Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19768 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19768 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente

_

contro

C.D. Gest srl, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Po 43,
presso lo studio dell’Avv.to Francesco Cristiani, e
rappresentata e difesa dall’Avv.to Mario Nocito in
forza di procura speciale a margine del
controricorso
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 104/06/2009 della
Commissione Tributaria regionale della Calabria,
depositata il 20/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/06/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Lorenzo D’Ascia, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Lorenzo Palermo, su
delega, per parte controricorrente;

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

104/06/2009

del

26/02/2009,

depositata in data 20/03/2009, la Commissione
Tributaria Regionale della Calabria, Sez. 6,
respingeva l’appello proposto, in data 12/12/2007,

avverso la decisione n. 149/10/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che
aveva accolto il ricorso della C.D. Gest srl contro
un avviso di recupero di crediti d’imposta,
relativi agli anni 2001 e 2002, ai sensi dell’art.8
1.388/2000, per investimenti (la costruzione di una
copertura in ferro e lamiera e di una copertura per
il parcheggio relativo al capannone aziendale,
insistente su terreno non di proprietà, benché
gravato da un diritto di superficie; nonché altri
effettuati dopo 1’8/07/2002 senza l’invio della
previa istanza autorizzativa al Centro Operativo di
Pescara e della comunicazione col mod. C.V.S. entro
il 28/02/2003), realizzati in aree svantaggiate.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Enrate, in quanto, da un
lato, rilevava che l’Ufficio aveva, in appello,
introdotto “nuovi motivi”,

che non potevano neppure

essere presi in esame, e, dall’altro lato, riteneva
che la realizzazione di un fabbricato su terreno
non di proprietà della contribuente, titolare, da
epoca anteriore all’inizio della costruzione, di un
mero diritto di superficie, rientrasse comunque
nella voce

“immobilizzazioni materiali”

e

costituisse dunque investimento suscettibile di
agevolazione fiscale, ai sensi dell’art.8

dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Paola,

1.388/2000.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo due
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 4 (Motivo 1, in
relazione agli artt.112 c.p.c. e 53 d.lgs.
546/1992, avendo i giudici tributari omesso di
pronunciarsi sul secondo motivo di appello,

sollevate dall’Ufficio sin dal primo grado, di non
spettanza del beneficio, a causa dell’omessa
presentazione dell’istanza di autorizzazione al
Centro Operativo di Pescara, trattandosi di
investimenti di cui non era stato dimostrato
l’avvio prima dell’8/07/2002, e di decadenza, a
causa del mancato invio per via telematica del
mod.CVS) e n. 3 c.p.c. (Motivo 2, in relazione
all’art.8 comma 2 ° 1.388/2000, essendo limitata
l’agevolazione fiscale alle acquisizioni di beni,
materiali ed immateriali, nuovi, di cui agli
artt.67 e 68 T.U.I.R., suscettibili di
ammortamento, cosicché essa non opera quando si
tratti di strutture impiantate su suolo altrui ed
oltretutto inscindibili dall’immobile altrui ed
insuscettibili, al termine del periodo di
godimento, in base a diritto di obbligazione o a
diritto reale, quale quello di superficie, di avere
una possibilità di autonoma funzionalità).
Ha

resistito

la

società

contribuente

con

controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente denuncia con il primo motivo l’omessa
pronuncia su motivi specifici di appello,
concernenti l’omesso esame, per un verso, ed il
rigetto, per l’altro, da parte dei giudici di primo

3

ritrascritto in ricorso, inerente le eccezioni,

grado,

delle due eccezioni inerenti la non

spettanza del beneficio, per una parte degli
investimenti individuati da specifiche fatture, e
la decadenza per mancato rispetto delle
prescrizioni introdotte dal d.1.138/2002 per le
agevolazioni di cui all’art.8 1.388/2000.
Il motivo è inammissibile, in quanto il quesito di
diritto

(“Dica la S.C. se la C.T.R. sia incorsa in

dell’Ufficio con motivazione inerente solo al suo
primo motivo, senza considerare il secondo, per
averlo illegittimamente ritenuto nuovo, sebbene
pacificamente attinente a rilievo formulato
nell’atto impugnato (oltre che contestato nel
ricorso e sfavorevolmente deciso dal primo
giudice)”),

formulato ai sensi dell’art.366 bis

c.p.c. (disposizione questa operante, trattandosi
di ricorso per cassazione avverso sentenza
pubblicata nel marzo 2009), è del tutto generico,
risolvendosi in un mero interpello (Cass.4146/2011:
“Il motivo di ricorso per cassazione con cui si
denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. da parte del giudice di merito, in relazione
all’art. 360, coma primo, n. 4, cod. proc. civ.,
deve essere concluso in ogni caso con la
formulazione di un quesito di diritto, ai sensi
dell’art. 366-bis del codice di rito civile, che
non può essere generica (esaurendosi nella
enunciazione della regola della corrispondenza tra
il chiesto e il pronunciato), né può omettere di
precisare su quale questione il giudice aveva
omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i
limiti della domanda”;

cfr. Cass. 1310/2010;

Cass.4329/2009).
Con il secondo motivo, viene lamentato un vizio di

omessa pronuncia, avendo rigettato l’appello

violazione di norma di diritto, per avere i giudici
tributari ritenuto operante l’agevolazione di cui
all’art.8 1.388/2000 in relazione alle due
coperture, eseguite dalla C.D. Gest su di un
capannone e su di un parcheggio, insistenti su
terreno non di proprietà della società, ma gravato
da diritto di superficie in favore della stessa,
manufatti di non provate autonomia e rimovibilità.

Il credito d’imposta, previsto dalla L. 23 dicembre
2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato,
abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i
beni strumentali, materiali e immateriali, aventi

il

requisito della novità e che siano

ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 (oggi
103 e 104) Tuir, all’epoca vigente.
La

norma

prevede

infatti

che

“per nuovi

investimenti si intendono le acquisizioni di beni
strumentali nuovi di cui al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, esclusi í
costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine
ordinarie di ufficio” ….concernente
“coefficienti di ammortamento”, destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma
l, per la parte del loro costo complessivo
eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate
nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta, relativi a beni d’ investimento della
stessa struttura produttiva”.
I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad
essere

utilizzati

dall’imprenditore

per

più

esercizi), oltre al requisito della novità, devono

5

Il secondo motivo è infondato.

avere la caratteristica di essere ammortizzabili
fiscalmente (secondo la procedura che consente di
ripartire nel tempo il costo del cespite e che
riflette la residua possibilità di utilizzazione
del bene). Ove i beni insistano su suolo altrui,
deve essere fornita prova dal contribuente, che
invoca il diritto di fruire dell’agevolazione
fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che

terzi cui accedono (cfr.Cass. 21411/2012, che ha
escluso dall’agevolazione i beni non di proprietà
dell’impresa, ma oggetto di contratto di
locazione).
Nella

specie,

i

giudici

tributari

hanno

riconosciuto la spettanza dell’agevolazione in
quanto i manufatti, pur insistendo su terreno
gravato da diritto di superficie, non di proprietà,
a favore dell’impresa (dato questo ritenuto non
decisivo), costituivano in ogni caso beni
strumentali ammortizzabili fiscalmente.
Tale ragionamento risponde ai criteri dettati dalla
legge, in quanto non può negarsi che la
realizzazione delle due coperture, su manufatti che
insistono su terreno gravato da diritto di
superficie a favore della contribuente, possa
integrare i requisiti della strumentalità, novità
ed ammortizzabilità fiscale, richiesti dall’art.8
1.388/2000.
Peraltro, poiché obiettivo della legge era quello
di promuovere nuovi investimenti produttivi in aree
territoriali

svantaggiate,

in

funzione

dell’incremento della produttività, non si
comprende la ragione per la quale tale agevolazione
debba essere negata laddove il manufatto,
strumentale e nuovo,

sia impiantato su suolo altrui

configurino beni autonomi rispetto all’immobile di

nENTF n
N. 131
A. 5
MikiLliarlTi,CaJUTAXIA
ma dal titolare del diritto di superficie,
facoltizzato appunto a realizzarvi la costruzione,
mantenendone la proprietà, in deroga alla regola
generale dell’accessione.
Nel

ricorso,

l’Amministrazione

finanziaria

introduce poi un ulteriore argomento, quello della
non autonomia e della inscindibilità dei beni in
concreto oggetto di investimento, a fronte della

strutture suscettibili di agevolazione rispetto
all’immobile su cui accedono, non esaminato dalla
C.T.R. in quanto motivo nuovo e come tale
contestato dalla controricorrente. La ricorrente
avrebbe dovuto pertanto specificare in quale sede
era stata sollevata detta contestazione,
nell’avviso di recupero impugnato o nei due gradi
del giudizio di merito
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla l. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi E 7.000,00, a titolo di
compensi, oltre E 200,00 per esborsi ed accessori
di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 13/06/2013.

necessaria rimovibilità e riutilizzabilità delle

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