Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19770 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/10/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 04/10/2016), n.19770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20388-2012 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio degli avvocati ANDREA BUSSA,

LIVIO BUSSA, che lo rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato MIRELLA CAFFARATTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO

BONAMICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 963/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/10/2011 R.G.N. 1524/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato PIGOZZI LUCA per delega Avvocato CAFFARATI MIRELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Di seguito a ricorso in data 9 marzo 2009 nell’interesse di G.A. (dipendente di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. con qualifica D1, quale specialista tecnico-amministrativo ex c.c.n.l. 1990-92), per ottenere il superiore inquadramento come segretario tecnico superiore di prima classe – 5^ area, ottava categoria, con decorrenza dall’agosto dell’anno (OMISSIS), l’adito giudice del lavoro di Torino con sentenza in data 9/13 aprile 2000, in parziale accoglimento della domanda, accertava che l’attore aveva svolto dal (OMISSIS) mansioni superiori di segretario tecnico superiore di prima classe, 5^ area, 8^ ctg. ai sensi del citato contratto collettivo e dell’accordo sindacale 27 luglio 1991, dichiarando per l’effetto la società convenuta tenuta ad inquadrare il ricorrente nel suddetto livello contrattuale, con decorrenza (OMISSIS) condannandola altresì a corrispondergli la prevista indennità di funzione dal (OMISSIS), oltre accessori, nonchè alle spese di lite.

La società R.F.I. appellava la sentenza con atto del 13-10-2010, quindi accolto dalla competente Corte territoriale, che con la pronuncia n. 963 del 21 settembre – 4 ottobre 2011, riformava la gravata decisione, rigettando le domande parzialmente accolte in primo grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.A. con atto notificato il 14 settembre 2012 sulla scorta di tre motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 13, artt. 21, 22 e 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992 e dell’allegato 4 al medesimo, dell’accordo collettivo 26 luglio 1991, parte integrante del C.C.N.L. 90/92, degli artt. 36 e 37 del C.C.N.L. di febbraio 1998, dell’art. 21 C.C.N.L. 16 aprile 2003, dell’art. 13 e del relativo allegato A del contratto aziendale per il gruppo ferrovie dello Stato e accordo di confluenza al CC.N.L. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003, nonchè degli artt. 1362 e 1366 c.c.;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

3) omesso esame circa l’attività di progettazione svolta dal signor G., fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso.

Sono state depositate da entrambe le parti memorie ex art. 378 c.p.c. in vista della pubblica udienza fissata al cinque maggio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze poste a sostegno dell’impugnazione proposta dal G. – che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente – vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, secondo la Corte torinese, previo esame delle declaratorie relative all’area 4^ per i tecnici qualificati e alla ottava categoria per l’Area 5^ – quadri, doveva escludersi che il G. esercitasse una qualche funzione di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale, funzione ritenuta assolutamente tipica per la figura del quadro, avuto altresì riguardo alla L. n. 190 del 1985, che aveva riconosciuto i quadri intermedi. Non risultava, in particolare, che il ricorrente rivestisse nell’ambito aziendale una posizione (organizzativa o funzionale), tale da porsi come sostanziale intermediario ha i dirigenti di RTI ed il personale non quadro, e da trovarsi, quindi, rispetto a questo, in posizione di sostanziale soraordinazione gerarchica. Tanto non emergeva nè dalla prodotta ed acquisita documentazione, nè dall’istruttoria testimoniale. Correlativamente, non risultava provato che nello svolgimento della sua attività il G. coordinasse, vigilasse o gestisse risorse, contrariamente invece a quanto previsto dalla declaratoria relativa al quadro di ottava categoria.

Quanto, poi, alla “facoltà di rappresentanza”, non poteva accogliersi una nozione lata di tale concetto, laddove diversamente opinando detta facoltà poteva essere riconosciuta ad un qualunque dipendente della società che si trovasse, nello svolgimento dei suoi compiti, a relazionarsi con terzi, mentre proprio la declaratoria dl quadro di 8^ ctg. prevedeva la suddetta facoltà unicamente per i quadri; inoltre, tale declaratoria specificava che lo svolgimento di tutte le relative attività avveniva in un ambito di autonomia decisionale, sebbene nei limiti delle direttive generali; ne derivava la possibilità di assumere autonomamente decisioni idonee ad Impegnare giuridicamente parte datoriale. Quindi, se anche l’attività di rappresentanza dell’ente doveva svolgersi nel suddetto ambito, ciò comportava che intanto poteva riconoscersi al G. il superiore inquadramento in quanto fosse stato dimostrato che egli, nello svolgimento della sua attività, avesse potuto assumere autonomamente decisioni idonee ad impegnare la società. Ciò che non risultava in atti sufficientemente provato, per le ragioni dettagliatamente Indicate dai giudici di appello, anche con specifico riferimento ai documenti prodotti, il cui esame non consentiva di riscontrare l’esercizio, quanto meno frequente da parte del G., di poteri decisionali di un qualche apprezzabile rilievo, attestanti, in realtà, più che un’autonomia decisionale, l’esercizio da parte dell’attore di autonomia e di controllo operativo, elementi questi però espressamente previsti dalla declaratoria relativamente al tecnico qualificato di area 4^.

Peraltro, in base agli elementi esaminati, la Corte escludeva che il G. avesse effettivamente eseguito operazioni di collaudo. I testi menzionati avevano chiaramente distinto la prima verifica di ultimazione dei lavori dall’attività vera e propria di collaudo, operata dal collaudatore nominato dall’ente, alla quale il G. aveva soltanto presenziato, come si evinceva anche dai relativi verbali, firmati quindi anche dallo stesso G. per farne constatare la sua partecipazione. Il teste B. aveva, altresì, riferito di un’attività di collaborazione di tipo sostanzialmente operativo e di un’autonomia decisionale di minima entità. Il teste Coltro, a sua volta aveva analogamente ribadito che al segretario tecnico competeva la predisposizione della parte tecnica del capitolato, e di seguire poi nella quotidianità l’andamento del lavori, segnalando quindi al direttore dei lavori ovvero al dirigente – che di conseguenza assumevano le relative determinazioni – eventuali anomalie, difficoltà materiali e problematiche di un certo spessore.

Pertanto, evidenziando che i lavori seguiti dal G. riguardavano principalmente la realizzazione di cabine di trasformazione, che pur con le necessarie differenziazioni, obbedivano ad una certa standardizzazione, la Corte di Appello non riteneva provato che l’attività ordinariamente disimpegnata dal ricorrente possedesse i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per l’Area 5^ quadri, in ordine alla quale occorreva anche una responsabilità diretta sui risultati dell’attività svolta.

Infine, la Corte di Appello osservava come non fosse rilevante la partecipazione del G. alla commissione preposta al rilascio dei patentini per la conduzione dei carrelli, nè per l’esistenza di invero pochi documenti attestanti lo svolgimento di compiti di diversa e maggiore portata, rispetto a quelli propri dell’inquadramento posseduto; nè in ragione della precedente sentenza della stessa Corte territoriale n. 27/06 (RFI c./C.).

Infatti, quanto all’attività di partecipazione alla commissione preposta al rilascio dei cosiddetti patentini dei carrelli in ambito ferroviario, non sussistevano elementi di sorta per rinvenire concretamente in essa i requisiti richiesti dalla declaratoria dell’Area V quadri, tenuto altresì conto che detta commissione era comunque presieduta da un dirigente, che G. vi partecipava quale componente e che gran parte della documentazione, inerente a detta attività e riferibile al G., consisteva in semplici lettere, con le quali egli restituiva ai diversi uffici richiedenti le tessere di abilitazione rinnovate.

Relativamente, poi, al precedente di cui alla surriferita sentenza n. 27/06, in quel caso era diversa la concreta fattispecie esaminata e sensibilmente diversi erano stati gli esiti istruttori, da cui era emerso, in particolare, che l’attore dell’altro procedimento non aveva soltanto sorvegliato sull’andamento dei lavori, nè svolto attività di mero appoggio o collaborazione, ma aveva assunto compiti di vera e propria gestione del lavori di elettrificazione, decidendo anche le modifiche apportate ai contratti, le variazioni di progetto etc. (all’uopo citando, tra l’altro, la deposizione del teste S., escusso pure in questo procedimento e più volte richiamato – v. pagg. 10, 13, 14 e ss. della sentenza qui impugnata).

Dunque, la pronuncia della quale il G. invoca la cassazione, nei termini pur sinteticamente sopra riportati, risulta ampiamente e dettagliatamente, nonchè correttamente motivata in punto di fatto e diritto, sicchè non merita le censure formulate dal ricorrente, sostanzialmente volte a rivisitare i fatti, gli apprezzamenti ed il convincimento del giudice di merito, però inammissibilmente in sede di legittimità.

D’altro canto, contrariamente alle affermazioni di parte ricorrente, dopo aver riportato le declaratorie di riferimento, previste dal c.c.n.l. 1990/92 (pgg. 7 e 8), la sentenza impugnata aggiungeva che, come pure osservato dal Tribunale, non era dissimile la descrizione dell’area 5^ quadri dell’accordo di ridefinizione dei profili professionali del 26-7-1991 (v. doc. 5 G. e doc. 7 RFI) e del livello 8-quadri del successivo c.c.n.l. 16-04-2003 per il personale ferroviario (v. doc. 8 RFI). Pertanto, correttamente il Tribunale aveva dunque individuato, partendo dalla definizione del quadro ex L. n. 190 del 1985, quali fossero i requisiti qualificanti di tale ruolo: funzione di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale, facoltà di rappresentanza dell’azienda, sovrintendenza, coordinamento e gestione elle risorse, elevato contenuto specialistico dell’attività, ambito di autonomia decisionale per concorrere agli obiettivi fissati dalla società, diretta responsabilità dei risultati.

Quindi, venivano richiamate, riportate per sintesi ed analizzate tutte le acquisite deposizioni testimoniali e le risultanze documentali, di modo che la Corte territoriale all’esito della complessiva valutazione di tali elementi riteneva non dimostrata la sussistenza delle specifiche caratteristiche, pure richieste dalla contrattazione collettiva di settore, al fine di poter vantare il diritto all’invocato superiore inquadramento. In proposito, la sentenza de qua ha tra l’altro evidenziato che era comunque il direttore dei lavori a firmare gli ordini di servizio, essendo costui responsabile nei confronti dei terzi, mentre il ricorrente, in caso di errori o di negligenze avrebbe dovuto risponderne al direttore dei lavori. Sottolineavano, altresì, i giudici dell’appello che i lavori seguiti dal G. (perito elettrotecnico) riguardavano principalmente la realizzazione di cabine di trasformazione, che, come confermato dai testi, pur con le necessarie differenzlazioni ( S., T., B. e C.), obbedivano ad una certa standardizzazione. Pertanto, la Corte non riteneva provato che l’attività ordinariamente prestata dall’appellante possedesse i requisiti richiesti dall’Area 5-quadri e che esulasse, pertanto, da quella propria del tecnico di area 4^ e del profilo di segretario tecnico superiore.

Egli, dunque, tra l’altro non aveva alcuna responsabilità diretta sui risultati della sua attività e aveva svolto durante il periodo considerato attività di tipo tecnico, che pur avendo contenuto particolare e/o specialistico (ad es. predisposizione del capitolato tecnico, verifica del progetto esecutivo e quello definitivo, contabilizzazione dei lavori), ben poteva definirsi di collaborazione alla gestione esecutiva dei lavori, senza alcuna apprezzabile autonomia decisionale, essendo ogni decisione rilevante adottata dal DL e/o dal dirigente.

Appaiono, pertanto, del tutto ingiustificate le censure mosse con i tre motivi di ricorso, alla stregua della pur riconosciuta minuziosa motivazione sui fatti di causa, contenuta nella sentenza impugnata, invero quanto mai precisa e completa altresì relativamente ai riferimenti documentali e testimoniali, sicchè inconferenti appaiono pure le doglianze mosse ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove nessun rilevante e concreto elemento di valutazione può dirsi davvero trascurato dalla pronuncia di merito, ivi compresa l’asserita attività di progettazione, che deve ad ogni modo ritenersi valutata dalla Corte distrettuale in relazione a quanto sopra precisato, sintetizzando le argomentazioni contenute nelle pagine da 22 a 24 della pronuncia de qua (“…era compito del G. compilare il capitolato tecnico, poi sottoscritto da altri, svolgere rilievi, misurazioni e seguire i rapporti con l’ENEL, occuparsi di seguire la fase propriamente esecutiva del lavoro, risolvendo di concerto con il DL le eventuali problematiche, assumere decisioni operative… era comunque il DL a firmare gli ordini di servizio…”).

Del resto, in tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v. tra l’altro Cass. 1 civ. n. 14267 del 20/06/2006.

Cfr. altresì Cass. 3 civ. n. 1875 del 30/01/2006, secondo cui il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Conforme, Cass. lav. n. 14303 del 21/06/2006).

Dunque, il ricorso va senz’altro respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente, al pagamento delle spese.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese a favore della controricorrente, che liquida in Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre a Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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