Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1977 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24456-2015 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALOGERO IGNAZIO DIMINO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il

25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato una proposta di definizione in camera di consiglio;

che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA