Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19768 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 22/09/2020), n.19768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27971/12 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

S.R.L. INIZIATIVA CAPO COLONNA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, incorporante la

società Mobex s.r.l., rappresentata e difesa nel presente giudizio,

anche disgiuntamente, come da procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Francesco Moschetti e dall’Avv. Francesco

d’Ayala Valva ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Parioli, n. 43.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro-tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/24/11 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 21 ottobre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la Iniziativa Capo Colonna s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento del 27 agosto 2007 con cui l’Ufficio di (OMISSIS) dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione Iva presentata per il 2003 dalla Mobex s.r.l., poi incorporata dalla società ricorrente. Basandosi sul processo verbale di costatazione dell’11 giugno 2007, l’Amministrazione riteneva che la società avesse partecipato a una serie di frodi carosello dell’Iva quale cessionario nazionale, riconducibili a due distinti tipi. Secondo un primo tipo di frode, la società risultava avere acquistato ingenti quantità di telefoni cellulari da fornitrici nazionali consistenti, in realtà, in mere cartiere (le S.r.l. Art. Fashion e Mediatel), che non versavano l’Iva a debito esposta sulle fatture apparenti di vendita alla Mobex. Nello stesso giorno dell’apparente acquisto, la Mobex rivendeva apparentemente i telefoni cellulari alla società austriaca Fokker Handels Gmbh, di proprietà di soggetti italiani, senza applicazione di imposta, trattandosi di cessione intracomunitaria. In realtà, nessuna consegna dei telefoni veniva effettuata nè dalle cedenti nazionali alla Mobex, nè da questa alla Fokker, e la Mobex poteva lucrare il credito nascente dalla detrazione dell’Iva a monte, scontata sugli apparenti acquisti dalle suddette cartiere e dalla mancata applicazione di Iva a valle dovuta al regime intracomunitario, cui sottostavano le apparenti cessioni alla Fokker. Un secondo, e più complesso, tipo di frode vedeva la Mobex nello stesso giorno (il (OMISSIS)) acquistare telefoni cellulari dalla S.r.l. Free Company di (OMISSIS) con addebito di Iva, rivenderli alla società inglese SE Comm in regime intracomunitario senza applicazione di Iva; questa a sua volta cederli alla tedesca Cyber Trading, sempre in regime intracomunitario, che a sua volta li cedeva alla cartiera italiana FD Acoustics di (OMISSIS). Questa li cedeva alla Exel Trade di (OMISSIS) che li cedeva alla Euro Impex di (OMISSIS), che a sua volta li cedeva nuovamente alla Free Company di (OMISSIS), dalla quale i telefoni erano stati inizialmente ceduti alla Mobex. Il solo movimento effettivo della merce era quello dalla Free Company alla FD Acoustics, tramite il vettore e magazzino Saima Avandero che movimentava le merci dal proprio stabilimento di (OMISSIS) ((OMISSIS)). Per effetto di questo carosello, la Mobex lucrava il rimborso dell’Iva scontata a monte sugli acquisti dalla Free Company (che invece non versava l’Iva emersa a suo debito), non compensata da Iva a debito a valle visto che all’acquisto dalla Free Company la società faceva seguire una apparente cessione intracomunitaria alla Se.Comm. Secondo l’Amministrazione, inoltre, altro meccanismo fraudolento simile a questo veniva posto in essere dalla società utilizzando, dopo l’acquisto nazionale da Free Company, l’austrica Fokker come società comunitaria di “sponda” per depurare dall’Iva il costo dei telefonini immessi al consumo;

– la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 49/7/08, ha annullato in parte l’avviso di accertamento, ritenendo che la pretesa dell’Ufficio fosse infondata con riferimento alle operazioni che vedevano come “sponda” comunitaria l’austriaca Fokker;

– la Commissione tributaria regionale del Veneto ha respinto sia l’appello principale della società contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la valutazione compiuta in prime cure;

– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– la società Iniziativa Capo Colonna in liquidazione si è costituita con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a sedici motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso incidentale, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, la cui doglianza riveste carattere preliminare. La società contribuente contesta la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impositivo per asserita mera enunciazione nell’atto di appello, che si sarebbe limitato a richiamare sul punto il ricorso in primo grado. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale, infatti, l’eccezione di difetto di motivazione, lungi dall’essere meramente “enunciata”, sarebbe stata esaurientemente illustrata nell’atto di appello e calibrata in relazione a quanto deciso sul punto dai giudici di primo grado;

– il motivo è fondato;

– nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass. 15 gennaio 2019, n. 707);

– è stato inoltre ritenuto che la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 23 novembre 2018, n. 30525);

– nel caso di specie, come emerge dalla lettura del motivo, l’atto d’appello conteneva una pluralità di specifiche contestazioni del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che, contrariamente a quanto sinteticamente affermato nella pronuncia impugnata, non si esaurivano in un mero richiamo del ricorso di primo grado. Dichiarata inoltre l’inammissibilità dell’eccezione per mancanza di motivi specifici dell’impugnazione, la Commissione tributaria regionale non poteva più pronunciarsi sul merito della relativa questione, essendosi sul punto spogliato della “potestas iudicandi” (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469);

– l’accoglimento di tale motivo, in quanto preliminare alla trattazione delle censure di merito, determina l’assorbimento sia del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate (primo motivo: omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; secondo motivo: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti di fatto decisivi, in relazione al capo con cui la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello incidentale relativamente alla seconda serie di operazioni del secondo tipo di frode) sia degli ulteriori motivi di doglianza prospettati nel ricorso incidentale (secondo motivo: violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, sull’osservanza dell’obbligo di motivazione; terzo motivo: insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo e controverso della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove l’eccezione di mancata produzione probatoria viene liquidata con frase apodittica; quarto motivo: insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa punti decisivi e controversi della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla elusione del dovere di motivazione circa la documentazione che secondo la società non è stata fornita; quinto motivo: violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di prova dell’accordo fra interponente, interposto e asserito soggetto terzo reale cedente; sesto motivo: motivazione insufficiente e illogica, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio sulla asserita fittizietà soggettiva o meno degli acquisti di Mobex da Free Company; settimo motivo: motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove, circa il carattere fittizio della vendita a SE Comm, la sentenza impugnata argomenta sostenendo che non sussistono elementi per dimostrare che i telefoni in questione sono realmente usciti dal territorio italiano; ottavo motivo: insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove, facendo propria la posizione del giudice di prime cure, non motiva sulle plurime eccezioni di Mobex tese a confutare che la stessa partita di cellulari, dopo un percorso cartolare alquanto complicato, è ritornata a Mobex; nono motivo: insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza impugnata ignora la documentazione prodotta a prova del trasferimento in Germania delle merci, preferendo appiattirsi su una asserita maggiore condivisibilità della ricostruzione dell’Ufficio rispetto alla ricostruzione di Mobex; decimo motivo: motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove il tema della prova dell’invio della merce fuori del territorio nazionale è stato deciso con frasi apodittiche ed assertive, senza alcun riferimento concreto; undicesimo motivo: insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove nulla si dice sui fatti da cui desumere che Mobex aveva assolto l’onere di informarsi sulla reale destinazione dei beni, se cioè sarebbero stati destinati al mercato inglese ovvero sarebbero rimasti nel territorio italiano; dodicesimo motivo: contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove da una parte afferma che onere di Mobex era informarsi sulla reale destinazione dei telefonini che vendeva a SE Comm, dall’altra afferma che ciò che rileva ai fini della non imponibilità Iva è il fatto che la SE Comm non ha effettivamente ricevuto i telefonini in Gran Bretagna sulla base dei contratto di vendita intracomunitaria stipulato tra le parti; tredicesimo motivo: contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove da un lato si riconosce che la merce veniva dirottata dall’originaria destinazione in Gran Bretagna su disposizione della SE Comm, dall’altro, in applicazione del principio di consapevolezza di cui alla sentenza comunitaria Axel Kittel, si attribuisce a Mobex la responsabilità dell’asserita destinazione nazionale della merce; quattordicesimo motivo: violazione dei principi di certezza e proporzionalità nel riparto di responsabilità tra cedente e cessionario nelle cessioni intracomunitarie, quali affermati nella sentenza della Corte di giustizia Teleos (C-409/04 del 27.9.2007), richiamante la sentenza Axel Kittel, totalmente ignorata nella impugnata sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); quindicesimo motivo: insufficiente motivazione e salto logico della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove si vuol dedurre il carattere fittizio di 11 vendite a SE Comm di diverse tipologie di cellulari sulla base dell’esame di un’unica transazione relativa ad una unica tipologia di cellulari; sedicesimo motivo: contraddittoria motivazione dell’impugnata decisione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la Commissione tributaria regionale, a parità di documentazione probatoria – documenti di trasporto provenienti da soggetti terzi – ritiene detta documentazione idonea a provare l’effettività delle vendite solo con riguardo a Fokker GmbH ma non anche con riguardo a SE Comm). In ogni caso, motivazione insufficiente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale competente, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri e quelli contenuti nel ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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