Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19768 del 09/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.09/08/2017),  n. 19768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25397/2016 proposto da:

G.G.A., titolare dell’Attività Agenti e

Rappresentati Macchine per Industria e Commercio, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dallo Studio Legale F. Mancini

& Associati, nella persona dell’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e duale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, UGO NUCCIARONE,

ANTONELLA TESTA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LARINO, depositata il

06/10/2016, emessa sul procedimento iscritto al n. 682/2015 R.G. di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che, visti

gli artt. 42,47,295 e 337 c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulli l’ordinanza di

sospensione e rimetta le parti davanti al Tribunale di Larino.

Fatto

RILEVATO

1. che il Tribunale di Larino, adito in sede di opposizione avverso avviso di addebito per Euro 17.821,27, relativo alla posizione contributiva di G.G. per l’anno 2008 in dipendenza dell’accertamento di maggiori redditi ai fini del calcolo dei contributi a percentuale nell’ambito della Gestione Commercianti – ritenuta la mancanza di ogni preclusione della ipotizzata illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, rispetto all’accertamento nel merito della fondatezza dell’obbligo di pagamento – ravvisava un rapporto di pregiudizialità necessaria, ex art. 295 c.p.c., tra il giudizio pendente dinanzi alla Commissione Tributaria, giudice speciale, per l’accertamento in via definitiva dell’entità dei redditi ed il giudizio di opposizione in questione, idoneo a giustificare la disposta sospensione del processo fino alla definitiva statuizione sull’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso;

2. che avverso la decisione di sospensione adottata dal Tribunale di Larino il G. ha proposto istanza di regolamento di competenza affidato a due motivi, cui ha opposto difese l’INPS, con memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5;

3. che il P.G. presso la Corte di Cassazione ha espresso il proprio parere scritto;

4. che le conclusioni del P.G., ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. che, con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per mancanza di pregiudizialità in senso stretto tra i due giudizi e per la diversità dei soggetti degli stessi ritenuta preclusiva di effetti vincolanti della sentenza emessa all’esito del giudizio tributario in quello previdenziale asseritamente pregiudicato, ribadendosi l’illegittimità di iscrizione a ruolo di credito contributivo in presenza di impugnazione dell’accertamento da cui tale credito scaturiva;

6. che, con il secondo motivo, si denunzia violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., rilevandosi che la contemporanea pendenza in primo grado di causa pregiudicante e pregiudicata segna l’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c., con la conseguenza che la definizione della prima con sentenza non passata in giudicato rende possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c.;

7. che l’istanza di regolamento è fondata;

8. che va premesso che la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale – la quale, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, art. 24, comma 3, permane, qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice – non esonera il giudice dell’opposizione avverso la cartella esattoriale dall’esaminare il merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. 6.8.2012 n. 14149);

9. che, prescindendosi da ogni valutazione relativa alla circostanza che l’INPS non fosse parte nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, ritenuta anch’essa ostativa alla possibilità di disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione ad avviso di addebito (cfr. Cass. 6554/2009, che richiama Cass. 16960/2006; v. anche Cass. 298/15), risultano decisive ai fini della soluzione delle questioni sollevate con il presente regolamento le considerazioni svolte da Cass. a s.u., 19.6.2012 n. 10027, secondo cui, quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso, avendo l’istituto della sospensione necessaria esaurito i suoi effetti, ed il rapporto di dipendenza tra le cause, che comunque permane, impone la valutazione, da parte del giudice della causa dipendente, dell’opportunità di sospensione di quest’ultima “sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere” (così in motivazione Cass., s. u. 10027/12 cit.);

10. che il principio di diritto affermato, ribadito in numerosi precedenti di questa Corte uniformatisi alla richiamata pronunzia delle S.U., è quello alla cui stregua “Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2” (cfr., tra le tante, Cass. 7.7.2016 n. 13823, Cass. 5.9.2016 n. 17613, Cass. 17.7.2014 n. 16329, Cass. 18.3.2014 n. 6207, Cass. 24.5.2013 n. 13035, Cass. 19.9.2013 n. 21505, Cass. 9.1.2013 n. 375);

11. che, pertanto, in applicazione del suesposto principio di diritto, ed avuto riguardo alla circostanza che nel caso in esame, alla data della disposta sospensione, era già intervenuta sentenza della Commissione Tributaria di Campobasso (n. 1007/2015), l’istanza di regolamento di competenza proposta da G.G..1ntonio ai sensi dell’art. 42 c.p.c., deve essere accolta, con conseguente annullamento dell’ordinanza di sospensione necessaria e rimessione della causa, ai fini della prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di barino – che provvederà anche in ordine alle spese del presente regolamento) -, cui compete, per quanto) detto, la valutazione sulla opportunità della sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

PQM

 

accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione di cui al provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale di Larino, cui rimette anche la determinazione delle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA