
anche tenendo conto della mancata adesione del contribuente all’invito al contradditorio, aveva
legittimamente fatto ricorso alla presunzione fondata sui parametri; che il contribuente non aveva fornito
elementi idonei a spiegare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli determinati sulla base dei parametri.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Gotti Marina, affidato a due motivi.
Con il primo motivo la contribuente, deducendo —ex art. 360 n. 5 cpc- omessa, insufficiente e contradditoria
motivazione, sosteneva che la CTR aveva completamente trascurato un punto decisivo della controversia
(sussistenza in capo alla ricorrente delle esimenti specifiche relativamente all’applicazione dei parametri).
Con il secondo motivo la contribuente deduceva:
violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma lett. d) dpr 600/73, e dell’art. 54, comma 2, ult. periodo,
dpr 633/1972, in quanto la CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento impugnato, pur essendo lo stesso
fondato solo sui parametri, che invece da soli (nonostante la mancata adesione del contribuente all’invito al
contradditorio) non potevano costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, come invece richiesto dalle
su menzionate disposizioni di legge;
la mancata corretta applicazione dell’art. 38, comma 3, DPR 600/73, non avendo l’Amministrazione
considerato tutte le presunzioni gravi, precise e concordanti, e, in particolare, l’effettiva situazione del
contribuente rispetto agli anni precedenti e successivi;
l’illegittimità dell’accertamento, in quanto fondato su DPCM, da ritenersi invalido perché, contenendo
previsioni di carattere generale ed astratto ed avendo quindi natura regolamentare, doveva essere prec
ex art. 17 L. 400/88, dal parere del Consiglio di Stato.

reddito di impresa di lire 259.938.000.

InFITTF. flR7n 1 .;,-rn ii,71,01VE

Al .S.ENST
N. :3 L

Resistevano con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato
dall’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel giudizio di
merito ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali; di conseguenza,

Sempre preliminarmente va rilevato che “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno
dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e
la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. Sez. unite 14815/2008).
Nel caso di specie, nel quale un socio di società di persone ha impugnato un avviso di accertamento relativo
al reddito di partecipazione nella detta società e non ha fatto valere questioni personali, va, pertanto
riscontrata la violazione del su indicato litisconsorzio (non avendo partecipato al presente giudizio né la
società né i soci) e va, quindi, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla CTP di Milano, che si
atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU..
In considerazione del rilievo d’ufficio della questione e del recente consolidarsi del principio di cui sopra, si
ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

il controricorso dell’Avvocatura dello Stato va esaminato unicamente con riguardo all’Agenzia delle Entrate.

P. Q. M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla CTP di Milano;
dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 26-6-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

tlitPOSITATO IN C CEL LERZ
.

2-8 _a-2013

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