Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19769 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 22/09/2020), n.19769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23849/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

Contro

FONDIARIA SAI S.p.A., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rapp.ta

e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’avv.

Salvatore Paratore del Foro di Firenze, ed elett. dom.ta in Roma,

Via Tagliamento n. 55 presso lo studio dell’avv. Nicola Di Pierro;

– Controricorrente –

GESTIONI NICOLO’ S.R.L., con sede in (OMISSIS), C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 111/29/11, depositata il 13 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

dal Cons. Luigi Nocella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla CTP di Potenza la BIOFIBER s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), sulla scorta di PVC della GdF, Nucleo Polizia Tributaria di (OMISSIS), aveva recuperato l’IVA corrisposta dalla medesima Società nell’anno 2004 per l’acquisto di beni dalla Grafiche F. s.r.l. di (OMISSIS) (ammontante ad Euro 350.000,00) e di servizi dalla Sviluppo Sud di (OMISSIS) (ammontante ad Euro 64.856,00), applicando le relative sanzioni; il tutto sul presupposto che l’imposta a credito derivasse da operazioni oggettivamente inesistenti.

La CTP di Potenza, con sentenza n. 280/02/2007, accoglieva il ricorso relativamente alla sola operazione intercorsa con la s.r.l. Grafiche F., ritenendo che il finanziamento da parte della Società fornitrice dei beni avesse plausibili motivazioni e quindi non fosse da solo sintomo dell’inesistenza dell’operazione.

La CTR, con la sentenza oggetto del presente giudizio, ha respinto l’appello principale dell’Agenzia ed accolto quello incidentale della contribuente, annullando integralmente l’avviso; in particolare affrontando esclusivamente il punto della esistenza dell’operazione intrattenuta con la s.r.l. Sviluppo Sud e senza nulla esprimere in ordine all’appello principale, ha ribadito trattarsi di fornitura, tra Società aventi distinta personalità giuridica, di servizi progettuali per “un realizzando progetto industriale”, comportante il diritto della ricorrente alla detrazione IVA sulla relativa fattura.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Società intimata non si è costituita, nonostante regolare notifica del ricorso presso il difensore domiciliatario.

Ha invece notificato e depositato controricorso la terza intervenuta La Fondiaria SAI s.p.a..

Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 la Corte, udita la relazione del Cons. Nocella, ha deciso la causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa più fatti decisivi e controversi nel giudizio, che avevano costituito oggetto di specifica prospettazione sia nelle controdeduzioni in primo grado che nell’atto d’appello (nuovamente prodotti in all. 5 e 8 all’odierno ricorso): la CTR avrebbe formato il suo convincimento di inadeguatezza della prova proveniente dal PVC motivando esclusivamente sull’elemento indiziario costituito dall’evidenziata variazione di attività della s.r.l. Gestione Nicolò, ma ignorando una molteplicità di fatti ulteriori rilevati ed offerti dalla GdF a sostegno dell’ipotesi di insussistenza oggettiva dell’operazione di acquisto del fabbricato commerciale di (OMISSIS) da parte della odierna controricorrente. In particolare l’Agenzia, dopo aver riportato la ricostruzione delle quattro cessioni che hanno avuto ad oggetto il medesimo immobile dal 26.07.2001 al 20.12.2002, evidenziandone la caratteristiche sospette (mancata registrazione delle fatture e mancato versamento dell’IVA da parte delle venditrici, mancanza di mezzi finanziari da parte delle acquirenti, risultate spesso anche evasori totali, permanente disponibilità materiale e giuridica dello stabilimento nelle mani di altra Società amministrata da A.M., socio ed amministratore della Gestioni Nicolò ed anche di altre Società coinvolte nelle cessioni, mancata iscrizione del capannone tra i beni ammortizzabili delle società acquirenti, ed altri documentati o riferiti dai soggetti informatori) e le fonti da cui erano evinte, illustra la palese rilevanza di tale complesso indiziario, ai fini della valutazione della contestata inesistenza dell’operazione controversa, di gran lunga più consistente e determinante dell’unico marginale elemento preso in considerazione nella sentenza impugnata; bagaglio indiziario che, una volta offerto da parte dell’Amm.ne Finanziaria, avrebbe l’effetto, secondo invocata giurisprudenza di questa Corte, di invertire l’onere della prova della sussistenza ed effettività dell’operazione a carico della Società contribuente. Inoltre, riordinando gli elementi indiziari raccolti e documentati cessione per cessione, al fine di dimostrarne robustezza e concordanza probatoria in ordine alla fittizietà anche delle operazioni a monte di quella oggetto del processo (pagg. 40-45 del ricorso), conclude l’iter argomentativo esaminando criticamente (pagg. 46-47) gli elementi di fatto riguardanti specificamente la cessione della Princess s.r.l. alla Gestioni Niccolò s.r.l., evidenziandone la decisività dimostrativa della contestata insussistenza dell’operazione economica, finalizzata solo all’ottenimento di indebite detrazioni e rimborsi IVA.

Il motivo, da esaminare alla stregua del parametro di controllo di legittimità vigente all’epoca della pubblicazione della sentenza impugnata, è ammissibile e fondato e merita accoglimento.

La lettura della parte motiva della sentenza impugnata, ove confrontata con il contenuto dell’avviso impugnato e con l’ampia narrativa degli accertamenti eseguiti in sede di verifica fiscale contenuta nel PVC prodotto dall’Agenzia ricorrente fin dal primo grado di giudizio, rende evidente l’assoluta carenza di una qualsivoglia valutazione, ancorchè implicita, di un complesso ed articolato compendio fattuale, fondato su articolata prova documentale ed orale (informazioni rese alla GdF da soggetti protagonisti a diverso titolo dell’operazione controversa e/o di altre a monte), idoneo a costituire il fondamento di una opposta conclusione circa la fittizietà dell’operazione oggetto di ripresa fiscale, soprattutto se inserita nel contesto della molteplicità di cessioni, in brevissimo arco di tempo, del medesimo bene con modalità e caratteristiche oggettive e soggettive del tutto similari; laddove l’unico cenno alla tematica affrontata nell’avviso impugnato afferisce alla rilevata modifica dell’attività della Gestioni Niccolò s.r.l., elemento indiziario assolutamente secondario, che viene valutato come se fosse stato l’unico a fondare la contestazione (“Ora, se appare evidente che tale fatto possa fondatamente assumersi ad elemento indiziario non è da solo sufficiente a formare presunzione grave, precisa e concordante per dimostrare la simulazione”).

Nè può sostenersi che la censura sottenda, come eccepito dalla controricorrente Fondiaria SAI, un’inammissibile riesame e valutazione del merito della controversia: oggetto della censura è la legittima pretesa alla completa ed adeguata motivazione circa il fatto oggetto di giudizio, comprensivo di tutti i fatti primari e secondari che definiscono la fattispecie concreta, che, per quanto sopra evidenziato, sono stati per la maggior parte totalmente obliterati, impedendo alla parte di ricostruire il reale iter logico giuridico seguito dai Giudici per pervenire alla statuizione impugnata.

Se pur è vero, poi, che la sentenza ha tenuto conto di “un atto pubblico, di una fattura, di un pagamento del corrispettivo, di uno specifico controllo dell’AF in sede di rimborso”, tali elementi attengono alla fattispecie formale sulla cui scorta si fonda il diritto alla detrazione e/o al rimborso dell’IVA da parte della Società contribuente, nei confronti dei quali l’Amm.ne Finanziaria conserva sempre la facoltà di fornire prova contraria, anche di natura presuntiva, diretta a provare la fittizietà dell’operazione sottostante e, nella specifica situazione, la reale sussistenza dei presupposti per il rimborso, circa i quali ultimi la CTR ha omesso totalmente la motivazione; e, in effetti l’Agenzia ha offerto, come riportato, il riassunto e significativo compendio storico-fattuale, idoneo a determinare una diversa ed opposta decisione, chè fatti storici nei sensi postulati dall’art. 360 c.p.c., (Cass. sez. V 3.10.2018 n. 24035; Cass. sez. V ord. 13.12.2017 n. 29883; Cass. 8.10.2014 n. 21152; Cass. sez. V 5.02.2011 n. 2805) sono certamente le circostanze relative al mancato pagamento dei previsti corrispettivi, al mancato versamento dell’IVA da parte delle società venditrici, l’impossidenza di risorse finanziarie da parte delle varie società acquirenti l’immobile, le mancate dichiarazioni IVA dei vari soggetti della vicenda traslativa dell’immobile e la natura di evasori totali di alcuni di essi, la circostanza che quest’ultimo sia stato, in tutto il periodo considerato, nella disponibilità giuridica di Società terza, la mancata attivazione dell’ammortamento dei costi per l’acquisto di bene strumentale ed anzi l’avvenuta iscrizione dello stesso tra le rimanenze di fine esercizio del magazzino e gli altri evidenziati nell’appello; circostanze le cui inferenze logiche sono state anche indicate dall’Agenzia, prima appellante ed oggi ricorrente, e delle quali la CTR non si è fatto carico motivazionale alcuno (Cass. sez. VI-V ord. 2.03.2012 n. 3370; Cass. sez. L 7.02.2018 n. 2963).

Appare fondato del resto, oltre che ammissibile, anche l’altro profilo della censura articolata dall’Agenzia, con il quale si affronta il tema della determinazione dell’inversione dell’onere della prova a carico della Società: infatti, omettendo di valutare quel complesso di fatti storici e considerandoli tamquam non essent, la CTR ha affermato che “i fatti posti a base dell’indebito rimborso debbano essere provati dall’Ufficio…”, ma non ha neppure potuto chiarire se quei fatti dei quali non ha tenuto conto fossero semplicemente inidonei a provare, ancorchè in via presuntiva, la fittizietà dell’operazione, ovvero se costituissero un complesso indiziario neppure sufficiente ad invertire l’onere probatorio a carico della Società contribuente.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione integrale della sentenza impugnata e la rimessione del giudizio innanzi alla CTR della Toscana perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell’appello dell’Agenzia procedendo a nuova e completa motivazione circa i fatti pretermessi, provvedendo altresì alla pronuncia sulle spese di giudizio anche relative alla presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione, nonchè sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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