Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19769 del 28/08/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19769 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Solero Paolo, elettivamente domiciliato in Torino,
Via Cibrario 12, presso lo studio dell’Avvocato
Claudio d’Alessandro, che lo rappresenta e difende
in forza di procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
–
resistente-
avverso la sentenza n. 16/36/2009 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
5/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/06/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Lorenzo D’Ascia, per
parte resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
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Data pubblicazione: 28/08/2013
Svolgimento del processo
Con
sentenza
16/36/2009
n.
depositata in data 5/03/2009,
del
3/11/2008,
la Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, Sez. 36,
accoglieva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 19/03/2008,
dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 4,
Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che
aveva accolto il ricorso di Solero Paolo contro una
cartella esattoriale, notificatagli in data
27/12/2006, recante l’iscrizione a ruolo del saldo
IRAP per l’anno 2003, di cui il contribuente,
esercente la libera professione di consulente
informatico, aveva omesso il versamento, oltre
sanzioni ed interessi.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, pur
condividendo, in generale, il ragionamento espresso
dai giudici di primo grado, in ordine alla
necessità di verificare in concreto la sussistenza
o meno, in relazione al risultato reddituale di un
professionista, del presupposto dell’IRAP
costituito dall’autonoma organizzazione, nella
fattispecie, “i
dati economici emergenti dalla
dichiarazione dei redditi del contribuente (Quadro
RE dell’Unico 2004 per l’anno 2003), quale
esercente la professione di consulente informatico”
evidenziavano che
“a fronte di redditi dichiarati
in € 40.560,00, per l’anno 2003, il totale delle
spese ammontava ad € 3.261,00, con una incidenza
percentuale di quasi il 10 96”,
cosicché, ai fini
dell’assoggettabilità ad IRAP, nel predetto anno,
“il valore della produzione realizzata dal
contribuente risultava essere stato frutto non
2
avverso la decisione n. 166/15/2007 della
soltanto del
suo lavoro,
ma anche di
un
considerevole apporto di capitale”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione il contribuente, deducendo due motivi,
per violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo l, in
relazione all’art.2 d.lgs.
442/1997,
avendo
giudici tributari valutato il carattere autonomo
gestione, non comprensivi di spese per dipendenti o
collaboratori,
peraltro
aventi
incidenza
dell’8,04%, minima, e non di beni strumentali) e
per
omessa,
insufficiente
e
contraddittoria
motivazione, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c.
(Motivo 2, in relazione alla sussistenza del
carattere dell’autonoma organizzazione).
Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con
controricorso, costituendosi ai soli fini della
partecipazione alla pubblica udienza di
discussione.
Motivi della decisione
Questa Corte ha, con orientamento consolidato,
affermato che l’ IRAP coinvolge una capacità
produttiva
“impersonale ed aggiuntiva”
rispetto a
quella propria del professionista (determinata
dalla sua cultura e preparazione professionale) e
colpisce un reddito che contenga una parte
aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura
organizzativa
“esterna”,
cioè da
“un complesso di
fattori che, per numero, importanza e valore
economico, siano suscettibili di creare un valore
aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale
supportata dagli strumenti indispensabili e di
corredo al know-how del professionista (lavoro dei
collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di
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dell’organizzazione avuto riguardo ai meri costi di
sofisticazione del supporti tecnici e logistici,
dalle prestazioni
di
terzi,
da
forme
di
finanziamento diretto ed indiretto etc..)”,
cosicché è “il surplus di attività agevolata dalla
struttura organizzativa che coadiuva ed integra il
professionista ad essere interessato
dall’imposizione che colpisce l’incremento
alla produttività auto organizzata del solo lavoro
personale”
(Cass. Trib.15754/2008).
In sostanza, a norma del combinato disposto del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma l,
primo periodo, e art. 3, comma l, lett. c),
l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è
escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
congruamente motivato ricorre quando il
contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,
l’id quod
il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di
una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009;
v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011
del 2007; v. pure S. U. n. 12109 del 2009, in
generale, e Cass. n. 14693 del 2009, sull’ausilio
di un dipendente part-time all’attività d’avvocato,
nonché da ultimo Cass. n. 17598 del 2011,
sull’utilizzo di una inserviente da parte di un
medico di base; sul rilievo dei rapporti di
4
potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto
collaborazione coordinata e continuativa, v. Cass.
n. 3677 del 2007; con riguardo all’attività svolta
da medico convenzionato presso il Servizio
Sanitario Nazionale, Cass.Trib. 23068/2008; cfr.,
da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del
2011).
Tanto premesso, il primo motivo del ricorso,
implicante vizio per violazione di legge, è
Invero, i giudici tributari non anno fatto corretta
applicazione di detti principi di diritto, avendo
equiparato la generica voce “spese”, peraltro
indicata in percentuale modesta (circa il 10%), in
rapporto ai ricavi dichiarati, al requisito,
necessario ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP,
dell’impiego di
“beni strumentali eccedenti,
secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in
assenza di organizzazione”.
Il secondo motivo, implicante vizio motivazionale,
è assorbito.
La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo
motivo, e, decidendo nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, accoglie
il ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese processuali del giudizio di merito vanno
compensate tra le parti, considerate tutte le
peculiarità della fattispecie. Le spese processuali
del presente giudizio di legittimità, liquidate
come in dispositivo, in conformità del D.M.
140/2012, attuativo della prescrizione contenuta
nell’art.9, comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla
l. 271/2012 (Cass.S.U. 17405/2012), seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
5
fondato.
1tS91TE D.2″. E GT&ZbOE
AI. SENSI DEL
N. 13 I
La Corte accoglie il ricorso, quanto al
–
5
primo
motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
interamente compensate tra le parti le spese del
giudizio di merito; condanna la resistente al
rimborso delle spese processuali del presente
1.000,00, oltre C 200,00 per esborsi ed accessori
di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 13/06/2013.
Il Presidente
Il Consi iere est.
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C