Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19770 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 22/09/2020), n.19770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6610-2014 proposto da:

REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDISON SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOGOZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Edison s.p.a. – società produttrice e distributrice di gas metano anche per le province laziali – con istanza del 26.6.2005, inoltrò alla Regione Lazio istanza di rimborso dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano, relativamente alle vendite del prodotto registrate nelle province di Roma, Latina e Frosinone, chiedendo pertanto la restituzione dei crediti di imposta derivanti dai conguagli della dichiarazione di consumo per l’anno 2004, presentata nel febbraio 2005. Ciò in quanto le vendite di gas metano erano cessate (Roma e Latina) o fortemente diminuite (Frosinone), sicchè era risultato impossibile, per essa società, compensare il credito d’imposta maturato con i successivi versamenti. La Regione Lazio, con provvedimento del 10.4.2008, denegò il rimborso per il credito d’imposta degli anni 2001 e 2002, pari ad Euro 23.895,60 per la provincia di Latina e ad Euro 980.829,51 per la provincia di Frosinone, per essere maturata la decadenza biennale prevista, per la presentazione delle istanze di rimborso in tema di accise, dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, (T.U.A.). Edison propose quindi ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che lo respinse con sentenza n. 300/57/11. Proposto appello dalla contribuente, la C.T.R. del Lazio lo accolse con sentenza del 4.12.2013, riformando la prima decisione. Osservò il giudice d’appello che il sistema di pagamento dell’accisa sul gas metano, previsto dal T.U.A., art. 26, comma 8, (nel testo vigente ratione temporis), stabilisce una particolare modalità di calcolo (versamento di acconti mensili pari ad 1/12 dei consumi dell’anno precedente, con successivo eventuale conguaglio del contribuente, ovvero con insorgenza del relativo credito d’imposta, a seguito della dichiarazione annuale, da presentarsi entro il febbraio dell’anno successivo) che impone al creditore il meccanismo della compensazione, con la conseguenza che il credito si rinnova annualmente.

La Regione Lazio ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso Edison s.p.a., che ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 14 e 26, nonchè del D.Lgs. n. 398 del 1990, art. 16, e dell’art. 2968 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente, dopo aver richiamato il meccanismo di funzionamento del pagamento dell’accisa sul gas metano di cui al T.U.A., art. 26, ne invoca una lettura coordinata col disposto del cit. T.U.A., art. 14, (nel testo rispettivamente vigente, ratione temporis), che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso del credito d’imposta, evidenziando che ogni credito è “individualizzato” in rapporto all’anno d’imposta cui si riferisce, sicchè il dies a quo non può che individuarsi nella data di presentazione della relativa dichiarazione (ossia, la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è sorto).

2.1 – Il ricorso è infondato.

Sulla questione del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’accisa pagata in eccedenza, si è recentemente registrato un revirement nella giurisprudenza di questa Sezione. In particolare, il ripensamento (rispetto al precedente indirizzo maggioritario – v. in particolare, Cass. n. 13724/2017) è stato avviato da Cass. n. 16261/2019, così massimata: “In tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto “ex lege” dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza del D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, (TUA) per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione”.

Nella motivazione del citato precedente, si ripercorre la giurisprudenza di questa Sezione sulla questione, prevalentemente nel senso della “individualizzazione” del credito d’imposta in discorso, ritenendosi però preferibile la tesi propugnata da un isolato precedente di segno opposto (Cass. n. 9283/2013), reso in fattispecie identica a quella qui in esame. Si ritiene, nella sostanza, che la specialità delle modalità di pagamento dell’imposta in discorso comporti che l’eventuale credito d’imposta si sposta di volta in volta “in avanti”, funzionando in modo analogo al conto corrente, sicchè di anno in anno esso si rinnova. Ne consegue che, fin tanto che il rapporto tributario non si chiuda, il credito si confonde con quello dell’anno successivo e diventa un nuovo credito: la decadenza, quindi, inizia a decorrere dalla data dell’ultima dichiarazione presentata dal contribuente.

Tale impostazione è stata poi ribadita da ulteriori arresti, tra cui Cass. n. 27290/2019, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità.

Il ricorso non merita dunque accoglimento, perchè fondato sul presupposto della natura “individualizzata” del credito di rimborso dell’accisa versata in eccedenza, in realtà caratterizzato dall’essere “revolving”, e quindi mutevole di anno in anno, con conseguente spostamento in avanti del dies a quo della decadenza, nel senso sopra esposto, come correttamente accertato dalla C.T.R. nella vicenda in esame.

3.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Quanto alle spese di lite, la circostanza che solo di recente – e comunque in epoca successiva alla proposizione del ricorso – la giurisprudenza di questa Corte si sia stabilmente assestata ne giustifica ampiamente l’integrale compensazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 settembre 2019 e, a seguito di riconvocazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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