Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19770 del 27/09/2011
Cassazione civile sez. I, 27/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9488/2010 proposto da:
C.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRASSO Biagio, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 1346/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’11/02/09, depositato il 17/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.A. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 17 febbraio 2009 che ha rigettato la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 23 ottobre 1992 non ancora definito al 3 marzo 2008, data di presentazione della domanda ex L. n. 89 del 2001, in quanto la mancata presentazione dell’istanza di prelievo per tutta la durata del giudizio dimostrerebbe la consapevolezza dell’infondatezza della domanda.
Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale la mancata adozione di misure sollecitatorie della definizione del giudizio dimostrerebbe la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa e quindi l’assenza di pregiudizio morale.
Il ricorso è fondato.
E’ infatti costante orientamento di questa Corte che la mancanza dell’istanza di prelievo o la ritardata presentazione di essa non esclude il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del processo davanti al giudice amministrativo, ma può incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 c.c., all’avente diritto. Pertanto il giudice del merito non può ritenere provata la consapevolezza dell’infondatezza della domanda per il solo fatto che non sia stata presentata istanza di prelievo.
L’ accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..
Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato circa sedici anni si ritiene equo liquidare un indennizzo pari a Euro 500,00 per anno e quindi la somma complessiva di Euro 8.000,00.
Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 8.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore degli avvocati Paolo Varriale quanto al giudizio di merito e Biagio Grasso per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011