Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1977 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONFIDI MACERATA S. COOP. R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 19, presso

lo studio dell’avv. Napolitano Francesco, rappresentato e difeso

dall’avv. Seri Manuel;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, sez. 6^, n. 31, depositata il 25 maggio 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso il diniego opposto all’Ufficio al rimborso del preteso credito irpef per l’anno 1993, scaturente dalle ritenute fiscali subite sull’utile di esercizio accantonato a riserva indivisibile, in quanto tale, non confluente, ai sensi della L. n. 904 del 1977, art. 12 nel reddito imponibile della società cooperativa;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

– che, aderendo alla tesi erariale, i giudici di appello affermarono che le ritenute oggetto della domanda dovevano reputarsi a titolo d’imposta a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4 terzo inciso;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 904 del 1977, art. 12 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4 terzo inciso, e formulando i seguenti quesiti di diritto: a) “… se la L. n. 904 del 1977, art. 12 stabilisca o meno un divieto inderogabile per l’assemblea dei soci di disporre in qualunque modo degli utili accantonati a riserva indivisibile”; b) “… se la destinazione dell’utile di esercizio ad una riserva per la quale lo statuto sociale stabilisce l’indistribuibilità a favore dei soci, secondo quanto previsto dalla L. n. 904 del 1977, art. 12 determini o meno una situazione di esclusione permanente e definitiva della somma accantonata dalla imposizione ai fini dell’ irpeg”; c) “… se il regime di semplice sospensione d’imposta introdotto dalla L. n. 904 del 1977, art. 12 ricorrendone le condizioni, possa essere considerata o meno equipollente ad una situazione di esenzione- esclusione dall’irpeg”; d) “… se le società cooperative di garanzia che si avvalgono della facoltà prevista dalla L. n. 904 del 1977, art. 12 debbano considerarsi o meno soggetti esenti o esclusi dall’irpef”; e) “… se le ritenute operate sugli interessi attivi corrisposti società cooperative di garanzia che si avvalgono della facoltà prevista dalla L. n. 904 del 1977, art. 12 debbano considerarsi o meno effettuate a titolo d’imposta”;

– che l’Agenzia non si è costituita;

osservato:

– che le doglianze vanno disattese, giacchè non ottemperano alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che, in disparte la questione della legittimità di un unico motivo di ricorso articolato in una pluralità di quesiti, deve, invero, osservarsi che le SS.UU. di questa Corte sono, infatti, chiaramente orientate a ritenere che – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere in mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero, come nella specie, nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo o sull’interpretazione giuridica proposta, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; con la conseguenza che la Corte deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v.

Cass. s.u. 3519/08);

– che, in tale ottica, si è puntualizzato che il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. a corredo del ricorso per cassazione, non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata, o non, violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte dei giudice di merito, e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendo una diversa soluzione della specifica controversia (v. Cass. 4044/09);

che è già stato, altresì, precisato che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente in memoria, la previsione dell’art. 366 bis c.p.c., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimata, non presenta profili di illegittimità costituzionale sul piano della limitazione del diritto di accesso al giudice (cfr. Cass. 2652/08 e 8897/08).

ritenuto:

che va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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