Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1977 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 5659/2019 proposto da:

W.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio

dell’Avv.to Enrica Caratelli; rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Pier Paolo Pera;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

vverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova, n.

1873/2018, comunicata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1873/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Genova che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da W.A., cittadino del (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Il richiedente asilo – secondo quanto riferisce nel ricorso per cassazione – aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale competente di essere, fuggito dal proprio Paese ((OMISSIS)), nell’anno 2015, in quanto temeva di essere ucciso dal suo datore di lavoro (che riveste il ruolo di capo del (OMISSIS) partito politico al potere nella zona di origine del richiedente asilo), facendo poi genericamente riferimento al fenomeno della riduzione in schiavitù per debiti nel (OMISSIS).

I giudici di secondo grado, in particolare, hanno escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, ritenendo non credibile la narrazione del ricorrente.

Nel contempo, il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, costituendosi al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 5, e art. 27; nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e 5, art. 2; lamenta altresì l’omessa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova nei procedimenti di protezione internazionale, nonchè l’omessa applicazione dei criteri in tema di credibilità in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; per avere il decidente ritenuta la non credibilità della narrazione del dichiarante, senza esercitare i poteri officiosi di indagine per accertare la situazione del paese di origine con particolare riguardo alla diffusione del fenomeno della riduzione in schiavitù per debiti contratti in (OMISSIS), che avrebbero al contrario confortato la credibilità del racconto del ricorrente. In altri termini, la Corte d’appello avrebbe limitato la verifica della credibilità del dichiarante al solo profilo soggettivo, omettendo di esercitare il dovere di cooperazione che gli imponeva di accertare a reale situazione del paese di provenienza.

3. Con la seconda censura, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e b), con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo e presente nel procedimento, individuato ancora una volta nella diffusione del fenomeno della riduzione in schiavitù per debiti.

I giudici di appello avrebbero escluso il riconoscimento delle protezioni maggiori senza valutare la dichiarazione del richiedente e dei fatti pertinenti che riguardano il paese di provenienza, con riferimento al momento della decisione di merito. Avrebbe errato dunque la Corte genovese ad escludere le protezioni maggiori sulla base della ritenuta non credibilità del richiedente asilo, solo perchè aveva fatto generico riferimento a debiti contratti nei confronti del datore di lavoro.

4. Con la terza censura, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè l’errata valutazione dei presupposti della protezione sussidiaria; per avere i giudici di merito, sulla scorta delle Coi aggiornate, escluso che la regione di provenienza ((OMISSIS)) situata nella parte nord-est fosse attinta da conflitti armati, che interessano invece la parte nord-ovest al confine con l'(OMISSIS), violando il disposto dell’art. 8 della Direttiva qualifiche, il quale riconosce agli Stati membri di stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d’origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi; assumendo che, poichè detta norma non è stata recepita nel D.Lgs. n. 251 del 2007, quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non può costituire un criterio per escludere la protezione sussidiaria in esame.

5. Con l’ultimo motivo così rubricato “violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, si denuncia l’omessa valutazione delle dichiarazioni del ricorrente in relazione al fatto di essere esposto alla riduzione in schiavitù ed al rischio quindi di violazioni della libertà personale a causa delle vicende narrate.

6. I primi due motivi e l’ultimo – che possono essere scrutinati congiuntamente concernendo la medesima questione della omessa valutazione dell’esposizione al rischio grave di essere privato della libertà con riferimento al fenomeno diffuso in (OMISSIS) della riduzione in schiavitù dei debitori insolventi – sono inammissibili per difetto di specificità.

Il ricorso per cassazione non contiene la trascrizione delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo alla Commissione territoriale, facendo generico riferimento ad un presunto debito contratto nei confronti del datore di lavoro.

Al contrario, dalla sentenza impugnata, si legge che il richiedente asilo aveva dichiarato di temere di essere ucciso dal datore di lavoro che lo aveva ingiustamente accusato di furto di bestiame; di essere stato da lui sequestrato e ferito ed infine abbandonato in un bosco. Neppure tra i motivi di gravame viene riportato come motivo di impugnazione l’omessa valutazione del fenomeno della riduzione in schiavitù, i quali invece sono rivolti a criticare l’erroneità dell’ordinanza dei primi giudici per non aver approfondito la situazione socio-politica del (OMISSIS) caratterizzato da instabilità e violenze e conflitti religiosi e politici e per non aver valutato adeguatamente il timore del richiedente di essere ucciso dal suo datore di lavoro.

Ebbene, in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorrente è tenuto a specificare i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere riferita, ai propri scritti difensivi correttamente individuati nel giudizio di merito. Questa Corte ha, infatti, precisato che: “In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui nè è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o.d accesso a fonti esterne ad esso” (Cass. n. 5478 del 2018; v. Cass. n. 17399 del 2017; Cass. n. 12288 del 2016; Cass. n. 23575 del 2015). Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato.

7. In ogni caso, la censura è destituita di fondamento.

Le dichiarazioni del ricorrente venivano ritenute non credibili, in quanto non collidevano con l’obiettiva circostanza che W. – che aveva dichiarato di essere fuggito dal suo Paese nell’anno 2015 – risultava invece essere stato identificato a Tyros in Grecia, nell’anno 2011, dove peraltro aveva fornito una falsa identità alle autorità statali.

Si rammenta che il D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 dispone che: “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati dà prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli ò non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. Tuttavia, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono ò costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese; non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a) medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza (cfr. Cass. n. 20580 del 31/07/2019; Cass. 16028/2019). Da ciò -consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato(Cass. n. 6897/2019; 11925 del 19/06/2020), giacchè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda tutti gli aspetti significativi della domanda (art. 3, comma 1) e si riferisce, come risulta dagli artt. 3, commi 3, lett. b), c), d), e art. 4 D.Lgs. cit., a tutti i profili di danno grave considerati dalla legge come condizionanti il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il che significa che solo se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni, la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto.

Qualora lo scrutinio risulti essere stato effettuato con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, n. 13944/2020; n. 11925/2020).

Violazione che il ricorrente non può limitarsi ad allegare mediante un generale contrasto del giudizio complessivo formulato dal giudice di merito, dovendosi escludere che abbia rilievo l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. n. Cass. n. 3340/2019; 33858 del 2019; N. 3340 del 2019; N. 8819 del 2020; Cass. n. 11924/2020).

8. La terza censura è priva di pregio.

La censura in disamina, senza smentire l’accertamento compiuto dai giudici del merito, nel criticare la “parcellizzazione” del Paese di provenienza, non tiene conto che la realtà della zona di provenienza ha un suo rilievo, come dimostra la giurisprudenza di questa Corte (Cass.: n. 2294/2012, n. 8399/2014,n. 28433 del 07/11/2018; 13088/2019; n. 18540/2019) nella misura in cui l’istanza di protezione non può essere rigettata quando in altra zona del territorio del Paese d’origine, a differenza da quella da cui il richiedente proviene, egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, ma non nel caso opposto, come quello in esame, in cui il luogo di provenienza non si connota per una violenza indiscriminata (Cass. n. 5674/2014), in quanto assumono rilievo dirimente le caratteristiche che connotano lo specifico luogo di provenienza. La valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, anche se vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure.

In assenza di costituzione dell’intimato, non vi è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (S.U. n. 4315/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

dà atto che sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (S.U. n. 4315/2020).

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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