Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1977 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Hospital Tecnik s.r.l. in liquidazione, con sede in (OMISSIS), in

persona del liquidatore sig. C.N., rappresentata e difesa

per procura in calce al ricorso dall’Avvocato DAL FIUME Riccardo,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe

Corigliano Campoliti in Roma, Via Secchi n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/10/08 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 9 giugno 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla Hospital Tecnik s.r.l.

in liquidazione per la cassazione della sentenza n. 39/10/08 del 9 giugno 2008 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di rettifica che, a fini iva, le contestava l’utilizzazione di fatture emesse dalla società SMP nel corso del 1993 per prestazioni di sponsorizzazioni sportive per un importo superiore a quello effettivo;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:

– “il primo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”:

– “il mezzo è inammissibile in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità violazione o falsa applicazione vizio di motivazione della sentenza impugnata”;

– “il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la lacerna Suprema Corte adita: – se l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) dell’Ufficio delle Entrate di Bologna (OMISSIS) nei confronti della Hospital Tecnik s.r.l. manchi dei connotati della gravità, precisione e concordanza necessari per la configurabilità della presunzione come disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dall’art. 2729 c.c.”;

anche questo motivo è inammissibile, in quanto il quesito, per come formulato, investe direttamente l’atto impugnato e non si risolve in alcuna critica avverso la decisione impugnata e con esso si chiede a questa Corte un accertamento che, avendo natura di apprezzamento di fatto, appartiene alla esclusiva competenza del giudice di merito ed esula dai compiti e dalle funzioni del giudice di legittimità”;

– “in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa, le ragioni della pronuncia e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007: Cass., S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine agli adempimenti richiesti, a pena di inammissibilità, dalla disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009;

Cass. n. 7197 del 2009; Cass. S.U. n. 16528 del 2008);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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