Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19770 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 12/07/2021), n.19770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13433/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Sofos Italia Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Fassari,

presso il quale è domiciliata in Roma, viale Trastevere n. 244,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 6074/50/2014, depositata in data 20 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Massa Carrara, aveva ritenuto infondati gli avvisi di accertamento per Iva, Ires e Irap per gli anni 2007, 2008 e 2009, emessi nei confronti di Sofos Italia Srl in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti per servizi fatturati dalle società estere Finsbury International Ltd., Shorelake Ltd e Web Communication & dversting ltd..

Sofos Italia Srl resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per aver la CTR statuito con motivazione meramente apparente.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. La CTR ha così motivato: “nel caso oggetto della presente decisione appare evidente che gli accerta tori e l’Ufficio non hanno basato la propria contestazione riferendo l’inesistenza delle operazioni a presunzioni gravi, precise e concordanti. L’attività accertativa appare non essere stata minimamente esperita, essendo stato semplicemente dedotto che le società straniere emittenti le fatture contestate sarebbero state parte di un ampio disegno criminoso evasivo, non ben delineato sotto il profilo probatorio. Da tale assunto sarebbe derivata la falsità documentale delle fatture contestate. La società Sofos Italia Srl, d’altro canto, ha dimostrato, seppure in maniera non del tutto esaustiva, l’effettuazione delle operazioni ritenute dall’Ufficio inesistenti”.

2.2. La CTR, dunque, ha affermato che l’unico elemento posto a fondamento della ripresa da parte dell’Ufficio consisteva nella mera deduzione che le società estere erano state partecipi ad un disegno evasivo, sicché anche le fatture passive a favore della contribuente dovevano ritenersi riferite a operazioni oggettivamente inesistenti.

Ha, quindi, ritenuto una simile circostanza insufficiente a fondare la ripresa, così operando una valutazione di merito sugli elementi probatori introdotti in giudizio.

Tale valutazione, inoltre, è stata rafforzata dalle circostanze di fatto introdotte dalla contribuente, tali da far ritenere “l’effettuazione delle operazioni” stesse, seppure – ma il profilo non ha rilievo ai fini della contestata apparenza riguardando aspetti di adeguatezza della motivazione stessa – “in maniera non del tutto esaustiva”.

2.3. Si tratta, dunque, chiaramente di una motivazione che, seppur concisa, consente di apprezzare l’iter decisionale e il ragionamento del giudice di merito – ossia, l’Ufficio non ha fornito alcuna prova del suo assunto mentre la contribuente ha fornito elementi di prova contraria – che, in ogni caso, si pone al di sopra del “minimo costituzionale”, la cui sola violazione attiva il sindacato giurisdizionale di legittimità per il vizio lamentato.

2.4. La stessa articolazione della censura, del resto, mira a porre in evidenza non tanto gli elementi, introdotti dall’Ufficio e che sarebbero stati pretermessi nella sua valutazione da parte della CTR, quanto le prove contrarie che avrebbe dovuto introdurre la contribuente, risolvendosi in una contestazione del diverso apprezzamento, operato dal giudice di merito, in ordine alla sola incidenza e sufficienza della qualità delle società estere ai fini della contestata inesistenza oggettiva.

La doglianza, dunque, investe la sufficienza e adeguatezza della motivazione, non consentita ratione temporis, anche ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c..

4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di Soros Italia Srl, che liquida in complessive Euro 13.200,00, per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA