Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19770 del 25/07/2018
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19770 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Rep.
sul ricorso 27462-2015 proposto da:
Ud.
COMUNE di CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro
CU (
tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentate e difeso dall’avvocato MATTEO IACOVELLI;
– ricorrente contro
BO.CO.GE .
S.P.A.,
già Bonifati S.p.a.
Costruzioni
Generali, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
D’AREZZO n.28, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
CARBONE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUIDO MANCINI;
UNIPOLSAI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
AVEZZANA n.1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
MANFREDINI, rappresentata
MAURIZIO RUDALLI;
e
difesa dall’avvocato
Data pubblicazione: 25/07/2018
- controricorrenti –
avverso la sentenza n. 194/2015 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 08/09/2015;
2
Decreto
Il Presidente della Prima sezione civile,
R.G. 27462/2015
ritenuto che:
– con ricorso notificato il 16 novembre 2015 il Comune di Campobasso ha
Oggetto: appalto di opere
pubbliche; estinzione del
giudizio per rinuncia.
impugnato per cassazione, nei confronti di 130.CO.GE . s.p.a. e di
UNIPOLSAI s.p.a., la sentenza della Corte di appello di Campobasso n.
194/15 pubblicata in data 8 settembre 2015;
2015;
– con atto notificato alle controparti il 16 marzo e il 9 aprile 2018 e
depositato il 26 aprile 2018, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al
ricorso per cassazione;
– con atto notificato alle controparti il 13 aprile 2018 e depositato il 23 aprile
2018 la IMPPREPAR —Impregilo Partecipazioni s.p.a., già BO.CO.GE .
s.p.a., ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso formulata dal Comune
di Campobasso e di rinunciare al proprio controricorso;
avendo la
IMPPREPAR —Impreizilo Partecipazioni s.p.a.. già BO.CO.GE . s.p.a.,
dichiarato di accettare la rinuncia del Comune di Campobasso. mentre
UNIPOLSAI s.p.a. non ha formulato richieste in ordine alle spese
processuali della fase – di legittimità. non si dispone pronuncia di condanna
alle spese (art. 391. commi 2 e 4. c.p.c.):
– non è stata ancora fissata la data della decisione;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018
Il Finizin7-1-!
no)
Rep .
– le parti intimate hanno depositato controricorsi, notificati il 23 dicembre
instaurato il contraddittorio sulla rinuncia al ricorso e
Cron .