Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19768 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9026/2010 proposto da:

ASSIFINANZIARIA AFI SPA IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAURICELLA Francesco, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SINTESI SPA (OMISSIS), già SNC, in

persona del Curatore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO

DI SAN LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAUCERI Salvatore,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.G., ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA,

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1029/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

17/03/09, depositata il 28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

OSSERVA

La società Sintesi s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dal Presidente del Tribunale di Catania decreto ingiuntivo per la somma di L. 983.473.271 relativa a forniture di materiale sanitario nei confronti della USL (OMISSIS) di Catania.

L’intimata con atto di citazione dell’8.7.1987 ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Catania contestando nel merito la fondatezza dell’avversa pretesa.

Con autonomo atto di citazione l’Assifinanziaria s.p.a. ha citato in giudizio la USL n. (OMISSIS) di Catania innanzi al Tribunale di Catania per far valere il credito di L. 274.319.334 cedutole dalla Sintesi e da questa vantato nei confronti della convenuta in relazione alla medesima ragione di credito.

I giudizi sono stati riuniti e quindi riassunti a seguito d’interruzione disposta a causa dell’intervenuto fallimento della società Sintesi.

Si è costituito il curatore fallimentare facendo proprie le difese della società, ed è intervenuto volontariamente M. G. in qualità di cessionario del credito di L. 488.999.524 vantato da Sintesi nei confronti della USL. Il Tribunale adito con sentenza n. 766/02 ha dichiarato inammissibile o comunque ha rigettato le domande di Assifinanziaria e di M. G., revocando per l’effetto l’opposta ingiunzione, ed ha accolto la domanda sussidiaria del fallimento Sintesi per arricchimento senza causa, condannando per l’effetto la USL al pagamento in suo favore della somma di Euro 453.572,00, in quanto ha ritenuto l’insussistenza dell’inadempimento contrattuale in difetto della prova di un valido contratto stipulato fra le parti avente ad oggetto le forniture cui afferiva il credito dedotto nell’istanza d’ingiunzione.

Assifinanziaria ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Catania deducendo errore del primo giudice sia per aver ritenuto inopponibile alla massa fallimentare la cessione del credito, sia perchè la fondatezza della domanda nel merito era documentalmente provata.

Si è costituito il solo curatore fallimentare per chiedere il rigetto dell’impugnazione.

E’ intervenuto in giudizio l’amministratore della società Sintesi per aderire alle difese della curatela fallimentare. Si è costituito l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia che ha contestato la fondatezza dell’appello ed in via incidentale ha lamentato errato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa.

Con sentenza depositata il 28 luglio 2009, la Corte d’appello di Catania, per quel che interessa in questa sede ha respinto l’appello di Assifinanziaria in quanto detta appellante aveva impugnato il solo capo della sentenza che aveva affermato l’inammissibilità della sua domanda per inopponibilità delle cessioni alla massa fallimentare, e per essere dunque il relativo accertamento affidato al rito fallimentare. Ha ribadito nelle conclusioni le domande di condanna nei confronti della USL chiedendo di attribuirle le somme da questa dovute alla cedente, ma non ha censurato il capo che aveva escluso la sussistenza di valido rapporto contrattuale intervenuto tra la Sintesi e la USL, che aveva determinato l’accoglimento della sola domanda di arricchimento senza causa formulata dalla predetta società e fatta propria dal curatore fallimentare, perciò passato in giudicato.

Avverso questa statuizione ricorre per cassazione Assifinanziaria con un solo motivo. Ha resistito il curatore del fallimento Sintesi con controricorso.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:

“Il ricorso può essere dichiarato inammissibile. Si sostiene nel ricorso che la Corte territoriale non avrebbe esaminato i motivi e le difese spiegate nell’atto d’appello, a sarebbe perciò incorsa nella violazione dell’art. 342 c.p.c., per aver affermato che l’impugnazione non aveva investito il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso il credito discendente da inadempimento contrattuale azionato dalla Sintesi in fase monitoria, quindi dedotto in giudizio da essa appellante in forza delle cessioni relative alle fatture indicate, in assenza di un valido contratto, munito dei requisiti prescritti. Si deduce a conforto che l’atto d’appello alle pagg. 16 e 17 avrebbe richiamato motivi e difese spiegati nell’originaria citazione del 17.9.1989.

A parte la sua genericità, questo impreciso rinvio agli atti processuali, non consentito dall’art. 342 c.p.c., appare irrilevante dal momento che, per evidenti ragioni di ordine logico, le conclusioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio, asseritamente richiamate nell’appello, non potevano inerire, per difetto di correlazione, alle ragioni fondanti il capo della statuizione del Tribunale che ha escluso l’inadempimento contrattuale della USL in difetto di un valido contratto, che è circostanza evidentemente riscontrata a conclusione di quel giudizio”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da argomenti di confutazione.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della curatela fallimentare delle spese del presente giudizio liquidandole nell’importo di Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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